Legge regionale n. 6 del 14 marzo 2024  ( Versione vigente )
Modifiche agli articoli 4 e 5 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave).
(B.U. 14 marzo 2024, 2° suppl. al n. 11)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) è inserito il seguente: "
4 bis.
In considerazione delle caratteristiche ed esigenze dei comparti estrattivi di cui al comma 4, la Giunta regionale, al fine di consentire gli approfondimenti e le specifiche valutazioni riferite a singoli comparti, può adottare il PRAE per stralci successivi relativi a specifici comparti.
".
Art. 2. 
1. 
Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 23/2016 è inserita la seguente: "
d bis)
l'adozione del PRAE in via definitiva, di cui alla lettera d), può avvenire per stralci successivi relativi a specifici comparti;
".
Art. 3. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 marzo 2024
p. Alberto Cirio il Vice Presidente Fabio Carosso