Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.
(B.U. 29 novembre 2024, 3° suppl. al n. 48)
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI DI COMPETENZA REGIONALE
Art. 1.
(Variazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive con codici ATECO 35.1, 47.1, 64, 66.1 e 66.2)
1.
A decorrere dal periodo di imposta 2025 l'aliquota di cui all'
articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è aumentata di 0,92 punti percentuali per le seguenti attività:
a)
attività di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, di cui al codice ATECO 35.1;
b)
attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, di cui al codice ATECO 47.1;
c)
attività di servizi finanziari, escluse le assicurazioni e i fondi pensione, di cui al codice ATECO 64;
d)
attività ausiliarie dei servizi finanziari, escluse le assicurazioni e i fondi pensione, di cui al codice ATECO 66.1;
e)
attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione, di cui al codice ATECO 66.2.
2.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui l'aliquota di cui all'
articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 446/1997
è stata già ridotta con legge regionale.
Art. 2.
(Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali)
1.
Nell'ambito delle tasse sulle concessioni regionali istituite ai sensi dell'
articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281
(Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a
statuto
ordinario), a decorrere dall'anno d'imposta 2025 sono disapplicate le tariffe relative al numero d'ordine 5 del
titolo I del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230
(Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'
articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281
, come sostituito dall'
articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158
), relativamente a case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi, per il pubblico, a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti.
Art. 3.
(Misure per la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024)
1.
Ai fini del mantenimento e della salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'esercizio finanziario 2024, il trasferimento delle entrate regionali di competenza derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 14 bis e 14 ter della
legge regionale 5 agosto 2002, n. 20
(Legge finanziaria per l'anno 2002) è effettuato nei limiti degli stanziamenti di competenza iscritti in spesa negli appositi capitoli con la
legge regionale 26 marzo 2024, n. 9
(Bilancio di previsione finanziario 2024-2026).
Art. 4.
(Digitalizzazione dei processi inerenti le entrate tributarie)
1.
La Regione, sulla base dell'
articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212
(Disposizioni in materia di
statuto
dei diritti del contribuente) e del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale), adotta gli strumenti previsti dal piano triennale 2024-2026 per l'informatica nella pubblica amministrazione, integrando le piattaforme regionali con quelle nazionali, in attuazione dei principi di trasparenza e accessibilità delle informazioni tra le parti interessate e favorisce i pagamenti dei tributi regionali, anche con strumenti digitali, in attuazione dell'
articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 'Legge di stabilità regionale 2020').
Art. 5.
(Modifiche all'
articolo 5 della legge regionale 23/2003
)
1.
Alla
lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) dopo le parole "
" sono aggiunte le seguenti: "
".
di linea
e a decorrere dall'anno di imposta 2025 i veicoli che sono adibiti al trasporto scolastico di proprietà degli enti locali
2.
Dopo la
lettera g bis) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23/2003 è inserita la seguente: "
i veicoli ibridi benzina/elettrico immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e con potenza inferiore o uguale a 100 kw, appartenenti alle categorie M1 e N1, compresi quelli a ricarica esterna, di classe almeno Euro 6 e immatricolati nuovi di fabbrica, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica in misura ridotta pari al 50 per cento della tassa per le prime cinque annualità; ".
g ter)
Art. 6.
(Modifiche all'
articolo 3 della legge regionale 9/2007
)
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007) è aggiunto il seguente: "
A decorrere dall'anno di imposta 2025 l'aliquota IRAP di cui al comma 1 è azzerata. ".
1 bis.
Art. 7.
(Modifiche all'
articolo 1 della legge regionale 33/2023
)
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025) è inserito il seguente: "
A decorrere dall'anno d'imposta 2025 l'aliquota di cui al comma 1, lettera b), è azzerata. ".
1 bis.
CAPO II
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 8.
(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio)
1.
Ai sensi dell'
articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
), sono riconosciuti i debiti fuori bilancio per il valore complessivo di euro 12.068.049,00 che derivano dalle sentenze di condanna emesse dalle Corti di giustizia tributaria del Piemonte.
Art. 9.
(Organizzazione della Grande partenza de "La Vuelta a España" 2025)
1.
La Regione promuove l'evento ciclistico internazionale Grande partenza de "La Vuelta a España" 2025 in programma in Piemonte nel mese di agosto 2025 e, al fine di acquisire dal soggetto organizzatore in esclusiva della competizione i servizi di realizzazione delle tappe piemontesi e di promozione turistica, culturale e sportiva del territorio regionale, stabilisce una spesa massima di euro 7.000.000,00, suddivisa in un importo pari a euro 3.500.000,00 per l'annualità 2025 e pari a euro 3.500.000,00 per l'annualità 2026.
2.
La spesa di cui al comma 1 trova copertura per gli esercizi finanziari 2025 e 2026 per pari importi, a valere sugli stanziamenti iscritti in un apposito capitolo nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.
Art. 10.
(Interventi in merito all'ospedale di Settimo torinese)
1.
La Giunta regionale è autorizzata, previa apposita valutazione di convenienza economica dell'operazione, a incaricare l'azienda sanitaria locale To4 allo scopo di acquisire e internalizzare l'attività della Società assistenza acuzie e post acuzie (SAAPA) s.p.a. in liquidazione, nonché a trasferire all'azienda sanitaria medesima le risorse finanziarie necessarie per la definizione delle situazioni giuridiche e per consentire l'acquisizione dell'azienda e la prosecuzione dell'attività sanitaria.
2.
La Giunta regionale informa la commissione consiliare competente in merito a un progetto di piano industriale, corredato dalle valutazioni clinico gestionali e dalle perizie di convenienza economica, finalizzato a garantire le attività e i posti letto gestiti da SAAPA s.p.a., di cui al comma 1 e a tutelare tutti i lavoratori impiegati nelle medesime attività.
3.
Gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, quantificati nell'importo massimo di euro 15.000.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2024, trovano copertura nell'ambito delle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 di cui all'articolo 14, in termini di competenza e cassa, iscritte nella missione 13 (Tutela della salute), programma 13.03 (Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente), titolo 1 (Spese correnti).
Art. 11.
(Sostituzione dell'
articolo 14 della legge regionale 24/2016
)
1.
L'
articolo 14 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie) è sostituito dal seguente: "
(Adozione di misure per il raggiungimento da parte delle aziende sanitarie regionali dell'obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento)
Al fine di adottare misure idonee e congrue necessarie a favorire il raggiungimento da parte delle aziende sanitarie regionali dell'obiettivo del rispetto della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 sui tempi di pagamento, di cui all'
articolo 41, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89 , nonché per garantire il rispetto degli equilibri del bilancio regionale e i tempi di pagamento dei trasferimenti regionali agli enti di governo di livello inferiore, in particolare per spese in conto capitale, a decorrere dall'esercizio 2025 e fino all'esercizio 2028 è garantito il trasferimento di cassa in favore della gestione sanitaria da prelevare dal conto di tesoreria della gestione ordinaria, per importi, riferiti a ciascun anno, pari a euro 153.000.000,00 nel 2025 e nel 2026, a euro 152.000.000,00 nel 2027 e nel 2028, da destinare alla riduzione dei residui passivi verso le aziende sanitarie regionali al 31 dicembre 2015.
Se l'indicatore trimestrale dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni e forniture delle aziende sanitarie regionali evidenzia una criticità non recuperabile nel corso del successivo trimestre, gli importi di cui al comma 1 sono incrementati, nei limiti di quanto ancora da erogare, nella misura necessaria a garantire il rispetto dell'indicatore annuale dei tempi medi di pagamento. ".
Art. 14.
1.
2.
Art. 12.
(Abrogazione dell'
articolo 15 della legge regionale 18/2022
)
1.
L'
articolo 15 della legge regionale 18 novembre 2022, n. 18 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024) è abrogato.
Art. 13.
(Sostituzione dell'allegato B alla
legge regionale 8/2024
)
1.
L'allegato B, di cui all'
articolo 11 della legge regionale 26 marzo 2024, n. 8
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 'Legge di stabilità regionale 2024 e norme collegate'), è sostituito dall'allegato A alla presente legge.
Art. 14.
(Variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese e schemi di bilancio allegati)
1.
Nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'allegato 1 per le entrate e di cui all'allegato 2 per le spese.
2.
Sono inoltre approvati i seguenti allegati:
a)
il quadro generale delle variazioni di entrata e spesa per titoli e il quadro riassuntivo aggiornato delle entrate e delle spese per titoli, per gli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
b)
il prospetto aggiornato dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
c)
il prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);
d)
il prospetto aggiornato dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle regioni e delle province autonome (allegato 6);
e)
la variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere per le entrate e le spese (allegato 7).
Art. 15.
(Norma finanziaria)
1.
Le maggiori entrate, derivanti dall'applicazione delle rimodulazioni dei tributi di cui agli articoli 1, 2, 5, 6 e 7, sono quantificate in euro 11.984.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027 e sono introitate nel titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati), del bilancio di previsione 2025-2027.
2.
I nuovi oneri previsti a carico degli esercizi finanziari 2024 2025 e 2026, di cui agli articoli 8 e 9, trovano copertura nell'ambito delle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024-2026, in termini di competenza e cassa, di cui all'articolo 14.
3.
Le minori spese previste a carico degli esercizi finanziari 2024 e 2025, di cui all'articolo 12, sono compensate nell'ambito delle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024-2026, in termini di competenza e cassa, di cui all'articolo 14.
Art. 16.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 29 novembre 2024
Alberto Cirio
Allegato A
Sostituzione dell'Allegato B all' art. 11 Legge regionale n. 8 del 26 marzo 2024 (art. 13)
Allegato 1
Allegato 3
Allegato 4