Legge regionale n. 18 del 18 aprile 2024  ( Versione vigente )
Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale.
(B.U. 19 aprile 2024, 4° suppl. al n. 16)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Al fine di valorizzare il patrimonio naturale e il territorio ai sensi degli articoli 6 e 8 dello Statuto e degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), nel rispetto dell' articolo 9 della Costituzione , la Regione esegue interventi di sistemazione idraulico forestale e di assetto idrogeologico e cura i vivai forestali di proprietà regionale in amministrazione diretta con l'impiego degli addetti forestali di cui all'articolo 9.
Art. 2. 
(Definizione degli interventi di sistemazione idraulico forestale e di assetto idrogeologico)
1. 
Le tipologie di interventi di sistemazione idraulico forestale e di assetto idrogeologico di cui all'articolo 1, eseguibili dalla Regione in amministrazione diretta sono:
a) 
manutenzione, miglioramento e salvaguardia del patrimonio forestale;
b) 
manutenzione della viabilità silvo-pastorale;
c) 
manutenzione della rete escursionistica regionale ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte);
d) 
manutenzione in alveo e lungo le sponde dei corsi d'acqua consistenti principalmente nella gestione della vegetazione riparia;
e) 
rimboschimenti, rinsaldamenti e opere costruttive immediatamente connesse;
f) 
manutenzione di versanti o cigli confinanti con strade comunali;
g) 
manutenzione di parchi, giardini e aree attrezzate.
2. 
La Regione può eseguire gli interventi di cui all'articolo 1 sulle aree di proprietà regionale e sulle aree di proprietà di altri soggetti, qualora si tratti di interventi ritenuti di interesse pubblico regionale.
3. 
La sussistenza dell'interesse pubblico regionale di cui al comma 2 è riconosciuta sulla base delle competenze istituzionali della Regione ed è declinata nella programmazione di cui all'articolo 8.
4. 
Gli interventi di cui al comma 1, insistenti su aree di proprietà privata, sono d'interesse pubblico nei casi previsti dalla legge o, comunque, quando l'amministrazione pubblica, a cui è attribuita normativamente la cura dell'interesse pubblico stesso, ne dichiara la sussistenza con un proprio provvedimento.
5. 
Nella definizione di manutenzione, miglioramento e salvaguardia del patrimonio forestale, sono compresi gli interventi di compensazione delle superfici forestali trasformate e gli interventi selvicolturali sui popolamenti forestali, contenenti materiali di base iscritti al registro regionale dei materiali di base della Regione.
6. 
Nella definizione di rimboschimento sono compresi il ripristino e la ricostituzione di boschi, anche secondo quanto previsto dall' articolo 21, comma 4, della legge regionale 4/2009 e dall' articolo 7, comma 1, della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi').
7. 
I lavori di difesa contro la caduta di massi e valanghe e le opere a difesa degli abitati rientrano nei lavori di sistemazione idraulico forestale e assetto idrogeologico, qualora consistano esclusivamente in rimboschimenti, miglioramenti del soprassuolo, rinsaldamenti e opere costruttive immediatamente connesse.
8. 
Gli interventi di cui agli articoli 2 e 5 della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale) possono essere eseguiti in amministrazione diretta, in quanto compatibili con quelli previsti ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Art. 3. 
(Interventi di cura del patrimonio silvo-pastorale regionale)
1. 
La Regione, anche con l'impiego degli addetti forestali regionali di cui all'articolo 9, cura il patrimonio silvo-pastorale di cui all' articolo 16, comma 1, della legge regionale 4/2009 ed esegue in amministrazione diretta gli interventi di cui all'articolo 2, secondo le regole della gestione attiva e sostenibile del patrimonio silvo-pastorale e perseguendo le finalità previste dal dall' articolo 16, comma 2, della legge regionale 4/2009 .
2. 
La Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua le foreste di proprietà regionale denominate Alta Val Sessera, La Benedicta, Monte Leco, Piancastagna, Alta Val Chisone, San Bernardino e l'ulteriore patrimonio silvo-pastorale connesso, la cui cura ha importanza strategica e strutturale per la valorizzazione dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità della Regione.
3. 
La cura del patrimonio silvo-pastorale di cui al comma 2 è basata sugli strumenti di pianificazione forestale di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 4/2009 e valorizzata con percorsi di certificazione volontaria di gestione forestale sostenibile o di sostenibilità ambientale.
Art. 4. 
(Vivai forestali di proprietà regionale)
1. 
La Regione programma, pianifica e gestisce l'attività dei vivai forestali di proprietà regionale.
2. 
La Regione cura i vivai di cui al comma 1 in amministrazione diretta con l'impiego degli addetti forestali regionali di cui all'articolo 9.
3. 
I vivai forestali di proprietà regionale sono parte costitutiva del centro regionale per lo studio e la tutela della biodiversità vegetale forestale e del centro regionale per la castanicoltura di cui all' articolo 24 della legge regionale 4/2009 e supportano l'organismo ufficiale di cui all' articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), come previsto dal regolamento regionale di attuazione dell' articolo 23 della legge regionale 4/2009 .
4. 
La Regione, in attuazione dell' articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministero della transizione ecologica del 31 marzo 2022 (Individuazione dei Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale), può acquisire, previo accordo ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), materiali di moltiplicazione dai centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale.
5. 
Nei vivai forestali di proprietà regionale si svolgono attività di approvvigionamento e produzione di materiali forestali di moltiplicazione (MFM) di origine certificata, ai sensi del decreto legislativo 386/2003 , di specie d'interesse per la vivaistica forestale di cui al regolamento regionale di attuazione dell' articolo 23 della legge regionale 4/2009 .
6. 
La Giunta regionale adotta un regolamento per la vendita e per la cessione gratuita di piante e altro MFM prodotto nei vivai di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) 
il MFM viene venduto sulla base di apposito prezzario della Regione;
b) 
il MFM può essere ceduto a titolo gratuito per la realizzazione sul territorio piemontese di attività di rimboschimento, imboschimento, rinaturalizzazione, sistemazione del territorio, ricostituzione di boschi danneggiati o distrutti, educazione e didattica ambientale, sperimentazione e divulgazione;
c) 
a seguito di specifici accordi sono possibili scambi a titolo gratuito di MFM prodotto dai vivai forestali regionali con equivalente MFM messo a disposizione da strutture vivaistiche pubbliche di altre regioni.
Art. 5. 
(Manutenzione dei beni funzionali alla sistemazione idraulico forestale)
1. 
La Regione esegue, anche in amministrazione diretta, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili e immobili di proprietà regionale funzionali agli interventi di cura del patrimonio silvo-pastorale di cui all'articolo 3 e dei vivai forestali regionali di cui all'articolo 4.
Art. 6. 
(Interventi di supporto ad attività fitosanitarie e di lotta alle specie vegetali esotiche invasive)
1. 
La Regione può avvalersi degli addetti forestali regionali di cui all'articolo 9 per compiere i seguenti interventi di supporto all'attività:
a) 
di lotta antiparassitaria e operazioni fitosanitarie, comprendenti anche abbattimenti, potature, asportazioni, allontanamento e distruzione di materiale vegetale infetto in amministrazione diretta, anche secondo quanto previsto dall' articolo 21, comma 4, della legge regionale 4/2009 ;
b) 
di lotta contro la diffusione delle specie vegetali esotiche invasive.
Art. 7. 
(Interventi di supporto all'attività di protezione civile)
1. 
La Regione si avvale degli addetti forestali regionali di cui all'articolo 9 per compiere i seguenti interventi di supporto all'attività di protezione civile:
a) 
supporto e assistenza nell'attività di prevenzione dell'antincendio boschivo, nel quadro del sistema operativo regionale antincendi boschivi di cui all' articolo 1 della legge regionale 15/2018 ;
b) 
supporto all'autorità di protezione civile nella prevenzione e negli interventi conseguenti a calamità naturali.
Art. 8. 
(Programmazione degli interventi)
1. 
La Giunta regionale adotta il programma triennale degli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, che sono eseguiti in amministrazione diretta dagli addetti forestali regionali di cui all'articolo 9.
2. 
La Giunta regionale adotta il programma triennale di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:
a) 
il programma è diviso in sezioni corrispondenti a ciascun anno solare e può essere modificato annualmente;
b) 
gli interventi sono definiti in modo da consentire la loro precisa determinazione;
c) 
gli interventi di cura del patrimonio forestale, come individuati dagli strumenti di pianificazione forestale, gli interventi di supporto alle attività produttive dei vivai di proprietà regionale di cui all'articolo 4, nonchè quelli richiesti dalle strutture regionali e da organismi regionali sono da ritenersi prioritari;
d) 
gli interventi segnalati dalle unioni di comuni e dai comuni, fatta salva la priorità a quelli di cui alla lettera c), possono essere inseriti nella programmazione, se rientrano nelle seguenti tipologie:
1) 
manutenzione alvei o vegetazione riparia;
2) 
manutenzione della rete escursionistica;
3) 
manutenzione della viabilità secondaria, escluse strade provinciali;
4) 
interventi forestali;
5) 
manutenzione di aree verdi destinate a servizio della rete escursionistica o di aree attrezzate ubicate fuori dal perimetro dei centri abitati.
3. 
Eventuali altri interventi proposti da amministrazioni pubbliche sono inseribili nella programmazione di cui al comma 1, previo accordo tra la proponente e la Regione ai sensi dell' articolo 15 della legge 241/1990 .
Art. 9. 
(Personale regionale addetto alla sistemazione idraulico forestale)
1. 
Gli addetti alla sistemazione idraulico forestale sono dipendenti regionali con rapporto di lavoro subordinato disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria di natura privatistica ai sensi dell' articolo 7 bis del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155 .
2. 
Il rapporto di lavoro di cui al comma 1 è:
a) 
a tempo indeterminato, pieno o parziale;
b) 
a tempo determinato, pieno o parziale.
3. 
La dotazione organica è determinata con specifico provvedimento della Giunta regionale sulla base del fabbisogno di personale previsto in un piano approvato dalla Giunta stessa, distinto e aggiunto al piano integrato di attività e organizzazione della Regione, per quanto attiene al computo della relativa spesa all'interno della complessiva spesa di personale a carico della Regione.
4. 
Il fabbisogno di personale è individuato contemplando in modo distinto tra loro:
a) 
il personale dipendente a tempo indeterminato e pieno;
b) 
il personale dipendente a tempo indeterminato e parziale;
c) 
il personale dipendente a tempo determinato e pieno;
d) 
il personale dipendente a tempo determinato e parziale.
5. 
Gli addetti forestali regionali sono dotati di tesserino personale di riconoscimento.
Art. 10. 
(Reclutamento degli addetti forestali regionali)
1. 
Il reclutamento degli addetti forestali regionali di cui all'articolo 9 avviene nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità di cui all' articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. 
Nel rispetto dei principi di cui al comma 1, la Giunta regionale individua, con proprio provvedimento, i criteri e le modalità per il reclutamento degli addetti forestali regionali.
Art. 11. 
(Beni mobili regionali destinati alla sistemazione forestale e ai vivai)
1. 
I beni mobili destinati all'attività di sistemazione forestale e di cura dei vivai forestali di proprietà regionale sono indicati in un'apposita sezione dell'inventario dei beni mobili regionali di cui all' articolo 11 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione).
2. 
La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua la struttura regionale a cui è attribuita l'amministrazione dei beni di cui al comma 1 e la tenuta del relativo inventario, disciplinando le modalità di cura secondo il principio di semplificazione.
Art. 12. 
(Legname, servizi ecosistemici e altre utilità ritratti dal patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale)
1. 
La Giunta regionale adotta un regolamento per la valorizzazione economica dei servizi ecosistemici e di altre utilità e per la vendita del legname, ritratti dal patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale, nel rispetto del criterio per cui il prezzo di vendita è fissato nel valore di mercato del legname.
Art. 13. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 4/2009 è sostituito dal seguente: "
3.
I beni immobili del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale di cui al comma 1, fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione, ai sensi dell' articolo 826, comma 2, del codice civile e dell' articolo 5, comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione) e sono indicati in un'apposita sezione dell'inventario dei beni immobili regionali di cui all'articolo 10 della legge regionale stessa.
".
2. 
Il comma 3 bis dell'articolo 16 della legge regionale 4/2009 è sostituito dal seguente: "
3 bis.
La gestione del patrimonio silvo-pastorale e i beni immobili di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici o privati per le finalità di cui al comma 2, secondo quanto previsto dall' articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012).
".
3. 
Il comma 3 ter dell'articolo 16 della legge regionale 4/2009 è sostituito dal seguente: "
3 ter.
La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua la struttura regionale a cui è attribuita l'amministrazione dei beni di cui al comma 3 e la tenuta del relativo inventario, disciplinando le modalità di tenuta secondo il principio di semplificazione.
".
Art. 14. 
(Abrogazione)
Art. 15. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, è istituito in entrata sul bilancio di previsione finanziario 2024-2026, il capitolo denominato "Redditi da vendita di materiali forestali di moltiplicazione (MFM) prodotti dai vivai forestali", nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 3010000 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni), categoria 3010100 (Vendita di beni).
2. 
In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, è istituito in entrata sul bilancio di previsione finanziario 2024-2026, il capitolo denominato "Redditi da vendita del legname e delle utilità ritratte dal patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale", nel titolo 3, tipologia 3010000, categoria 3010100.
3. 
Le somme ricavate secondo quanto previsto dai commi 1 e 2, a seguito di accertamento e riscossione delle stesse, sono vincolate al miglioramento e alla conservazione dei vivai forestali e delle foreste di proprietà regionale ed è costituito per tali fini, all'interno della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, il capitolo di spesa denominato "Spese per l'acquisto, la manutenzione, l'integrazione, la revisione e il funzionamento di attrezzature e macchinari necessari per l'esecuzione in amministrazione diretta - altri beni di consumo".
4. 
Agli oneri relativi all'attuazione degli articoli 4, 5, 8 e 9, stimati in euro 15.101.288,00, per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, si fa fronte mediante risorse di pari importo già allocate all'interno della missione 09, programma 09.05, titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2024 -2026, nei capitoli dedicati per il personale forestale.
5. 
Per gli anni successivi al 2026, agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse stanziate annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell' articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 aprile 2024
Alberto Cirio