Legge regionale n. 12 del 08 aprile 2024  ( Versione vigente )
Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio, della transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali e sociali.
(B.U. 09 aprile 2024, 6° suppl. al n. 14)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Oggetto e finalità)
1. 
La presente legge persegue la finalità di tutelare e valorizzare il pastoralismo, l'alpeggio e la transumanza, quali attività tradizionali agrosilvopastorali dei territori del Piemonte, nonché di diffonderne i relativi valori culturali e sociali.
2. 
Ai fini della presente legge, sono considerati pastori e conduttori d'alpeggio gli imprenditori agricoli di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 , n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38 ), singoli o associati, che esercitano l'attività di pastorizia ovvero di conduzione di alpeggio, tramite la pratica dell'allevamento estensivo allo stato brado, semibrado o in forma transumante.
3. 
La Regione riconosce l'interesse pubblico delle attività agro-zootecniche del pastoralismo, dell'alpeggio e della transumanza, in virtù dei servizi ecosistemici da essi offerti, quali presidi del territorio, per il ruolo strategico nella salvaguardia dell'ambiente, il mantenimento della biodiversità e presidio contro gli incendi, il mantenimento del paesaggio, in particolare, per i territori montani, per le zone collinari e planiziali non urbanizzate e per le aree naturali e regionali protette, quali componenti della filiera della produzione agroalimentare tradizionale locale, anche a marchio di qualità e per il loro valore culturale, storico e sociale, nonché quali elemento essenziale per la valorizzazione turistica del territorio.
4. 
La salvaguardia delle aree a pascolo e il recupero delle stesse compromesse dall'abbandono e dal bosco d'invasione rivestono carattere di pubblica utilità.
Art. 2. 
(Misure specifiche di sostegno ai pastori e ai conduttori d'alpeggio)
1. 
Gli enti locali per motivi di pubblica utilità o pubblico interesse e nel rispetto del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), nonché avvalendosi della facoltà di cui all' articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ), possono affidare ai pastori o ai conduttori d'alpeggio la manutenzione dei terreni abbandonati o incolti.
2. 
La Regione può riconoscere sostegni finanziari in favore dei pastori e dei conduttori d'alpeggio, singoli o associati nelle associazioni fondiarie di cui alla legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 (Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali) che eseguono direttamente opere di manutenzione del territorio in accordo con gli enti locali competenti.
3. 
Possono essere beneficiari di misure di sostegno economico da parte della Regione anche gli enti locali che eseguono opere di manutenzione dei terreni abbandonati o incolti, al fine di destinarli alle attività disciplinate dalla presente legge.
4. 
I sostegni di cui ai commi 2 e 3 sono riconosciuti con misure attuative del Piano strategico nazionale 2023-2027 o del Complemento regionale per lo sviluppo rurale del PSP 2023-2027 nel caso siano previste.
5. 
È vietato il doppio finanziamento, anche se a carico di enti diversi, delle stesse opere e servizi.
Art. 3. 
(Promozione delle vie di transumanza e di monticazione e conservazione e valorizzazione dei prati permanenti)
1. 
La Regione promuove, in collaborazione con i comuni, le unioni di comuni, le province, la Città metropolitana di Torino, le associazioni fondiarie di cui alla legge regionale 21/2016 e previa intesa con gli enti competenti in materia di sicurezza stradale e sanità pubblica veterinaria, nel rispetto delle competenze degli stessi, l'individuazione di percorsi di transumanza e di monticazione, nei quali è garantito il libero passaggio delle mandrie e delle greggi e il pascolo, coinvolgendo i proprietari pubblici e privati, dei prati permanenti e delle aree idonee al pascolo.
2. 
Al fine di promuovere lo studio, la conoscenza, la valorizzazione e la tutela dei prati permanenti naturali nelle loro componenti ecologiche e per il loro ruolo nelle produzioni agroalimentari, la Regione istituisce una banca dati regionale dei prati permanenti naturali, sentiti gli enti locali territorialmente competenti e in raccordo con le banche dati nazionali.
3. 
Nella banca dati di cui al comma 2 sono riportate le informazioni di carattere biologico e territoriale, nonché i dati catastali riferiti ai singoli prati permanenti, riportando inoltre le misure di tutela e i vincoli su di essi insistenti.
4. 
La Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione dei commi 1 e 2.
5. 
La Giunta regionale adotta le azioni necessarie per la conservazione, il miglioramento e il recupero dei prati permanenti, nel rispetto delle competenze degli enti locali nel cui territorio questi ultimi sono localizzati o degli enti gestori degli stessi.
6. 
La Giunta regionale, sulla base delle coltivazioni in atto alla data di classificazione catastale dei terreni agricoli di cui alla legge 1° marzo 1886, n. 3682 (Riordinamento dell'imposta fondiaria), promuove, semplifica e incentiva il ripristino dei luoghi alla data del classamento.
Art. 4. 
(Pascolo per ragioni manutentive o di recupero)
1. 
I comuni e le unioni di comuni, sui terreni già individuati a bosco, consentono il pascolo per ragioni di manutenzione o per recupero a prato-pascolo.
Art. 5. 
(Agricoltura amatoriale)
1. 
La Regione, a garanzia degli ecosistemi, valorizza le attività agrosilvopastorali nelle aree montane anche attraverso l'attività dell'agricoltore a livello amatoriale.
2. 
La Giunta regionale sostiene le associazioni che supportano gli agricoltori di cui al comma 1 nello svolgimento delle attività e nell'assistenza veterinaria e nell'inalpamento in forma aggregata.
Art. 6. 
(Pastorizia in aree protette)
1. 
I soggetti gestori delle aree protette, nell'ambito dei piani di gestione di tali aree, valorizzano e contribuiscono al mantenimento delle attività pastorali svolte in forma tradizionale e con l'utilizzo di specie autoctone nelle aree protette e collaborano nella gestione delle specie alloctone che compromettono la gestione e la qualità dei pascoli, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalle normative statali e regionali vigenti, in materia di aree protette.
Art. 7. 
(Istituzione del tavolo regionale degli alpeggi, della Consulta del pastoralismo e della transumanza e della giornata regionale per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza)
1. 
La Regione promuove studi e ricerche finalizzati alla tutela e alla valorizzazione dei prodotti tipici delle alpi e delle malghe e alla biodiversità legata ai sistemi di pascolamento.
2. 
Per favorire il raccordo con i portatori di interesse che partecipano all'intera fase gestionale e operativa dei sistemi malghivi, è istituito il tavolo regionale degli alpeggi, che si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione dell'assessore regionale all'agricoltura.
3. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina la composizione e le modalità di funzionamento del tavolo e prevede la possibilità di partecipazione da parte di due consiglieri regionali, uno di maggioranza e uno di minoranza, nominati dal Consiglio regionale.
4. 
È istituita la Consulta del pastoralismo e della transumanza, con le medesime modalità di costituzione e di funzionamento di cui ai commi 2 e 3, avente la finalità di formulare proposte in tema di tutela e valorizzazione del pastoralismo e della transumanza, nonché di diffusione dei relativi valori culturali.
5. 
È istituita la giornata regionale per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza, individuata annualmente con provvedimento della Giunta regionale su indicazione della Consulta del pastoralismo e della transumanza.
6. 
La Regione riconosce il valore storico, ambientale, culturale, sociale, paesaggistico e zootecnico della transumanza e dei relativi percorsi e ne promuove la valorizzazione, attraverso la realizzazione di iniziative di divulgazione o anche il finanziamento di progetti volti al miglioramento della fruizione dei percorsi stessi.
7. 
Al fine di diffondere i valori sociali, culturali e le pratiche legate al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza, la Regione indice un bando annuale finalizzato all'erogazione di specifici fondi e benefici economici, a sostegno delle manifestazioni aventi carattere storico culturale.
8. 
Per le iniziative di cui ai commi 6 e 7, la Giunta regionale promuove forme di collaborazione, in particolare, con:
a) 
gli enti locali e le associazioni del territorio;
b) 
gli enti gestori dei parchi naturali e regionali, compreso il Parco nazionale del Gran Paradiso e il Parco nazionale della Val Grande;
c) 
le unioni montane;
d) 
l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in accordo con il medesimo, al fine di raggiungere le fasce di età più giovani;
e) 
gli istituti di ricerca, nonché le università, nel rispetto dell'autonomia delle medesime;
f) 
gli enti organizzatori di fiere, sagre e manifestazioni tradizionali legati alla cultura del pastoralismo, dell'alpeggio e della transumanza.
Art. 8. 
(Diffusione della cultura legata al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza)
1. 
La Regione incentiva lo studio della cultura legata al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza.
2. 
Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale indice bandi di concorso annuali, rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado presenti sul territorio regionale che producono studi o elaborati inerenti alle suddette attività, avendo ad oggetto:
a) 
il conferimento di borse di studio;
b) 
l'organizzazione di tirocini formativi presso i pastori o conduttori di alpeggio di cui alla presente legge;
c) 
l'organizzazione di viaggi di istruzione nei luoghi interessati dallo svolgimento di attività di pastorizia, alpeggio e transumanza.
3. 
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità di assegnazione delle borse di studio, nonché di organizzazione dei tirocini e dei viaggi di cui al comma 2, e può organizzare seminari, convegni ed eventi informativi e culturali aperti alla collettività sulle tematiche di cui al comma 1.
Art. 9. 
(Monitoraggio)
1. 
Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in termini della tutela e della valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio e della transumanza e la diffusione della relativa cultura.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale predispone una relazione biennale che documenta e descrive:
a) 
gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificandone le modalità attuative e le risorse impiegate;
b) 
i soggetti coinvolti nell'attuazione e le collaborazioni istituzionali realizzate;
c) 
i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche economiche e socio-demografiche;
d) 
i risultati degli interventi realizzati in riferimento alle finalità della legge e gli aspetti di miglioramento emersi.
3. 
I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi di cui al presente articolo.
Art. 10. 
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 11. 
(Norma finanziaria)
1. 
In fase di prima applicazione, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, si fa fronte mediante incremento di risorse di pari importo da stanziare all'interno della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) titolo 1 (Spese correnti) e contestuale riduzione di risorse di medesimo importo già presenti nella missione 20 (Fondi accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.
2. 
Per gli anni successivi al 2026, agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse stanziate annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell' articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Art. 12. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 aprile 2024
Alberto Cirio