Legge regionale n. 1 del 05 febbraio 2024  ( Versione vigente )
Disposizioni per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
(B.U. 08 febbraio 2024, 3° suppl. al n. 6)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione, in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di dare attuazione ai principi costituzionali di uguaglianza e pari dignità dei cittadini quali fattori fondamentali per la qualità della vita e per l'inclusione sociale, promuove e realizza interventi volti a migliorare l'accessibilità e la fruibilità di attrezzature ed edifici pubblici esistenti, nonché dei mezzi di trasporto pubblico.
2. 
Gli interventi di cui al comma 1 consistono nell'adeguamento di edifici e spazi esterni costruiti, nonché delle caratteristiche dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico, attraverso l'eliminazione degli ostacoli all'accessibilità e delle barriere architettoniche esistenti, al fine di garantire l'assenza di limiti all'esercizio dell'attività autonoma dei cittadini, indipendentemente dall'età e dalle caratteristiche psico-fisiche, sensoriali e percettive.
[1]
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge, si intende per:
a) 
barriera architettonica, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici):
1) 
qualsiasi ostacolo fisico fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea o che crea loro impedimento nelle percezioni delle posizioni, delle forme o dei colori di ogni ambiente costruito e dei mezzi di trasporto;
2) 
qualsiasi ostacolo che limita o impedisce a chiunque il comodo e sicuro utilizzo di spazi, attrezzature o componenti;
3) 
la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;
a bis) 
ostacolo all'accessibilità: ostacolo all'accesso e alla fruibilità, su base di uguaglianza con gli altri, dell'ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi i servizi digitali;
[2]
b) 
ambiente costruito: l'edificio, lo spazio o l'insieme degli edifici e degli spazi con le relative infrastrutture, costruiti dall'uomo, in cui si svolgono le attività legate alla vita di relazione.
Art. 3. 
(Ambito di applicazione)
1. 
Le disposizioni della presente legge si applicano agli edifici, ambienti e strutture pubblici, anche a carattere temporaneo, ai servizi e infrastrutture di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, nonchè ai servizi digitali dei soggetti pubblici.
2. 
In particolare, le disposizioni si applicano:
a) 
agli edifici e ai locali pubblici e di uso pubblico;
b) 
alle aree e ai percorsi pedonali urbani;
c) 
ai parcheggi;
d) 
ai parchi e alle altre aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché ai siti UNESCO di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 77 (Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella ''lista del patrimonio mondiale'', posti sotto la tutela dell'UNESCO);
e) 
ai mezzi di trasporto pubblico di persone, su gomma, su ferro, su fune, nonché ai mezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale;
f) 
alle strutture e agli impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale;
g) 
alle strutture e agli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni;
h) 
ai luoghi di culto ai sensi delle normative nazionali vigenti;
i) 
ai segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h);
i) 
ai servizi digitali dei soggetti pubblici.
Art. 4 
(Censimento degli edifici pubblici)
1. 
La Regione promuove il censimento degli edifici pubblici interessati da interventi per l'abolizione delle barriere architettoniche.
2. 
Il censimento di cui al comma 1 è delegato ai comuni, sulla base delle modalità di rilevazione approvate dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. 
Il censimento di cui al comma 1, oltre alle proprietà del comune, riguarda gli immobili di proprietà della Regione, delle province e degli altri enti locali.
4. 
Ai fini del censimento degli immobili di proprietà dello Stato e delle amministrazioni autonome, la Giunta regionale promuove le necessarie intese con gli enti proprietari degli immobili stessi.
5. 
I dati del censimento sono utilizzabili ai fini della programmazione degli interventi regionali e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, nonché per l'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 1986).
Art. 5. 
(Principi di progettazione e modalità di attuazione delle opere edilizie, caratteristiche dei mezzi di trasporto pubblico)
1. 
La realizzazione e le modifiche delle strutture e delle costruzioni, nonché gli interventi in materia di trasporto pubblico di persone disciplinati dalla presente legge hanno come obiettivo la compatibilità dell'ambiente costruito con le esigenze dei cittadini, indipendentemente dall'età e dalle caratteristiche psico-fisiche, sensoriali e percettive.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1 si applicano i criteri progettuali e di controllo che rispondono alle diverse esigenze degli utenti e adattabili ai possibili mutamenti delle esigenze stesse, in base alla normativa nazionale vigente.
Art. 6. 
(Registro telematico dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche)
1. 
La Giunta regionale, nel rispetto dei principi generali desumibili dalla normativa statale vigente in materia, detta disposizioni per la redazione e la revisione dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), di cui all' articolo 32, comma 21, della legge 41/1986 e all' articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2. 
Entro un anno dall'approvazione della presente legge, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, è istituito il registro regionale telematico dei PEBA, al fine di monitorarne e promuoverne l'adozione da parte dei comuni, delle province e della Città metropolitana di Torino.
3. 
Nel registro dei PEBA, per ciascun comune sono indicati l'atto amministrativo di adozione del piano, il cronoprogramma degli interventi, la data di aggiornamento, l'ammontare di risorse stanziate e per la sua redazione, i comuni possono convocare una conferenza dei servizi, ai sensi dell' articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), composta da enti locali, aziende sanitarie locali, ordini professionali interessati e le associazioni di cui agli articoli 1 e 1 bis della legge regionale 7 aprile 2000, n. 37 (Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette).
4. 
La conferenza dei servizi di cui al comma 3 può essere indetta anche da un ente capofila con valenza per più comuni.
5. 
La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente in materia, predispone, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, le linee guida con i contenuti minimi per la corretta applicazione dei PEBA o dei Piani di accessibilità urbana da parte dei comuni.
6. 
L'avvenuta adozione del PEBA da parte del comune costituisce requisito preferenziale per la partecipazione ai bandi regionali.
7. 
In caso di inadempienza da parte dell'ente locale o in caso di mancata adozione del PEBA, la Regione provvede a nominare un commissario ai sensi dell' articolo 32, comma 22, della legge 41/1986 e le spese per l'attività del commissario medesimo sono a carico dell'ente locale inadempiente.
Art. 7. 
(Disability manager)
1. 
La figura del disability manager svolge le funzioni di cui all' articolo 39 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e di cui all' articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3 (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità), con particolare attenzione ai problemi riguardanti l'accessibilità ai luoghi di lavoro.
2. 
I disability manager di cui al comma 1, si coordinano con il disability manager della Regione per lo svolgimento delle funzioni a loro assegnate.
Art. 8. 
(Criteri di premialità per interventi pubblici)
1. 
I lavori pubblici finanziati, in tutto o in parte, dalla Regione, concernenti opere dei comuni, delle province, della Città metropolitana di Torino o di altri enti pubblici operanti nel territorio regionale, prevedono all'interno dei propri quadri economici di spesa un importo pari al 2 per cento dell'importo del contributo erogato, finalizzato alla redazione del PEBA, se non già adottato, oppure alla sua attuazione.
Art. 9. 
(Sensibilizzazione sull'accessibilità degli ambienti di lavoro)
1. 
La Regione collabora con gli ordini professionali per sensibilizzare sulla tematica dell'accessibilità agli ambienti di lavoro da parte delle persone con disabilità.
Art. 10. 
(Relazione al Consiglio regionale e attività di informazione)
1. 
La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
2. 
La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con apposito provvedimento, istituisce un centro per la consulenza e la raccolta di documentazione in materia di accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di informare e sensibilizzare gli amministratori comunali con particolare riguardo alla redazione dei PEBA.
Art. 11. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 febbraio 2024
Alberto Cirio.

Note:

[1] Nel comma 2 dell'articolo 1 dopo le parole "degli ostacoli" sono state aggiunte le parole "all'accessibilità" ad opera del comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 10 del 2024.

[2] La lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale 10 del 2024.