Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo') e alla legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana).
(B.U. 07 novembre 2024, 4° suppl. al n. 45)
Le competenti Commissioni Consiliari in seduta congiunta in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello
Statuto , hanno approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche all'
articolo 6 della legge regionale 19/1999
)
1.
Le lettere a), b) e c) del
comma 1, dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'), sono sostituite dalle seguenti: "
mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'
articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ) e dagli articoli 21 e 22 della
l.r. 56/1977 ;
aumento di entità superiore al 20 per cento della superficie lorda o del volume, al netto dell'entità di cui al comma 2, in relazione al progetto approvato;
variazione di entità superiore al 10 per cento dei parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato. ".
a)
b)
c)
2.
Dopo la
lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 19/1999 , è inserita la seguente: "
mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dei tipi d'intervento di cui all'
articolo 3 del d.p.r. 380/2001 . ".
c bis)
3.
Dopo la
lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 19/1999 , è aggiunta la seguente: "
variazioni al progetto approvato che comportino un'opera sostanzialmente diversa per conformazione, strutturazione o la realizzazione di un manufatto edilizio autonomamente utilizzabile. ".
e bis)
Art. 2.
(Modifiche alla
legge regionale 16/2018
)
1.
La
lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana) è sostituita dalla seguente: "
edificio legittimo: immobile o unità immobiliare il cui stato legittimo è stabilito ai sensi dell'
articolo 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). ".
d bis)
2.
I commi 1 e 2 dell'
articolo 6 della l.r. 16/2018 sono sostituiti dai seguenti: "
Al fine di limitare il consumo di nuovo suolo e in attuazione di quanto previsto all'
articolo 2 bis, comma 1 quater del d.p.r. 380/2001 , il recupero del sottotetto è consentito purché esistente e legittimo alla data del 31 dicembre 2023. Il sottotetto può essere recuperato, in coerenza con le destinazioni d'uso compatibili o complementari con quelle degli edifici interessati previste dal PRG vigente, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico-sanitari richiesti dalle relative norme di settore.
Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti esistenti avvengono senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, nonché quelli necessari all'efficientamento energetico e all'adeguamento sismico. ".
1.
2.
3.
Il
comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 16/2018 è sostituito dal seguente: "
Il recupero dei sottotetti esistenti è ammesso anche con indici o parametri urbanistici ed edilizi superiori a quelli previsti dai PRG e dagli strumenti attuativi vigenti o adottati. ".
7.
Art. 3.
(Clausola di neutralità finanziaria)
1.
Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 7 novembre 2024
p. Alberto Cirio il Vice Presidente Elena Chiorino