Legge regionale n. 9 del 29 giugno 2023  ( Versione vigente )
Istituzione del servizio di psicologia scolastica.
(B.U. 29 giugno 2023, 4° suppl. al n. 26)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di tutela della salute e di istruzione, di cui all' articolo 117, terzo comma, della Costituzione , e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione , nonché delle norme generali sull'istruzione di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione , sostiene lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti e delle studentesse, supporta le istituzioni scolastiche e le famiglie, previene e contrasta i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, di bullismo, di disagio giovanile e il rischio suicidario.
[1]
Art. 2. 
(Istituzione del servizio di psicologia scolastica)
1. 
La Regione, nell'esercizio delle competenze e per le finalità di cui all'articolo 1, istituisce il servizio di psicologia scolastica configurato come l'insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative a tematiche e problematiche proprie del mondo della scuola.
2. 
Il servizio di psicologia scolastica, di seguito Servizio, nell'ambito di protocolli e progetti scolastici, educativi e socioculturali, opera in coordinamento con gli interventi degli altri professionisti, nonché con i servizi territoriali e specialistici, fatte salve le rispettive competenze e, valutata la necessità, effettua l'invio ai servizi specialistici pubblici sanitari e sociali competenti.
3. 
Il Servizio è finalizzato a contribuire, su richiesta delle istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia, alla promozione della salute e del benessere psicofisico di studenti e studentesse, genitori, insegnanti, dirigenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario ed educativo che opera nell'ambito scolastico e in particolare con la possibilità di:
[2]
a) 
contribuire al miglioramento della qualità della vita scolastica;
[3]
b) 
contribuire ad accrescere il benessere scolastico come misura che incide anche sulla qualità dei percorsi di istruzione e formazione di competenza degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche autonome;
[4]
c) 
supportare le istituzioni scolastiche e le famiglie nello svolgimento delle loro funzioni educative;
[5]
d) 
promuovere attività di formazione rivolta alle diverse aree del sistema scolastico;
[6]
e) 
collaborare con le istituzioni scolastiche autonome nella promozione di attività legate ai temi della salute e del benessere psico-fisico;
[7]
f) 
supportare le istituzioni scolastiche nella fase di osservazione e analisi del clima organizzativo scolastico.
[8]
4. 
Il Servizio può essere previsto, d'intesa con le istituzioni scolastiche nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, nelle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie del sistema scolastico regionale.
[9]
5. 
Lo psicologo scolastico, nel rispetto della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), allo scopo di svolgere il progetto di psicologia scolastica affidatogli, può attivare rapporti di collaborazione con psicologi dei servizi autonomi di psicologia, medici, pedagogisti, logopedisti, neuropsicomotricisti, nutrizionisti esperti di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione o altre figure professionali delle aziende sanitarie regionali.
Art. 3. 
(Attività del servizio di psicologia scolastica)
1. 
Il Servizio contribuisce, d'intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia, al potenziamento delle seguenti attività:
[10]
a) 
interventi rivolti agli studenti e alle studentesse quali il funzionamento dello sportello di ascolto, l'attività di sostegno all'orientamento, lo sviluppo di competenze trasversali sociali e civiche, il sostegno allo sviluppo cognitivo, affettivo, emotivo e delle competenze relazionali, lo sviluppo del senso di autostima e autoefficacia, il contrasto al bullismo, cyberbullismo e diffusione delle dipendenze, la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute psicologica, di situazioni di insuccesso formativo, povertà educativa, dispersione scolastica, il contrasto al disagio relazionale e alle difficoltà di apprendimento, anche dovute alla pandemia da Covid-19, le iniziative finalizzate ad affrontare eventuali situazioni di emergenza e a prevenire il rischio suicidario;
[11]
b) 
interventi rivolti agli insegnanti, ai dirigenti, al personale ATA ed educativo quali il sostegno, promozione e valorizzazione del ruolo e della professione, il supporto nella gestione dei bisogni educativi speciali, il sostegno nell'affrontare le diverse funzioni e nella gestione del gruppo classe, la collaborazione nella gestione del dialogo tra le culture;
c) 
interventi rivolti alle famiglie quali il sostegno, promozione delle competenze genitoriali e della partecipazione delle famiglie in ordine alla corresponsabilità educativa, lo sviluppo della collaborazione scuola-famiglia, le iniziative di promozione del benessere e del pieno sviluppo della comunità scolastica;
d) 
azioni trasversali di dialogo e raccordo tra le componenti scolastiche per favorire generali processi di inclusione e di incontro e valorizzazione delle diversità.
2. 
Gli interventi di consulenza individuale sono realizzati per gli studenti e le studentesse di minore età su richiesta dei genitori e per gli studenti di maggiore età dietro propria richiesta, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali e a condizione che i genitori e gli studenti ricevano tutte le informazioni e autorizzino tramite consenso informato.
[12]
Art. 4. 
(Organizzazione del servizio di psicologia scolastica)
1. 
La Regione organizza il Servizio, d'intesa con le aziende sanitarie locali, gli enti socio-assistenziali, le istituzioni scolastiche, con il supporto tecnico e la collaborazione del Comitato tecnico scientifico regionale interistituzionale di cui all'articolo 6, nonché dell'Ordine degli psicologi del Piemonte.
2. 
L'organizzazione del Servizio è definita con il regolamento regionale di cui all'articolo 5.
3. 
Le scuole possono attivare progetti ulteriori rispetto a quelli deliberati dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF in collaborazione con il Servizio, quali attività educative e socio-culturali assumendo a proprio carico la spesa aggiuntiva. I soggetti di riferimento di tali attività sono operatori, educatori, professionisti ed esperti in ambito socio-culturale.
[13]
Art. 5. 
(Regolamento attuativo)
1. 
La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti commissioni consiliari, approva il regolamento attuativo per l'organizzazione del Servizio.
2. 
Il Regolamento di cui al comma 1 disciplina:
a) 
l'organizzazione territoriale del Servizio;
b) 
la realizzazione del Servizio tramite la possibilità di stipulare convenzioni tra psicologi, con comprovata formazione specifica nell'ambito della psicologia scolastica, iscritti al relativo Ordine professionale e inseriti su base volontaria in un elenco meramente ricognitivo predisposto dalla Giunta regionale, e singole istituzioni scolastiche o reti di scuole nell'ambito della propria autonomia negoziale, che ne fanno richiesta ai sensi della normativa vigente in materia; la durata di ciascuna convenzione non può essere inferiore all'anno scolastico;
[14]
c) 
la modalità di individuazione degli psicologi di cui alla lettera b);
d) 
la previsione di una fase sperimentale del Servizio che comprenda adeguata valutazione di efficacia, di durata triennale.
Art. 6. 
(Comitato tecnico scientifico regionale interistituzionale per il servizio di psicologia scolastica)
1. 
Il Comitato tecnico scientifico regionale interistituzionale per il servizio di psicologia scolastica, di seguito Comitato, è istituito presso la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con funzioni di monitoraggio, indirizzo e coordinamento per la programmazione e attuazione degli interventi mirati a problematiche di natura educativa, sociale e sanitaria di cui all'articolo 1, al fine di garantire la piena realizzazione e sinergia degli interventi di competenza regionale degli assessorati e delle direzioni di riferimento competenti in materia. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, nomina i componenti del Comitato che è coordinato e presieduto dal direttore della struttura regionale competente o da suo delegato.
2. 
Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:
a) 
il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;
b) 
il direttore della struttura regionale competente in materia o suo delegato;
c) 
l'assessore competente in materia di istruzione, lavoro, formazione professionale, diritto allo studio universitario o un suo delegato e gli assessori regionali competenti in materia di sanità e politiche sociali o loro delegati;
d) 
l'assessore competente in materia di infanzia, genitorialità e ruolo della famiglia nelle politiche del bambino, politiche della casa, benessere animale, pari opportunità, personale ed organizzazione, affari legali e contenzioso o un suo delegato;
e) 
un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale;
[15]
f) 
un rappresentante del personale docente e ATA designato dall'Ufficio scolastico regionale;
[16]
g) 
un rappresentante dell'ordine degli psicologi designato dal Consiglio regionale dell'Ordine.
3. 
Le designazioni indicate alle lettere e), f), g), del comma 2 sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il Comitato è costituito a seguito della designazione di almeno la metà dei componenti.
4. 
Il Comitato delibera validamente con la maggioranza dei presenti.
5. 
Il Comitato si riunisce semestralmente e quando se ne presenta la necessità.
6. 
La partecipazione alle sedute del Comitato è a titolo gratuito e i componenti del Comitato restano in carica tre anni.
7. 
Il Comitato valuta, in accordo con l'Ordine degli psicologi, l'opportunità di programmare eventi formativi per sviluppare e consolidare buone prassi professionali del Servizio.
Art. 7. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto , rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di sostegno allo sviluppo e alla formazione della personalità degli studenti e delle studentesse, di supporto alle istituzioni scolastiche e alle famiglie, nonché di contrasto ai fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, di bullismo e di disagio giovanile.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e con cadenza triennale, indice una conferenza regionale aperta al mondo della scuola, della sanità e delle associazioni delle categorie interessate e invia una relazione alle commissioni consiliari competenti, nonché al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, che contiene la valutazione dei risultati conseguiti dal Servizio e la proposta dei conseguenti provvedimenti da adottare, su proposta del Comitato tecnico scientifico regionale interistituzionale.
3. 
La relazione di cui al comma 2 contiene, inoltre, almeno le seguenti informazioni:
a) 
il numero complessivo degli istituti scolastici presenti nel territorio regionale che hanno previsto l'istituzione del Servizio, suddivisi per tipologia di ogni ordine e grado statali e paritarie;
b) 
un quadro dei soggetti beneficiari degli interventi, ordinati per tipologia di interventi di cui all'articolo 3, comma 1;
c) 
l'ammontare delle risorse stanziate nel periodo di riferimento con l'indicazione delle risorse stanziate ed utilizzate;
d) 
una descrizione delle modalità di funzionamento del Servizio, le eventuali criticità emerse, i correttivi messi in atto e le eventuali proposte.
4. 
Le relazioni presentate costituiscono la base informativa per valutare le modalità di rifinanziamento e eventuali modifiche alla legge.
5. 
I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3.
6. 
Le relazioni presentate dalla Giunta regionale sono rese pubbliche.
Articolo 8. 
(Norma finanziaria)
1. 
In fase di prima attuazione, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 sull'annualità 2023, 200.000,00 euro sull'annualità 2024 e 200.000,00 euro sull' annualità 2025, si fa fronte con le risorse già iscritte nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.
2. 
Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 giugno 2023
Alberto Cirio

Note:

[1] Nel comma 1 dell'articolo 1 le parole "di bullismo e di disagio giovanile" sono sostituite dalle parole "di bullismo, di disagio giovanile e il rischio suicidario" ad opera del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 10 del 2024.

[2] All'alinea del comma 3 dell'articolo 2 dopo le parole "Il servizio è finalizzato" sono state inserite le seguenti "a contribuire, su richiesta delle istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia," e sono aggiunte, infine, le seguenti "con la possibilità di" ad opera del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 28 del 2023.

[3] Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 la parola "contribuisce" è stata sostituita dalla parola "contribuire" ad opera del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 28 del 2023.

[4] La lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 28 del 2023.

[5] Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 la parola "supporta" è stata sostituite dalla parola "supportare" ad opera del comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 28 del 2023.

[6] Nella lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 la parola "programma" è stata sostituite dalla parola "promuovere" ad opera del comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 28 del 2023.

[7] La lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 28 del 2023.

[8] La lettera f) del comma 3 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale 28 del 2023.

[9] Nel comma 4 dell'articolo 2 le parole "è previsto" sono state sostituite dalle parole "può essere previsto" e dopo le parole "istituzioni scolastiche" sono state inserite le parole "nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta" ad opera del comma 8 dell'articolo 18 della legge regionale 28 del 2023.

[10] L'alinea del comma 1 dell'articolo 3 è stato sostituito dal seguente: " Il Servizio contribuisce, d'intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia, al potenziamento delle seguenti attività:" ad opera del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 28 del 2023.

[11] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole "situazioni di emergenza" sono state aggiunte le parole "e a prevenire il rischio suicidario" ad opera del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 10 del 2024.

[12] Il comma 2 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 28 del 2023.

[13] Nel comma 3 dell'articolo 4 dopo le parole "rispetto a quelli" sono state inserite le parole "deliberati dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF", le parole "convenzionati e programmati dal" sono state sostituite dalle parole "in collaborazione con il" e le parole " educativo e " sono state soppresse. ad opera del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 28 del 2023.

[14] Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 dopo la parola "tramite" sono state inserite le parole "la possibilità di stipulare" e le parole "reti di scuole" sono state sostituite dalle parole "singole istituzioni scolastiche o reti di scuole nell'ambito della propria autonomia negoziale," ad opera del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 28 del 2023.

[15] La lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 è stata sostituita dal comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 10 del 2024.

[16] Nella lettera f) del comma 2 dell'articolo 6 le parole "personale tecnico amministrativo" sono state sostituite dalle parole "personale docente" ad opera del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 28 del 2023.