Legge regionale n. 11 del 04 aprile 2024  ( Versione vigente )
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).
(B.U. 05 aprile 2024, 4° suppl. al n. 14)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
La lettera g) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) è sostituita dalla seguente: "
g)
i dipendenti della Regione che svolgano, al momento della candidatura funzioni e attività amministrative.
".
Art. 2. 
1. 
La lettera a) del comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 12/2023 è sostituita dalla seguente: "
a)
liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con un proprio contrassegno e che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni nelle circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale per il Parlamento europeo o per il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte, presentate e sottoscritte dal segretario o presidente del partito, gruppo politico o movimento, ovvero da persona munita di mandato da loro conferito e autenticato da notaio;
".
2. 
Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 12/2023 è inserita la seguente: "
a bis)
le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera;
".
3. 
La lettera b) del comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 12/2023 è sostituita dalla seguente: "
b)
le liste espressione di forze politiche corrispondenti ai gruppi, escluso il gruppo misto, presenti nel Consiglio regionale del Piemonte e regolarmente costituiti, ai sensi del regolamento interno, alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, presentate e sottoscritte dal segretario o presidente del partito, gruppo politico o movimento, ovvero da persona munita di mandato da loro conferito e autenticato da notaio;
".
Art. 3. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 aprile 2024
p. Alberto Cirio il Vice Presidente Fabio Carosso