Legge regionale n. 17 del 09 aprile 2024  ( Versione vigente )
Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 e modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 .
(B.U. 11 aprile 2024, 3° suppl. al n. 15)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Finalità e oggetto)
1. 
La Regione, al fine di favorire lo sviluppo socio economico, in particolare delle zone montane, in armonia con le esigenze di valorizzazione del territorio, del paesaggio e dei beni naturalistici e ambientali, disciplina la costruzione e l'esercizio degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone, diretti ad assolvere funzioni turistiche e sportive, nonché di collegamento tra località diverse di uno o più comuni.
2. 
La presente legge non si applica agli impianti in servizio privato.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende per:
a) 
impianto funiviario per il trasporto di persone: l'impianto che utilizza una o più funi impiegate o come vie di corsa o come organi di trazione o come organi portanti e traenti;
b) 
servizio pubblico per il trasporto di persone: il servizio con offerta indifferenziata, reso alla collettività, con un periodo di apertura al pubblico, con orario prestabilito comunicato dall'esercente all'ente concedente e con l'emissione di un titolo di viaggio, ove previsto;
c) 
servizio privato: il trasporto di persone e cose al di fuori del servizio pubblico da svolgersi secondo opportune disposizioni emanate dal proprietario o gestore atte a garantire la sicurezza dei trasportati;
d) 
impianti di arroccamento: gli impianti che consentono di raggiungere l'area sciabile o la stazione sciistica superando zone inadatte alla pratica dello sci;
e) 
linee funiviarie interferenti: linee che servono sostanzialmente alle stesse finalità di trasporto, che hanno le medesime fonti di traffico e che realizzano una diretta integrazione di esercizio.
Art. 3. 
(Categorie di impianti funiviari)
1. 
Gli impianti funiviari in servizio pubblico si suddividono in due categorie:
a) 
la prima categoria comprende gli impianti funiviari in servizio di trasporto pubblico locale che si configura quale servizio finalizzato a consentire la mobilità della popolazione e costituiscono, da soli o in proseguimento con altre linee di trasporto di servizio pubblico locale, il collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi e le frazioni o zone all'interno dei centri medesimi;
b) 
la seconda categoria comprende:
1) 
gli impianti funiviari ad uso sportivo o turistico ricreativo inseriti in area sciabile e di sviluppo montano, come definita dall' articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna);
2) 
gli impianti funiviari, anche di arroccamento, esterni, anche solo parzialmente, alle aree sciabili e di sviluppo montano.
CAPO II 
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI FUNIVIARI
Art. 4. 
(Regimi autorizzatori)
1. 
La costruzione di impianti funiviari, come individuati dall'articolo 3, nonché l'esercizio pubblico e l'apertura degli impianti funiviari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono soggetti a concessione.
2. 
L'esercizio pubblico e l'apertura di impianti funiviari come individuati dall'articolo 3, comma 1, lettera b), sono soggetti ad autorizzazione.
3. 
L'ente concedente di cui all'articolo 6, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, rilascia la concessione di cui al comma 1 o l'autorizzazione di cui al comma 2.
Art. 5. 
(Domanda di concessione per la costruzione di impianto funiviario)
1. 
La domanda di concessione per la costruzione di un impianto funiviario in servizio pubblico di cui all'articolo 3, è presentata da parte dell'interessato all'ente concedente di cui all'articolo 6 corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente, comprensiva di quella necessaria per il rilascio dei prescritti pareri da parte degli enti competenti, come definita dal disciplinare di cui all'articolo 18.
Art. 6. 
(Rilascio della concessione per la costruzione di impianto funiviario)
1. 
La concessione per la costruzione di impianti funiviari in servizio pubblico di cui all'articolo 3, è rilasciata dall'unione montana di cui fa parte il comune sul cui territorio insiste l'impianto funiviario, previa deliberazione del comune, nonché secondo i criteri di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. 
Se gli impianti insistono sul territorio di più comuni che fanno parte della medesima unione montana, la concessione di cui al comma 1 è rilasciata dall'unione montana, previa acquisizione delle deliberazioni dei comuni interessati.
3. 
Fatti salvi differenti accordi fra le unioni montane, se l'impianto funiviario insiste sul territorio di più comuni ubicati in differenti unioni montane, la concessione di cui al comma 1 è rilasciata dall'unione montana nel cui territorio insiste la maggior parte della linea dell'impianto, previa acquisizione delle deliberazioni dei comuni interessati.
4. 
Se gli impianti insistono su un territorio che non fa parte di una o più unioni montane, le competenze in capo alle unioni montane di cui al presente articolo sono demandate al comune territorialmente competente secondo le modalità di prevalenza di cui al comma 3, previa acquisizione delle deliberazioni dei comuni interessati.
5. 
Se gli impianti insistono sul territorio di più regioni, la concessione di cui al comma 1 è rilasciata da una delle regioni secondo le modalità di prevalenza di cui al comma 3 e in base a quanto disposto dall' articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all' articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ).
6. 
Nell'ipotesi di cui al comma 5, se la competenza è della Regione Piemonte e l'impianto è ubicato nel territorio di un'unione montana, le competenze di cui al presente articolo ricadono su quest'ultima e se l'impianto insiste su un territorio che non fa parte di una o più unioni montane, la concessione è rilasciata dal comune territorialmente competente secondo le modalità di prevalenza di cui al comma 3.
7. 
Ai sensi dell' articolo 17, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), la concessione per la costruzione di impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone e le opere a essi accessorie di cui all'articolo 3 non è soggetta al contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del medesimo decreto.
8. 
Le eventuali strutture destinate alla somministrazione di alimenti e bevande, alla ricettività alberghiera ed extralberghiera, nonché gli esercizi commerciali e quanto non afferente o funzionale al trasporto pubblico, per cui è rilasciata la concessione di cui al comma 1, sono soggetti al contributo di costruzione di cui all' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 .
Art. 7. 
(Rilascio della concessione per l'esercizio pubblico di impianti funiviari)
1. 
L'esercizio di impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone, come individuati all'articolo 3, comma 1, lettera a), è subordinato al rilascio di una concessione di servizio pubblico da parte dell'unione montana di riferimento, come individuata ai sensi dell'articolo 6, ovvero, in sua assenza, da parte del comune territorialmente competente.
2. 
La concessione all'esercizio pubblico di cui al comma 1 è rilasciata nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici, nonché di servizio di trasporto pubblico locale.
3. 
La durata massima della concessione di cui al presente articolo è definita dalla normativa statale vigente.
Art. 8. 
(Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio pubblico)
1. 
L'esercizio di impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone, come individuati all'articolo 3, comma 1, lettera b), è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'unione montana di riferimento, come individuata ai sensi dell'articolo 6, ovvero, in sua assenza, da parte del comune territorialmente competente.
2. 
La durata dell'autorizzazione all'esercizio pubblico di un impianto funiviario è rapportata alla natura dell'impianto e coincide con la vita tecnica dello stesso stabilita dalle norme vigenti in materia.
Art. 9. 
(Domande di concessione per la costruzione in concorrenza)
1. 
Sono considerate concorrenti e sono esaminate comparativamente secondo i criteri contenuti nel disciplinare di attuazione di cui all'articolo 18:
a) 
due o più domande di concessione di costruzione relative a linee funiviarie finitime o interferenti fra loro o con altre linee che già dispongono di concessione, sia che riguardino linee singole sia sistemi di linee;
b) 
due o più domande di nuova concessione di costruzione riguardanti lo stesso impianto.
2. 
Nell'ipotesi di presentazione di una domanda di nuova concessione per la costruzione di cui all'articolo 5, l'ente concedente di cui all'articolo 6 avvia una procedura di pubblicazione dell'avvenuto deposito dell'istanza per valutare la presenza di possibili domande in concorrenza e se, entro il termine prescritto si presentano una o più domande in concorrenza, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
3. 
La procedura comparativa di cui al comma 1 non si applica:
a) 
per la realizzazione di un nuovo impianto in sostituzione di un impianto esistente e collocato sostanzialmente sulla stessa linea o nell'area sciabile di pertinenza dell'impianto sostituito da parte di un operatore che ne sia proprietario;
b) 
se per ragioni tecniche o logistiche, il nuovo impianto può essere realizzato soltanto dall'operatore proprietario degli impianti ivi esistenti.
Art. 10. 
(Pubblica utilità)
1. 
La domanda di concessione per la costruzione di un impianto funiviario di cui all'articolo 5 comprende anche l'istanza di dichiarazione di pubblica utilità.
2. 
Agli impianti funiviari ubicati all'interno delle aree sciabili e di sviluppo montano si applica la legge regionale 2/2009 e, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 5, 5 bis, 14 e 14 bis della stessa.
3. 
L'espropriazione di beni immobili si limita alle porzioni di beni sulle quali sono realizzate le opere edilizie relative agli impianti di cui ai commi 1 e 2.
4. 
Per gli impianti di nuova costruzione la dichiarazione di pubblica utilità è rilasciata dall'ente concedente di cui all'articolo 6 al completamento del procedimento di rilascio della concessione.
Art. 11. 
(Approvazione del progetto)
1. 
Il progetto funiviario definitivo ai fini autorizzativi, composto dagli elaborati previsti dalla normativa vigente, come definiti dal disciplinare di cui all'articolo 18 e dalla documentazione tecnica di cui al punto 2.1.1 dell'allegato tecnico al decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 18 giugno 2021, n. 172 (Disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone), è approvato con provvedimento dell'ente concedente di cui all'articolo 6, a seguito di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. 
Le procedure di cui alla legge regionale 19 luglio 2023, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 'Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione') sono espletate prima dell'attivazione del procedimento concessorio di cui all'articolo 5.
3. 
L'autorizzazione ai fini della esecuzione delle opere, rilasciata ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), è subordinata alla presentazione all'ente concedente di cui all'articolo 6 degli elaborati di cui ai punti 2.1.2 e 2.1.3 dell'allegato tecnico al decreto dirigenziale del Ministero 172/2021, per le procedure di cui al punto 2.3.2 del medesimo decreto.
4. 
L'ente concedente di cui all'articolo 6 rilascia la concessione alla costruzione, approvando contestualmente il nulla osta tecnico di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980 .
5. 
Le procedure di cui ai commi 1 e 3 possono essere avviate congiuntamente.
6. 
La concessione alla costruzione costituisce titolo unico e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato e fissa i termini di inizio e fine dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 .
7. 
L'inosservanza dei termini di cui al comma 6 comporta la decadenza della concessione, salvo proroga dei termini stessi per comprovati motivi di forza maggiore.
8. 
Le procedure per l'approvazione di progetto di nuova costruzione si applicano altresì nel caso di varianti costruttive.
9. 
Il progetto di revisione generale o di prosecuzione della vita tecnica di un impianto funiviario che non comporta modifica allo stato dei luoghi è approvato con determinazione dell'ente competente ai sensi dell'articolo 6, previa acquisizione del solo nulla osta tecnico di cui di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980 .
Art. 12. 
(Apertura al pubblico esercizio)
1. 
L'apertura al pubblico esercizio di un impianto funiviario in servizio pubblico per il trasporto di persone, dopo l'ultimazione dei lavori di costruzione o la revisione generale per il proseguimento della vita tecnica, è subordinata al rilascio da parte dell'ente concedente di cui all'articolo 6:
a) 
della concessione di cui all'articolo 7 per gli impianti come individuati all'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) 
dell'autorizzazione all'esercizio pubblico di cui all'articolo 8 per gli impianti come individuati all'articolo 3, comma 1, lettera b).
2. 
La concessione e l'autorizzazione di cui al comma 1 sono rilasciate dall'ente concedente di cui all'art. 6, previo rilascio dell'autorizzazione di cui all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980 , emesso dai competenti uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
3. 
All'espletamento delle verifiche e delle prove funzionali di cui al capitolo 5.6 dell'allegato tecnico al decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 maggio 2017 (Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone), partecipa l'ente concedente di cui all'articolo 6.
Art. 13. 
(Rinnovo della concessione all'esercizio pubblico)
1. 
Alla scadenza naturale o anticipata della concessione, l'intestatario può richiedere il rinnovo della concessione di cui all'articolo 7.
2. 
Per il rinnovo di cui al comma 1 si segue la procedura per il rilascio di cui all'articolo 7.
3. 
Nel caso di impianti di proprietà privata, l'individuazione, alla scadenza della concessione, di un nuovo concessionario, comporta il pagamento, da parte di quest'ultimo, di un indennizzo commisurato sulla base di criteri di ragionevolezza che definiscono il valore commerciale del bene, insieme a una remunerazione del capitale investito, dedotto il valore degli eventuali contributi pubblici concessi per la realizzazione dell'impianto rapportato agli anni di esercizio.
4. 
Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso di acquisto dell'impianto da parte dell'ente concedente di cui all'articolo 6 o altro ente pubblico.
5. 
Alla scadenza della concessione, se non sono state avanzate richieste di un nuovo rilascio o rinnovo di concessione e l'ente concedente di cui all'articolo 6 non ritiene di acquisire l'impianto, il proprietario provvede alla demolizione dello stesso, all'asportazione del materiale e al ripristino del territorio entro ventiquattro mesi dalla data di scadenza della concessione e, nel caso di inottemperanza da parte del proprietario, provvede l'ente concedente di cui all'articolo 6 addebitando i relativi oneri al proprietario.
6. 
Si applicano le disposizioni di cui al comma 5 anche se non sussistono le condizioni per il rinnovo della concessione.
7. 
Per gli impianti di cui al presente articolo restano valide le disposizioni di cui all' articolo 5 bis, comma 8, della legge regionale 2/2009 .
Art. 14. 
(Voltura dell'autorizzazione all'esercizio pubblico)
1. 
L'autorizzazione all'esercizio pubblico di cui all'articolo 8 in corso di validità può essere volturata ad altro soggetto in possesso dei requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione.
Art. 15. 
(Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio pubblico)
1. 
Alla scadenza del provvedimento di autorizzazione all'esercizio pubblico, l'intestatario può richiedere il rinnovo.
2. 
L'autorizzazione può essere rinnovata con le stesse modalità previste all'articolo 8.
3. 
Alla scadenza dell'autorizzazione all'esercizio pubblico di cui all'articolo 8, se non sono state avanzate richieste di rinnovo o nuovo rilascio di autorizzazione e l'ente concedente di cui all'articolo 6 non ritiene di acquisire l'impianto, il proprietario provvede alla demolizione dello stesso, all'asportazione del materiale e al ripristino del territorio entro ventiquattro mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione e, nel caso di inottemperanza da parte del proprietario, provvede l'ente concedente di cui all'articolo 6 che addebita i relativi oneri al proprietario.
4. 
L'eventuale acquisto dell'impianto da parte dell'ente pubblico avviene sulla base di criteri di ragionevolezza che definiscono il valore commerciale del bene, insieme a una remunerazione del capitale investito, dedotto il valore degli eventuali contributi pubblici concessi per la realizzazione dell'impianto rapportato agli anni di esercizio.
5. 
Le disposizioni di cui al comma 3 sono applicate anche se non sussistono le condizioni per il rinnovo dell'autorizzazione.
6. 
Per gli impianti di cui al presente articolo restano valide le disposizioni di cui all' articolo 5 bis, comma 8, della legge regionale 2/2009 .
Art. 16. 
(Sospensione, decadenza e revoca della concessione o dell'autorizzazione all'esercizio)
1. 
In caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980 ai fini della sicurezza, i provvedimenti di cui all'articolo 7 e di cui all'articolo 12, comma 1, si intendono sospesi o revocati.
2. 
In caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980 , i provvedimenti di cui all'articolo 6 si intendono sospesi o revocati.
3. 
La sospensione della concessione o dell'autorizzazione all'esercizio è disposta dall'ente concedente di cui all'articolo 6 se insorgono ragioni di pubblica incolumità o in caso di inadempienza alle prescrizioni dell'ente stesso, agli obblighi derivanti dalla concessione e dall'autorizzazione all'esercizio pubblico o alle disposizioni di legge e regolamenti, fissando un termine per adempiere agli stessi.
4. 
La decadenza della concessione o dell'autorizzazione all'esercizio pubblico è disposta dall'ente concedente di cui all'articolo 6 in caso di grave inadempienza alle prescrizioni dell'ente stesso, agli obblighi derivanti dalla concessione e dall'autorizzazione all'esercizio pubblico o alle norme di legge e regolamenti.
5. 
La concessione o l'autorizzazione per l'esercizio pubblico degli impianti funiviari possono essere revocate da parte dell'ente concedente di cui all'articolo 6 per comprovate esigenze di pubblico interesse e, in tal caso, al concessionario spetta un indennizzo ai sensi dell' articolo 21 quinquies della legge 241/1990 .
6. 
L'indennizzo di cui al comma 5 non si applica se la concessione o l'autorizzazione per l'esercizio degli impianti funiviari sono revocate da parte dell'ente concedente di cui all'articolo 6 per cause di forza maggiore.
Art. 17. 
(Tariffe, orari e periodi di apertura)
1. 
Il gestore degli impianti, per l'avvio dell'esercizio al pubblico e, successivamente, almeno con cadenza stagionale, nonché ad ogni significativa variazione, comunica all'ente concedente di cui all'articolo 6, le principali tariffe minime e massime nel caso di applicazione di prezzi dinamici per l'uso degli impianti al pubblico, gli orari di esercizio al pubblico e i periodi previsti di apertura degli impianti funiviari.
2. 
Le principali tariffe e gli orari sono esposti al pubblico in prossimità delle biglietterie e sui siti web informativi in uso al gestore degli impianti.
3. 
All'interno dei periodi e degli orari di cui al comma 1, l'apertura al pubblico degli impianti funiviari o di parte di essi compete al gestore sulla base delle reali condizioni meteorologiche e di innevamento di volta in volta riscontrate e delle necessità di manutenzione degli stessi, anche in funzione del mantenimento degli standard di sicurezza o per scelta commerciale
Art. 18. 
(Disciplinare di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con deliberazione adotta un disciplinare che individua, in particolare:
a) 
i criteri per l'esame comparativo delle domande di concessione per la costruzione in concorrenza di cui all'articolo 9, comma 1;
b) 
la documentazione da allegare all'istanza per la costruzione di nuovi impianti funiviari, di cui all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 11, comma 1, nonchè per la revisione generale di impianti esistenti.
2. 
Nelle more dell'entrata in vigore del disciplinare di cui al comma 1, si applica quanto previsto dalle norme nazionali vigenti.
CAPO III 
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2/2009
Art. 19. 
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 5 bis della legge regionale 2/2009 sono inseriti i seguenti: "
1 bis.
Nei comuni il cui PRGC è già stato adeguato ai sensi del comma 1, in caso di interventi che richiedono modifiche da apportare alla perimetrazione di area sciabile, alle infrastrutture a essa connesse o volte alla realizzazione dei bacini idrici necessari per l'innevamento programmato, le contestuali varianti urbanistiche possono, in alternativa a quanto disposto al comma 1, essere approvate ai sensi dell' articolo 17 bis della l.r. 56/1977 , secondo la procedura di cui all'articolo 17 bis, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), della l.r. 56/1977 .
1 ter.
Nei comuni il cui PRGC è già stato adeguato ai sensi del comma 1, in caso di interventi puntuali che richiedono rettifiche o marginali variazioni del tracciato di piste esistenti, che non comportano modifiche alla perimetrazione di area sciabile né alle infrastrutture a essa connesse, le contestuali modificazioni non costituiscono variante al PRGC ai sensi dell' articolo 17, comma 12, della l.r. 56/1977 e sono assunte dal comune ai sensi dell' articolo 17, comma 13, della l.r. 56/1977 .
".
Art. 20. 
1. 
Nella rubrica dell' articolo 6 della legge regionale 2/2009 , dopo la parola "
sci
" sono inserite le seguenti: "
di discesa e di fondo
".
2. 
Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2009 è sostituito dal seguente: "
1.
Le piste di discesa e di fondo sono classificate sulla base dei criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 24, commi 3 e 4.
".
3. 
All' articolo 6, comma 2 bis, lettera b), della legge regionale 2/2009 , dopo le parole "
adeguatamente segnalati
" sono inserite le parole "
o per le piste di discesa realizzate prima del 1° luglio 2023 che devono comunque avere una larghezza non inferiore a 15 metri
".
4. 
All' articolo 6, comma 2 ter, della legge regionale 2/2009 , le parole "
individuate, realizzate
" sono sostituite dalla seguente: "
esistenti
".
Art. 21. 
1. 
L' articolo 7 della legge regionale 2/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 7.
(Procedimento di classificazione)
1.
I soggetti di cui all'articolo 12, comma 2, presentano una segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), di classificazione delle piste da sci di discesa e di fondo al competente ufficio regionale.
2.
L'ufficio regionale competente inoltra la Scia e i relativi elaborati alla commissione di cui all'articolo 11, comma 3, che esprime parere entro i successivi quarantacinque giorni, chiedendo eventualmente integrazioni documentali e chiarimenti.
3.
L'ufficio regionale competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa statale e dalla presente legge per la classificazione delle piste, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della Scia di classificazione delle piste, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. L'ufficio regionale competente, con atto motivato, qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, invita il soggetto proponente a provvedere, prescrivendo le misure necessarie, con la fissazione di un termine, non inferiore a trenta giorni, per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del soggetto proponente, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione regionale dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il soggetto proponente comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine di sessanta giorni, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4.
La Scia di classificazione, corredata dagli elaborati di cui all'articolo 8, è presentata almeno sessanta giorni prima dell'apertura al pubblico delle nuove piste realizzate o dell'apertura al pubblico delle piste esistenti non ancora classificate ovvero oggetto di modificazioni rilevanti del percorso, delle pendenze e delle caratteristiche delle stesse.
5.
La presentazione della Scia di classificazione costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui ai successivi articoli, anche se il comune di riferimento non ha provveduto all'individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano ai sensi dell'articolo 5.
".
Art. 22. 
1. 
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 2/2009 è sostituita dalla seguente: "
b) le generalità del gestore e del direttore delle piste;
".
2. 
Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 2/2009 , è aggiunta la seguente: "
b bis)
i soggetti a cui è affidato il servizio di primo soccorso.
".
Art. 23. 
1. 
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 2/2009 è sostituita dalla seguente: "
a)
quattro dirigenti delle direzioni regionali competenti in materia di ambiente, territorio, difesa del suolo, protezione civile, turismo e sport o loro delegati;
".
2. 
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 2/2009 è sostituita dalla seguente: "
c)
un esperto designato, di comune accordo, dalle organizzazioni rappresentative esercenti gli impianti a fune e gestori di piste di sci di fondo;
".
3. 
La lettera h) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 2/2009 è sostituita dalla seguente: "
h)
un rappresentante designato, di comune accordo, dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative presenti nella Regione e firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il trasporto a fune o dei contratti collettivi territoriali, ove presenti;
".
4. 
La lettera b) del comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "
b)
un esperto designato, di comune accordo, dalle organizzazioni rappresentative degli esercenti impianti a fune e gestori di piste di sci di fondo;
".
5. 
All' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge regionale 2/2009 , dopo la parola "
classificazione
" sono inserite le seguenti: "
o funzionario dallo stesso delegato
".
6. 
Il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 2/2009 è sostituito dal seguente: "
4.
La Commissione tecnica esprime parere vincolante e motivato sulla SCIA di classificazione delle piste da sci di discesa e di fondo, accertando la conformità della medesima rispetto ai parametri di cui all'articolo 24, commi 3 e 4.
".
7. 
Il comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale 2/2009 è sostituito dal seguente: "
8.
I componenti della Commissione di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e i componenti della Commissione di cui al comma 3 sono nominati con determinazione del direttore della struttura regionale, cui è attribuita la competenza in materia di classificazione delle piste.
".
Art. 24. 
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 14 bis della legge regionale 2/2009 è aggiunto il seguente: "
4 bis.
Per gli impianti a fune e le opere previste all'articolo 4, comma 1, da realizzarsi su terreni gravati da uso civico, nella valutazione del valore dei terreni utilizzati si applicano i parametri di cui all' articolo 10, comma 2, della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici).
".
Art. 25. 
1. 
All' articolo 20, comma 2 bis, della legge regionale 2/2009 , la parola "
aggiornamento
" è sostituita dalle seguenti: "
formazione e di aggiornamento rilasciati dalle rispettive scuole
".
Art. 26. 
1. 
All' articolo 23, comma 3, della legge regionale 2/2009 , dopo le parole "
trenta centimetri sul lato sinistro.
", sono aggiunte le seguenti: "
Le paline di cui al comma 2 possono essere sostituite o integrate con strip, filacce, reti di tipo BC e C, di delimitazione e segnaletica e queste ultime non assolvono funzione di sicurezza o contenimento.
".
Art. 27. 
1. 
L'alinea del comma 4, dell'articolo 24, della legge regionale 2/2009 , è sostituito dal seguente: "
Le piste di fondo sono segnalate e suddivise in:
".
2. 
All' articolo 24, comma 5, della legge regionale 2/2009 , le parole "
richiesta di classificazione differente della pista rispetto alle disposizioni di cui al comma 4
" sono sostituite dalle seguenti: "
proposta di classificazione differente della pista rispetto alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4
".
3. 
Il comma 19, dell'articolo 24, della legge regionale 2/2009 , è sostituito dal seguente: "
19.
Nei luoghi di cui al comma 11 è fornita agli utenti adeguata e visibile informazione circa la segnaletica e le regole di condotta previste dalla normativa statale e regionale.
".
Art. 28. 
1. 
All' articolo 32, comma 5, della legge regionale 2/2009 , dopo le parole "
del manto nevoso
" e prima delle parole "
all'affollamento
" sono inserite le seguenti "
alla presenza di bordi scoperti,
" e dopo le parole "
battitura della pista
" sono inserite le seguenti "
, nonché la presenza all'esterno delle piste di blocchi di neve compatta residui della lavorazione delle stesse
".
Art. 29. 
1. 
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 2/2009 è sostituita dalla seguente: "
b)
da euro 250,00 a euro 1.000,00 per la parziale o non idonea osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 23, 23 bis e 24;
".
2. 
La lettera b) del comma 10 dell'articolo 35 della legge regionale 2/2009 è sostituita dalla seguente; "
b)
in caso di accompagnamento in discesa fuori pista di sciatori trasportati nell'ambito di un servizio di eliski in violazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 8, 9 e 10 dell'articolo 28 bis, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 a carico dell'accompagnatore è incrementata di euro 100,00 per ogni persona accompagnata;
".
Art. 30. 
1. 
All' articolo 40, comma 1, lettera c), della legge regionale 2/2009 , dopo le parole "
di cui all'articolo 38
" sono inserite le seguenti: "
incluse le microstazioni che svolgono unicamente attività ludico ricreative non riconducibili agli sport invernali
".
Art. 31. 
1. 
All' articolo 42, comma 2, lettera a), della legge regionale 2/2009 , dopo le parole "
in tutto il suo processo di lavorazione
" sono aggiunte le seguenti: "
, anche con strumenti di snow factoring o tecniche di snow farming
".
2. 
All' articolo 42, comma 2 bis, della legge regionale 2/2009 , le parole "
per le medesime piste
" sono soppresse.
Art. 32. 
1. 
All' articolo 46, comma 1, lettera b), della legge regionale 2/2009 , le parole "
al 60 per cento
" sono sostituite dalle seguenti "
all'80 per cento
" e le parole "
in un arco temporale non superiore a centoventi giorni
" sono sostituite dalle seguenti "
in un arco temporale di dodici mesi
".
Art. 33. 
1. 
L' articolo 49 della legge regionale 2/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 49.
(Disposizioni transitorie)
1.
Per le piste già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e per le relative aree sciabili e di sviluppo montano, come individuate ai sensi dell'articolo 5, è costituito a tutti gli effetti titolo autorizzativo senza ulteriore procedura, con conseguente valenza di cui all'articolo 14.
2.
In considerazione della particolare importanza ai fini della sicurezza, per le domande di classificazione delle piste il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso da parte del competente ufficio regionale, è facoltà dei soggetti richiedenti presentare una Scia di classificazione delle piste ai sensi dell'articolo 7 e, in tale caso, la domanda di classificazione pendente si intende automaticamente archiviata e sostituita dalla Scia.
3.
I soggetti che, fino al 31 agosto 2013, dimostrano di avere svolto per almeno un triennio incarichi di direttore delle piste o funzioni corrispondenti a quelle di operatore di primo soccorso, anche in via non continuativa e anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione svolta e sono iscritti nell'elenco regionale delle piste di cui all'articolo 10.
4.
I soggetti che, fino al 31 dicembre 2023, dimostrano di avere svolto nei precedenti cinque anni incarichi di gestore delle piste di fondo per almeno un triennio, anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione di direttore delle piste di fondo e sono iscritti nell'elenco regionale delle piste di cui all'articolo 10 con la limitazione alle piste di fondo.
".
CAPO IV 
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE, ABROGATIVE, DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE
Art. 34. 
(Sanzioni)
1. 
Per gli aspetti sanzionatori si applica quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 753/1980 .
Art. 35. 
(Abrogazioni)
1. 
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone).
Art. 36.[1] 
(Norme di coordinamento)
1. 
A seguito dell'entrata in vigore della presente legge e al fine di garantire un coerente coordinamento dell'ordinamento normativo regionale, sono apportate le seguenti modifiche:
a) 
all' articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2009 , le parole "
legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone)
" sono sostituite dalle seguenti: "
deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 27 marzo 2024, (Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 e modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 )
";
b) 
all' articolo 5 bis, comma 8, della legge regionale 2/2009 , le parole " " sono sostituite dalle seguenti: "
articolo 13, comma 5, della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 27 marzo 2024, (Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 e modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 )
";
c) 
all' articolo 12, comma 2, lettera a), della legge regionale 2/2009 , le parole " " sono sostituite dalle seguenti: "
deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 27 marzo 2024, (Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 e modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 )
";
d) 
all' articolo 16, comma 1, della legge regionale 2/2009 , le parole " " sono sostituite dalle seguenti "
deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 27 marzo 2024, (Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 e modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 )
".
Art. 37. 
(Norme transitorie)
1. 
Alle domande di concessione per la costruzione e l'esercizio di impianti funiviari presentate ai sensi della legge regionale 74/1989 e non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la normativa previgente.
2. 
Alle domande di revisione generale o revisione generale per il proseguimento della vita tecnica presentate ai sensi della legge regionale 74/1989 e non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la normativa previgente.
Art. 38. 
(Norma finale)
1. 
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, decorrono i termini per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 10 e di cui all' articolo 14 della legge regionale 2/2009 riferite agli impianti, opere e aree sciabili e di sviluppo montano esistenti.
Art. 39. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 40. 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , entra in vigore novanta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 aprile 2024
Alberto Cirio

Note:

[1] In questo articolo ogni riferimento alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 27 marzo 2024 è da intendersi come riferimento alla stessssa l.r. 17/2024