Modifiche agli articoli 4 e 5 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave).
(B.U. 14 marzo 2024, 2° suppl. al n. 11)
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche all'
articolo 4 della legge regionale 23/2016
)
1.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) è inserito il seguente: "
In considerazione delle caratteristiche ed esigenze dei comparti estrattivi di cui al comma 4, la Giunta regionale, al fine di consentire gli approfondimenti e le specifiche valutazioni riferite a singoli comparti, può adottare il PRAE per stralci successivi relativi a specifici comparti. ".
4 bis.
Art. 2.
(Modifiche all'
articolo 5 della legge regionale 23/2016
)
1.
Dopo la
lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 23/2016 è inserita la seguente: "
l'adozione del PRAE in via definitiva, di cui alla lettera d), può avvenire per stralci successivi relativi a specifici comparti; ".
d bis)
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 14 marzo 2024
p. Alberto Cirio il Vice Presidente Fabio Carosso