Promozione e valorizzazione del wedding in Piemonte e del relativo settore.
(B.U. 11 aprile 2024, 3° suppl. al n. 15)
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1.
La Regione, al fine di aumentare la capacità innovativa e competitiva del settore del wedding piemontese sul mercato nazionale e internazionale, promuove:
a)
la tutela e lo sviluppo delle imprese artigiane e commerciali e dei soggetti che operano nel settore del wedding;
b)
la valorizzazione e lo sviluppo della filiera del wedding;
c)
la creazione di una cultura professionale nel mondo del wedding attraverso l'individuazione e la diffusione delle migliori prassi settoriali, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale;
d)
la promozione del wedding tourism;
e)
la creazione di una sezione, sui canali di comunicazione regionale, volta alla valorizzazione del wedding tourism, alla promozione del marchio collettivo regionale "Piemonte da Amare" e in cui pubblicare l'elenco dei soggetti che hanno ottenuto il marchio, nonché l'elenco delle strutture che accolgono gli eventi del settore del wedding.
Art. 2.
(Definizioni)
1.
Ai fini della presente legge si intende per:
a)
wedding: la cerimonia di nozze che si svolge di prassi prima o a seguito dell'istituto del matrimonio o dell'unione civile;
b)
wedding tourism: il turismo legato ai matrimoni e alle unioni civili in Piemonte, inclusi i viaggi di nozze;
c)
settore del wedding: tutte le imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di cerimonie e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering.
Art. 3.
(Marchio collettivo regionale "Piemonte da Amare")
1.
La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, istituisce il marchio collettivo regionale "Piemonte da Amare", registrato in conformità alla normativa nazionale e comunitaria in materia di marchi collettivi di qualità.
2.
La Giunta regionale definisce, con il provvedimento di cui all'articolo 8, le modalità di adozione, di concessione e di utilizzo del marchio da parte degli operatori del settore economico del wedding.
3.
I criteri e la formazione per la concessione del marchio ai soggetti che operano nel settore economico del wedding, di cui al comma 2, sono stabiliti dalla Giunta regionale, di concerto con le organizzazioni delle imprese di categoria maggiormente rappresentative.
4.
A tutti i soggetti assegnatari del marchio è fatto divieto di utilizzare colombe vive durante lo svolgimento della cerimonia ed è sempre e in ogni circostanza vietata qualsiasi pratica che possa arrecare sofferenza agli animali.
Art. 4.
(Elenchi regionali)
1.
La Regione istituisce, a fini esclusivamente ricognitivi, l'elenco dei soggetti, suddivisi per categorie, che operano nel settore del wedding in Piemonte e che hanno ottenuto la concessione del marchio di cui all'articolo 3.
2.
L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è volontaria e ogni operatore può chiederne in qualsiasi momento la cancellazione con relativa perdita del diritto all'uso del marchio collettivo regionale concesso.
3.
La Regione promuove percorsi di formazione in materia di marketing e di promozione turistica, anche finalizzati ad approfondire le pratiche di sostenibilità ambientale nell'organizzazione di tutte le cerimonie a favore dei soggetti che intendono iscriversi nell'elenco di cui al comma 1.
4.
La Giunta regionale provvede a pubblicare l'elenco di cui al comma 1 in una apposita sezione dei canali di comunicazione regionale.
5.
La Regione istituisce, altresì, ai fini esclusivamente ricognitivi, l'elenco delle strutture che accolgono gli eventi del settore del wedding.
Art. 5.
(Individuazione di ulteriori case comunali per la celebrazione di matrimoni e unioni civili)
1.
Al fine di rendere attrattivo il marchio di cui all'articolo 3 e di valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e paesaggistico regionale, ciascun comune può individuare sedi auliche da destinare alla celebrazione di matrimoni e di unioni civili, nel rispetto del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
).
2.
La Regione promuove, sui canali di comunicazione regionale, gli immobili di pregio storico, artistico e culturale, condotti da micro e piccole imprese o a conduzione familiare, attrezzati per accogliere eventi del settore del wedding.
Art. 6.
(Promozione del wedding tourism)
1.
La Regione, anche al fine di accrescere le prospettive occupazionali, amplia e promuove l'offerta turistica regionale con campagne di comunicazione volte a dare impulso al wedding tourism, avvalendosi dei canali di comunicazione regionale.
2.
La Regione, per le finalità di cui al comma 1, veicola i contenuti della relativa offerta turistica, con specifiche campagne di comunicazione, nei mercati nazionali e internazionali interessati a destinazioni turistiche di eccellenza.
3.
La Regione, in considerazione delle caratteristiche territoriali del Piemonte, sostiene e promuove il wedding tourism durante tutto l'anno, ponendo particolare attenzione al periodo invernale, secondo le modalità individuate dal regolamento d'attuazione di cui all'articolo8.
Art. 7.
(Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese del settore del wedding)
1.
La Regione sostiene, nell'ambito delle iniziative volte alla valorizzazione dell'offerta turistica regionale, l'internazionalizzazione delle imprese del territorio che operano nel settore del wedding, aderenti al marchio di cui all'articolo 3.
2.
La Regione per promuovere il marchio di cui all'articolo 3:
a)
sostiene le imprese, i consorzi di imprese e le aggregazioni temporanee di imprese aderenti al marchio che partecipano a manifestazioni fieristiche ed eventi espositivi all'estero o aventi carattere internazionale;
b)
realizza specifiche campagne di comunicazione e favorisce la partecipazione degli enti locali, dei consorzi di operatori turistici e loro aggregazioni di rilevante interesse regionale e delle agenzie di accoglienza e promozione turistica locale a eventi fieristici ed espositivi nazionali e internazionali.
Art. 8.
(Regolamento di attuazione)
1.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento di attuazione.
2.
Il regolamento di cui al comma 1 disciplina:
a)
l'elenco dei soggetti che operano nel settore del wedding, nonché l'elenco delle strutture che accolgono gli eventi del settore;
b)
le modalità di adozione, concessione e utilizzo del marchio di cui all'articolo 3 da parte degli operatori del settore;
c)
la formazione per ottenere la concessione del marchio di cui all'articolo 3;
d)
i contenuti e le modalità di gestione e implementazione della sezione dei canali di comunicazione regionalededicata alla promozione del marchio di cui all'articolo 3;
e)
la disciplina delle misure per incentivare il wedding tourism, in particolare quello invernale, e l'internazionalizzazione delle imprese di cui gli articoli 6 e 7.
Art. 9.
(Monitoraggio)
1.
La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti.
2.
Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità biennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente in particolare su:
a)
lo stato di attuazione della legge e le ricadute in termini di sviluppo economico sul territorio;
b)
il numero di soggetti e le tipologie di attività che operano nel settore del wedding piemontese;
c)
il numero di fiere nazionali, all'estero o aventi carattere internazionale a cui partecipa la Regione o le imprese, i consorzi di imprese o le aggregazioni temporanee di imprese;
d)
i contributi assegnati in merito alla promozione del settore del wedding in Piemonte, in occasione di fiere ed eventi espositivi nazionali, all'estero o aventi carattere internazionale;
e)
il numero e le tipologie di campagne di comunicazione realizzate tramite i canali di comunicazione regionali.
3.
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
Art. 10.
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1.
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 11.
(Norma finanziaria)
1.
In fase di prima applicazione, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 80.000,00 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, si fa fronte mediante incremento di risorse di pari importo da stanziare all'interno della missione 07 (Turismo), programma 07.01 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo), titolo 1 (Spese correnti) e contestuale riduzione di risorse di medesimo importo già presenti nella missione 20 (Fondi accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.
2.
Per gli anni successivi al 2026, agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse stanziate annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'
articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 9 aprile 2024
Alberto Cirio