Legge regionale n. 8 del 06 giugno 2023  ( Versione vigente )
Promozione dell'istituzione dei Consigli comunali dei ragazzi per la partecipazione attiva delle giovani generazioni alla vita politica ed amministrativa delle comunità locali.
(B.U. 08 giugno 2023, 3° suppl. al n. 23)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità e principi)
1. 
La Regione favorisce e promuove la diffusione dei Consigli comunali dei ragazzi (CCR) nei comuni piemontesi, in attuazione del rapporto del Centro di Ricerca Unicef denominato 'Costruire città amiche delle bambine e dei bambini - nove passi per l'azione', redatto nel 2004, nel quale viene prevista l'istituzione dei CCR quale contributo per assicurare l'attuazione della Convenzione ONU del 1989 sui diritti dell'infanzia.
2. 
La Regione riconosce il ruolo dei CCR come strumento di cittadinanza attiva, educazione civica, conoscenza delle risorse del territorio e partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa delle comunità locali.
3. 
L'istituzione dei CCR, di cui al comma 1, è applicabile al governo di tutte le comunità, grandi o piccole, urbane o extra urbane, nelle quali sono presenti i bambini.
Art. 2. 
(Consiglio comunale dei ragazzi)
1. 
Il CCR è un progetto rivolto a tutti i ragazzi, dalla terza classe della scuola primaria alla terza classe della scuola secondaria di primo grado, e ha l'obiettivo di promuovere la partecipazione attiva delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa delle comunità locali, al fine di sostenerne l'educazione civica e la conoscenza delle risorse del territorio.
2. 
Il CCR è istituito dal comune in forma singola o associata e rappresenta tutti gli studenti delle scuole.
3. 
Il CCR ascolta e accoglie le esigenze dei ragazzi, facendosi portavoce delle loro istanze presso le autorità comunali, con facoltà di poter formulare anche proposte proprie.
4. 
Ogni comune, con apposito provvedimento, disciplina il proprio CCR sulla base delle proprie caratteristiche e dimensioni territoriali e del numero di abitanti.
Art. 3. 
(Funzioni)
1. 
Il CCR partecipa all'attività amministrativa locale ed esprime, secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 4, pareri non vincolanti circa gli atti adottati dal comune o dall'unione dei comuni.
2. 
Il CCR promuove l'informazione rivolta ai ragazzi relativa all'attività svolta ed esercita ogni ulteriore funzione, secondo quanto previsto dalla specifica disciplina di ciascun comune.
Art. 4. 
(Coordinamento delle attività dei CCR)
1. 
La Regione favorisce e sostiene le iniziative volte a creare momenti di incontro e confronto tra i CCR costituiti nei diversi comuni, anche attraverso la creazione della Rete regionale dei CCR e l'istituzione del suo coordinamento.
2. 
I compiti della Rete regionale sono:
a) 
censire i CCR in un registro ufficiale regionale;
b) 
svolgere attività di supporto informativo ai CCR;
c) 
promuovere iniziative periodiche di raccordo e confronto tra i CCR costituiti nei diversi comuni.
Art. 5. 
(Linee guida per il funzionamento)
1. 
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, informati gli enti locali e la commissione consiliare competente, approva specifiche linee guida di programmazione e sviluppo dei CCR, in modo da uniformare i requisiti minimi sull'intero territorio regionale e migliorare la diffusione dei CCR, la qualità dei processi partecipativi, il rafforzamento dei legami con le istituzioni comunali e sovracomunali, gli scambi con altre realtà regionali.
Art. 6. 
(Istituzione della Giornata regionale dei CCR)
1. 
La Regione istituisce, nella data del 4 dicembre, la Giornata regionale dei CCR, nel corso della quale i comuni condividono con la comunità regionale le pratiche messe in atto dai rispettivi CCR.
2. 
La Giornata regionale dei CCR è realizzata in forma itinerante sul territorio regionale.
3. 
La Regione si impegna a sostenere economicamente l'organizzazione della Giornata regionale dei CCR e con successivo provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità relative allo svolgimento e all'organizzazione di tale evento.
Art. 7. 
(Contributi e integrazione dei piani di studio relativi al sistema educativo di istruzione e formazione)
1. 
La Giunta regionale, tramite bandi annuali, concede per i progetti comunali o sovracomunali più originali, innovativi e capaci di coinvolgere i ragazzi nei processi decisionali, un contributo per le spese necessarie alla realizzazione dei progetti stessi.
2. 
I progetti più originali ed innovativi dei CCR vengono premiati in occasione della Giornata regionale dei CCR.
3. 
Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le tipologie di spese ammissibili, le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi e la loro rendicontazione.
Art. 8. 
(Clausola valutativa)
1. 
Con cadenza annuale la Giunta regionale rende pubblici i dati relativi alla diffusione dei CCR all'interno del territorio piemontese.
Art. 9. 
(Norma finanziaria)
1. 
Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 25.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, da iscriversi all'interno della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), titolo 1 (Spese correnti), si fa fronte mediante riduzione di pari importo delle risorse già stanziate, per i medesimi esercizi finanziari, all'interno della stessa missione, programma e titolo, nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025.
Art. 10. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 giugno 2023
Alberto Cirio