Legge regionale n. 7 del 25 marzo 2024  ( Versione vigente )
Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore piemontese.
(B.U. 25 marzo 2024, 4° suppl. al n. 12)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

CAPO I 
Finalità e principi
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione riconosce, promuove e sostiene l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale e di rilevanza sociale ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 18, 32 e 118, quarto comma della Costituzione, valorizzando la funzione delle formazioni sociali sorte dalla loro libera iniziativa.
2. 
La Regione riconosce il valore, la funzione sociale, l'autonomia e l'autogoverno degli enti del terzo settore, che operano e svolgono la loro attività nell'ambito regionale, nelle forme indicate dall' articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106 ).
3. 
La Regione riconosce e valorizza le formazioni sociali costituite in gruppi informali, associazioni, fondazioni, enti morali, filantropici e organizzazioni di volontariato anche privi di personalità giuridica, non qualificati come enti del terzo settore ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 , nonché tutte le altre forme di protagonismo civico, variamente denominate.
4. 
Nello svolgimento delle attività di programmazione e di pianificazione di sua competenza, la Regione promuove il coinvolgimento e la partecipazione della rappresentanza del terzo settore, costituita ai sensi dell'articolo 6.
5. 
La Regione, ai sensi dell' articolo 118, quarto comma, della Costituzione , favorisce le relazioni collaborative fra le formazioni sociali di cui al comma 3 e le pubbliche amministrazioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, corresponsabilità, nonché nel rispetto della reciproca autonomia.
Art. 2. 
(Oggetto)
1. 
La presente legge reca disposizioni in materia di terzo settore e in particolare:
a) 
disciplina le sedi di confronto fra la Regione e gli enti del terzo settore;
b) 
determina i criteri e le modalità con i quali la Regione promuove e sostiene il terzo settore, nel suo complesso;
c) 
definisce le modalità di coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore nell'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento, nei settori in cui essi operano, nonché nella realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale.
Art. 3. 
(Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative)
1. 
La Regione e i suoi enti strumentali, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale e, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, gli enti locali singoli e le loro forme associative comunque denominate, in attuazione del principio di sussidiarietà, nell'esercizio delle loro funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale riconoscono, valorizzano e promuovono il ruolo e la funzione sociale degli enti del terzo settore, del volontariato e delle altre formazioni sociali di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
2. 
Gli enti di cui al comma 1, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale, promuovono il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore, anche attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione, in ogni caso garantendo i principi di trasparenza, pubblicità, evidenza pubblica, ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento.
Art. 4. 
(Enti del terzo settore e altri enti senza fine di lucro)
1. 
Ai fini della presente legge si considerano enti del terzo settore i soggetti di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 , iscritti al registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Piemonte.
2. 
Le attività di interesse generale individuate all' articolo 5 del decreto legislativo 117/2017 sono svolte in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio e sono fatte salve le discipline normative speciali regionali delle singole attività di interesse generale.
3. 
La Regione, in ogni caso, promuove e valorizza la presenza e l'operatività delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attività di interesse generale ai sensi dell' articolo 118, quarto comma, della Costituzione , ancorché non iscritti al registro unico nazionale del terzo settore.
4. 
Al fine di valorizzare il volontariato sportivo nell'ambito della comunità regionale, la Regione riconosce il ruolo e le funzioni delle associazioni e società dilettantistiche per quanto concerne l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
5. 
La Regione promuove la possibilità di partecipare, attraverso le rispettive reti associative nazionali, alle funzioni di co-programmazione e co-progettazione di cui ai successivi articoli, nei limiti di quanto disposto dal decreto legislativo 117/2017 .
Art. 5. 
(Centri servizi per il volontariato e reti associative)
1. 
La Regione e gli altri enti pubblici di cui all'articolo 3, comma 1, riconoscono il ruolo dei centri servizi per il volontariato, accreditati ai sensi dell' articolo 61 del decreto legislativo 117/2017 , nella Regione Piemonte e delle reti associative di cui all' articolo 41 del decreto legislativo 117/2017 e delle loro articolazioni territoriali munite di soggettività giuridica autonoma.
2. 
Fatte salve le prerogative delle reti associative di cui all' articolo 41 del decreto legislativo 117/2017 , gli enti di cui al comma 1 possono concludere con i centri servizi per il volontariato accordi e convenzioni per lo svolgimento di attività di cui all' articolo 61, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 117/2017 .
CAPO II 
Raccordo fra Regione ed enti del terzo settore
Art. 6. 
(Consulta regionale del terzo settore)
1. 
E' istituita presso l'assessorato competente in materia di politiche sociali la Consulta regionale del terzo settore, di seguito denominata Consulta.
2. 
La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è composta dai seguenti membri:
a) 
due rappresentanti designati dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative in ragione del numero dei soggetti aderenti. Ogni ente designa un solo rappresentante;
b) 
due rappresentanti designati dalle associazioni di promozione sociale maggiormente rappresentative in ragione del numero dei soggetti aderenti. Ogni ente designa un solo rappresentante;
c) 
due rappresentanti designati dalle organizzazioni di rappresentanza della cooperazione sociale maggiormente rappresentative. Ogni ente designa un solo rappresentante;
d) 
due rappresentanti designati dal Forum del terzo settore del Piemonte;
e) 
un rappresentante designato dalla Confederazione regionale dei centri servizi per il volontariato del Piemonte accreditati, di cui all'articolo 5;
f) 
un rappresentante del Coordinamento regionale delle società di mutuo soccorso del Piemonte;
g) 
un rappresentante designato dagli enti filantropici o fondazioni di cui al decreto legislativo 117/2017 ;
h) 
un rappresentante designato da Anci Piemonte, uno da Uncem Piemonte, uno da Ali Piemonte, uno da Upi Piemonte e uno da Anpci Piemonte;
i) 
due rappresentanti degli altri enti del terzo settore nominati ai sensi del comma 3.
3. 
La composizione della Consulta è integrata, in base ai temi trattati e ai territori coinvolti, con deliberazione della Giunta regionale che prevede la rappresentanza degli altri enti del terzo settore iscritti nelle specifiche sezioni del registro unico nazionale del terzo settore di cui all' articolo 46 del decreto legislativo 117/2017 .
4. 
Nelle more della deliberazione di cui al comma 3, la Consulta è operativa con la nomina della maggioranza dei componenti di cui al comma 2, lettere da a) a g).
5. 
La partecipazione alla Consulta è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento, comunque denominato.
6. 
I membri della Consulta durano in carica per l'intera legislatura regionale e, comunque, fino alla nomina della nuova Consulta.
7. 
Presiede la Consulta l'assessore alle politiche sociali della Regione Piemonte o un suo delegato.
8. 
La Consulta approva un regolamento per il proprio funzionamento e le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di enti del terzo settore.
Art. 7. 
(Compiti della Consulta regionale del terzo settore)
1. 
La Consulta svolge i seguenti compiti:
a) 
esprime pareri e formula alla Giunta regionale e al Consiglio regionale proposte in materia di terzo settore;
b) 
promuove ricerche ed indagini sul terzo settore nel territorio della Regione;
c) 
collabora ai fini della verifica sullo stato di attuazione della presente legge e delle altre leggi e atti normativi concernenti i rapporti fra il terzo settore e le pubbliche amministrazioni;
d) 
promuove iniziative pubbliche per la sensibilizzazione sull'applicazione della presente legge;
e) 
promuove, in accordo con la Giunta regionale, occasioni periodiche di confronto e consultazione, anche su specifiche tematiche, con gli enti del terzo settore e le altre formazioni sociali.
CAPO III 
Misure di sostegno e promozione del volontariato nella Regione
Art. 8. 
(Misure di sostegno e promozione del volontariato in ambito regionale)
1. 
La Regione sostiene e promuove il volontariato organizzato quale forma originale e spontanea di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà da parte di ogni persona, secondo quanto previsto dall' articolo 17 del decreto legislativo 117/2017 .
2. 
La disciplina del presente articolo non si applica ai volontari di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).
3. 
Il Consiglio regionale indice, annualmente, la giornata del volontariato, in corrispondenza del 5 dicembre, giornata internazionale del volontariato.
CAPO IV 
Rapporti fra enti del terzo settore e pubblica amministrazione
Art. 9. 
(Co-programmazione)
1. 
Fatte salve le discipline regionali di settore in materia di programmazione e di pianificazione e l'autonomia regolamentare degli enti locali, le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, possono coinvolgere gli enti del terzo settore anche mediante l'attivazione di procedimenti di co-programmazione, ai sensi dell' articolo 55 del decreto legislativo 117/2017 , in relazione alle attività di interesse generale.
2. 
La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, dei bisogni della comunità di riferimento da soddisfare, degli interventi necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
3. 
I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, mediante il procedimento di co-programmazione, quale attività istruttoria, acquisiscono gli interessi e i bisogni rappresentati dagli enti del terzo settore e dalle altre amministrazioni, elaborano il quadro dei bisogni e dell'offerta sociale e possono assumere eventuali determinazioni conseguenti nelle materie di propria competenza.
Art. 10. 
(Principi in tema di procedimento di co-programmazione)
1. 
I procedimenti di co-programmazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:
a) 
la volontà dell'amministrazione procedente di attivare la co-programmazione risulta da un atto, con il quale si dà avvio al relativo procedimento;
b) 
all'esito dell'atto di cui alla lettera a), è pubblicato un avviso, nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, con il quale sono disciplinati le finalità, l'oggetto, i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione al procedimento da parte degli enti del terzo settore, nonché degli ulteriori soggetti, diversi dagli enti del terzo settore, purché il relativo apporto sia direttamente connesso ed essenziale con le finalità e l'oggetto dell'avviso;
c) 
l'avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del procedimento di co-programmazione e, comunque, non inferiore a venti giorni;
d) 
l'avviso specifica, in particolare, le modalità con le quali si svolge la partecipazione al procedimento da parte degli enti del terzo settore;
e) 
il procedimento di co-programmazione si conclude con una relazione motivata del responsabile del procedimento, che viene trasmessa agli organi competenti per l'emanazione degli eventuali atti e provvedimenti conseguenti;
f) 
gli atti del procedimento di co-programmazione sono pubblicati sul sito dell'amministrazione procedente nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza.
2. 
Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-programmazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai principi di cui al comma 1 nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare.
3. 
Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, possono modificare o integrare gli strumenti di pianificazione e gli atti di programmazione, previsti dalla disciplina di settore, tenendo conto degli esiti dell'attività di co-programmazione.
Art. 11. 
(Co-progettazione)
1. 
Al fine di realizzare forme di partenariato con gli enti del terzo settore, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, possono attivare, nell'ambito di attività di interesse generale e nell'esercizio della propria autonomia, il procedimento della co-progettazione, ai sensi dell' articolo 55 del decreto legislativo 117/2017 , anche ad esito delle attività di co-programmazione.
2. 
La co-progettazione di cui al comma 1 si realizza mediante la collaborazione fra enti del terzo settore ed enti di cui all'articolo 3, comma 1, per la definizione e l'eventuale realizzazione di specifici progetti, servizi o interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti, nonché di progetti innovativi e sperimentali.
3. 
Nell'ambito della co-progettazione, gli enti del terzo settore e i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che concorrono alla realizzazione del progetto, apportano proprie risorse materiali, immateriali ed economiche.
4. 
Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, detengono la titolarità delle scelte e, a tale scopo, devono predeterminare gli obiettivi generali e specifici degli interventi, definire le aree di intervento, stabilire la durata del progetto e individuarne le caratteristiche essenziali.
5. 
Gli enti del terzo settore coinvolti nella co-progettazione applicano, nei casi previsti dalla normativa nazionale vigente, il contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i servizi, sottoscritto dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con le effettive attività da espletare.
Art. 12. 
(Principi in tema di procedimento di co-progettazione)
1. 
I procedimenti di co-progettazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:
a) 
i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, possono avviare i procedimenti di co-progettazione, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) anche a seguito di iniziativa di uno o più enti del terzo settore;
b) 
i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, pubblicano un avviso nel quale sono stabiliti:
1) 
le finalità, l'oggetto della procedura e il relativo quadro economico;
2) 
la durata del partenariato;
3) 
le modalità e il termine congruo ai fini della presentazione delle domande di partecipazione, nonché l'eventuale possibilità per l'amministrazione procedente di attivare e promuovere forme di consultazione tra i soggetti che hanno presentato le domande e la medesima amministrazione ai fini della formazione delle proposte progettuali;
4) 
l'eventuale partecipazione di soggetti diversi dagli enti del terzo settore in qualità di sostenitori, finanziatori o partner di progetto e, in quest'ultimo caso, limitatamente ad attività secondarie e comunque funzionali alle attività principali;
5) 
i requisiti di affidabilità morale e professionale di partecipazione, correlati con le attività oggetto della procedura a evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità;
6) 
la specificazione se il soggetto o i soggetti selezionati sono chiamati anche alla gestione del servizio;
7) 
i criteri e le modalità di valutazione delle proposte progettuali, anche di carattere comparativo;
c) 
l'avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del procedimento di co-progettazione e, comunque, non inferiore a venti giorni;
d) 
l'amministrazione procedente verifica la regolarità delle domande di partecipazione pervenute entro il termine stabilito dall'avviso;
e) 
i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, dopo aver verificato la regolarità delle domande di partecipazione, valutano le proposte progettuali, concludendo, ai fini dell'attivazione del partenariato, il relativo procedimento con apposito atto;
f) 
in relazione alla proposta o alle proposte progettuali selezionate, gli enti pubblici che hanno avviato la co-progettazione, congiuntamente agli enti del terzo settore con cui si intende attivare il partenariato, procedono alla formulazione condivisa del progetto operativo, nonché all'eventuale sottoscrizione della convenzione per la disciplina del rapporto di partenariato.
2. 
Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, danno conto, con proprio atto, degli esiti dell'attività di co-progettazione e dell'impatto sociale conseguito rispetto agli obiettivi dell'avviso, in conformità ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 luglio 2019 (Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore) e del 31 marzo 2021, n. 72 (Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 'Codice del Terzo Settore').
3. 
Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-progettazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai principi di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare.
Art. 13. 
(Convenzioni e patti di accreditamento nelle materie di competenza regionale)
1. 
I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, nelle materie di competenza regionale, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni oppure patti di accreditamento, finalizzati allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, ai sensi dell' articolo 56 del decreto legislativo 117/2017 .
2. 
Ai fini di cui al comma 1, il maggior favore rispetto al mercato è valutato, oltre che con riferimento alla convenienza economica, anche in relazione ai maggiori benefici conseguibili per la collettività in termini di maggior attitudine del sistema a realizzare i principi di sussidiarietà, universalità, solidarietà, accessibilità e adeguatezza; i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, motivano tale aspetto all'avvio delle procedure per l'individuazione dell'ente con il quale stipulare la convenzione.
3. 
Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.
4. 
Il rimborso spese, di cui al comma 3, avviene nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.
Art. 14. 
(Accesso al Fondo sociale europeo in attuazione dell' articolo 69 del decreto legislativo 117/2017 )
1. 
La Regione nella fase di programmazione della destinazione del Fondo sociale europeo e di altri finanziamenti europei, favorisce e promuove, con misure e azioni dedicate, l'accesso degli enti del terzo settore per progetti finalizzati al consolidamento e diffusione degli stessi in Piemonte, ai sensi dell' articolo 69 del decreto legislativo 117/2017 .
Art. 15. 
(Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche in attuazione dell' articolo 70 del decreto legislativo 117/2017 )
1. 
Gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, possono prevedere forme e modi per l'utilizzo non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento, ai sensi dell' articolo 70 del decreto legislativo 117/2017 .
2. 
Ai fini di cui al comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli enti del terzo settore, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, promuovono la pubblicità, anche in forma telematica, dei beni mobili o immobili disponibili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del terzo settore.
3. 
É fatta salva la possibilità per gli enti del terzo settore di richiedere agli enti di cui all'articolo 3, comma 1, ulteriori beni mobili o immobili e su tali richieste, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, si pronunciano nel rispetto dei principi di cui al comma 1, tenendo conto dell'esigenza di favorire le attività di interesse generale e assicurando, altresì, la compatibilità con le esigenze di interesse pubblico e di servizio di ciascuna amministrazione.
Art. 16. 
(Concessione in comodato di beni mobili e immobili di proprietà regionale e degli enti locali in attuazione dell' articolo 71 del decreto legislativo 117/2017 )
1. 
Ai sensi dell' articolo 71 del decreto legislativo 117/2017 , gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, possono concedere in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività di interesse generale, anche promuovendo quanto previsto dall'articolo 81 dello stesso decreto legislativo.
2. 
La cessione in comodato ha una durata massima di trenta anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a propria cura e a proprie spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.
3. 
Ai fini di cui al comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli enti del terzo settore, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, promuovono la redazione di un elenco di beni mobili e immobili, reso pubblico anche in forma telematica.
4. 
La Giunta regionale disciplina, secondo principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento, i criteri e le procedure per l'attribuzione dei beni, senza oneri a carico delle amministrazioni procedenti, nonché le forme di rendicontazione pubblica dell'attività svolta attraverso i beni mobili e immobili.
Art. 17. 
(Concessione di benefici e premialità)
1. 
La Regione, nella concessione di patrocini, finanziamenti, benefici e vantaggi economici, comunque denominati, per le attività di interesse pubblico, oggetti di bando rivolto agli enti di cui all'articolo 3, comma 1, può assegnare premialità specifiche alle reti di partenariato che coinvolgono enti del terzo settore selezionati dagli enti capofila di cui all'articolo 3, comma 1, in esito a un procedimento di co-progettazione o co-programmazione.
CAPO V 
Norme finali
Art. 18. 
(Abrogazioni)
1. 
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) 
la legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato);
b) 
l' articolo 62 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);
c) 
la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);
d) 
il regolamento regionale 12 giugno 2006, n. 5 (Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e elezione dei rappresentanti presso l'osservatorio regionale - Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 );
e) 
l' articolo 24 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007);
f) 
la legge regionale 2 luglio 2008, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 ''Valorizzazione e promozione del volontariato'');
g) 
l' articolo 55 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).
Art. 19. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 marzo 2024
Alberto Cirio