Legge regionale n. 6 del 24 aprile 2023  ( Versione vigente )
Bilancio di previsione finanziario 2023-2025.[1]
(B.U. 24 aprile 2023, 5° suppl. al n. 16)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Stati di previsione delle entrate e delle spese)
1. 
Per l'esercizio finanziario 2023 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), sono previste entrate di competenza per euro 20.917.103.742,99 e di cassa per euro 25.339.558.752,23, e spese di competenza per euro 20.917.103.742,99 e di cassa per euro 25.339.558.752,23, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. 
Per l'esercizio finanziario 2024 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 118/2011 , sono previste entrate di competenza per euro 20.000.491.643,91 e spese di competenza per euro 20.000.491.643,91, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. 
Per l'esercizio finanziario 2025 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 118/2011 , sono previste entrate di competenza per euro 19.746.039.227,08 e spese di competenza per euro 19.746.039.227,08, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2. 
(Allegati al bilancio)
1. 
Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) 
il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);
b) 
il prospetto delle spese di bilancio per titoli, missioni e programmi per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
c) 
il riepilogo generale delle entrate di bilancio per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
d) 
il riepilogo generale delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
e) 
il quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli (allegato 5);
f) 
il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);
g) 
il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 7);
h) 
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 8);
i) 
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);
l) 
il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10);
m) 
la nota integrativa recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 14 e 15 (allegato 11);
n) 
l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);
o) 
l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);
p) 
l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto di amministrazione (allegato 14);
q) 
l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 15).
2. 
Alla presente legge è allegato il parere del Collegio dei revisori dei conti di cui all' articolo 11, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 118/2011 (allegato 16).
Art. 3. 
(Accordi di programma)
1. 
Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 è approvato il fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. 
(...)
[2]
Art. 4. 
(Altri fondi occorrenti per far fronte a oneri che si manifestano nell'esercizio)
1. 
Nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 sono altresì iscritti i seguenti fondi:
a) 
fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali;
b) 
fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo;
c) 
fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da contenzioso potenziale di nuova manifestazione scaturente dalle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e tributaria o da transazioni giudiziarie.
2. 
(...)
[3]
Art. 5. 
(Adesione della Regione ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025)
1. 
Al fine di sostenere i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025, è iscritto uno stanziamento straordinario di spesa di euro 3.000.000,00 in un apposito capitolo nella missione 06 (Politiche giovanili, Sport e tempo libero), programma 06.01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti), di cui euro 100.000,00 nell'esercizio finanziario 2023, euro 400.000,00 nell'esercizio finanziario 2024 ed euro 2.500.000,00 nell'esercizio finanziario 2025 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.
Art. 6. 
(Autorizzazione all'accesso al credito della gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A.)
1. 
Per le finalità di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari), l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte (Edisu Piemonte) è autorizzato a richiedere l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. per contrarre un prestito di scopo ordinario di importo non superiore a euro 13.022.640,00, per una durata massima di trenta anni.
2. 
A garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla contrazione del finanziamento di cui al comma 1, è concesso a Edisu Piemonte un contributo straordinario annuale finalizzato al regolare pagamento delle rate di ammortamento, comprensive di capitale e interessi, per un importo annuale non superiore a euro 1.700.000,00 a partire dall'anno 2025.
3. 
La Giunta regionale è autorizzata a rilasciare, nell'interesse di Edisu Piemonte e in favore dell'istituto finanziatore, una garanzia fideiussoria d'importo pari a quello complessivo delle rate di ammortamento del prestito, comprensive di capitale e interessi, derivanti dalla contrazione del finanziamento di cui al comma 1.
4. 
A garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla contrazione del finanziamento di cui all' articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 'Legge di stabilità regionale 2022'), è concesso a Edisu Piemonte un contributo straordinario annuale finalizzato al regolare pagamento delle rate di ammortamento, comprensive di capitale e interessi, per un importo annuale non superiore a euro 250.000,00 a partire dall'anno 2025.
5. 
Agli oneri derivanti da quanto disposto ai commi 2 e 4 del presente articolo, si fa fronte con le risorse iscritte sull'annualità 2025 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.04 (Istruzione universitaria), titolo 2 (Spese in conto capitale).
Art. 7.[4] 
(...)
Art. 8. 
(Trasferimenti di cassa in favore della gestione sanitaria. Modifiche all' articolo 14 della legge regionale 24/2016 )
1. 
Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie) è così sostituito: "
2.
A decorrere dall'esercizio 2023 e fino all'esercizio 2032 è garantito il trasferimento di cassa in favore della gestione sanitaria da prelevare dal conto di tesoreria della gestione ordinaria, per importi, riferiti a ciascun anno, pari a euro 93.000.000,00 negli esercizi dal 2023 al 2025 e a euro 92.000.000,00 negli esercizi dal 2026 al 2032, da destinare alla riduzione dei residui passivi verso le aziende sanitarie regionali al 31 dicembre 2015.
".
Art. 9. 
(Autorizzazione alla contrazione di un mutuo per il sostegno agli investimenti per l'impiantistica sportiva)
1. 
Al fine di sostenere gli interventi di miglioramento, ammodernamento e riqualificazione degli impianti sportivi pubblici ubicati sul territorio regionale nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva), la Giunta regionale è autorizzata a stipulare un mutuo con l'Istituto di credito sportivo per un importo massimo di euro 6.000.000,00, ai sensi della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma), per la durata massima di quindici anni.
2. 
Le risorse derivanti dalle operazioni di indebitamento di cui al comma 1, sono iscritte sull'esercizio 2023 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 come segue:
a) 
in entrata, al titolo 6 (Accensione prestiti), tipologia 300 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine);
b) 
in spesa, nella missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.01 (Sport e tempo libero), titolo 2 (Spese in conto capitale).
3. 
La copertura finanziaria delle rate di ammortamento per un importo massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2023 e di euro 600.000,00 a partire dal 2024 e fino alla scadenza, trova capienza negli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025 relativi alla missione 50 (Debito pubblico), programmi 50.01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) e 50.02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari).
Art. 10. 
(Disposizioni in merito agli enti di cui all'allegato B dell' articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2001 )
1. 
Gli enti di cui all'allegato B dell' articolo 45, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), che nel rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio finanziario approvato hanno registrato un risultato di amministrazione positivo, al netto delle quote accantonate e vincolate con specifica destinazione, sono tenuti alla restituzione alla Regione della quota di avanzo libero disponibile per un ammontare non inferiore all'80 per cento.
2. 
Le quote di cui al comma 1 sono iscritte nelle entrate dell'esercizio finanziario 2023 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, al titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), e sono destinate in spesa in un apposito capitolo del fondo accordi di programma, nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).
Art. 11. 
(Finanziamento del Programma regionale FSE Plus 2021-2027)
1. 
Nell'ambito del Programma regionale FSE Plus per il cofinanziamento della quota regionale è autorizzata, per il periodo di programmazione 2021-2027, la spesa complessiva di euro 237.225.104,55 da ripartirsi negli esercizi finanziari dal 2022 al 2027.
2. 
È adottato il riparto per annualità delle risorse finanziarie relative al Programma regionale FSE Plus 2021-2027 di cui all'allegato A alla presente legge. Tale riparto viene rimodulato annualmente con provvedimento della Giunta regionale sulla base dell'avanzamento della spesa e del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione stabilito nel Programma.
3. 
La quota di compartecipazione a carico della Regione, di cui all'allegato A, è iscritta sui pertinenti capitoli della missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.04 (Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale). Lo stanziamento di spesa, in termini di competenza, relativo al bilancio pluriennale per gli anni 2023-2025 è pari a euro 41.174.205,30 per l'esercizio 2023, euro 41.839.275,60 per l'esercizio 2024 ed euro 42.517.644,75 per l'esercizio 2025.
Art. 12. 
(Copertura finanziaria delle leggi approvate in fase di esercizio provvisorio)
1. 
Gli oneri derivanti dalle leggi regionali 19 gennaio 2023, n. 1 (Disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema dell'emergenza-urgenza), 30 gennaio 2023, n. 2 (Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing) trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, come definiti dalle rispettive norme finanziarie.
Art. 13. 
(Erogazione di un contributo alle associazioni)
1. 
La Regione, al fine di supportare lo sviluppo, la valorizzazione del turismo, la promozione del territorio piemontese e le attività turistiche, anche a fini sociali, concede un contributo in favore delle associazioni per la messa in sicurezza delle strutture e attrezzature utilizzate per l'allestimento di fiere. A tal fine è erogato per gli anni 2023 e 2024 un contributo finalizzato a consentire alle stesse associazioni di perseguire i propri compiti istituzionali di preminente rilievo turistico, sociale e culturale.
2. 
La Giunta regionale, con successivo atto amministrativo, informata la commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi per le singole associazioni di cui al comma 1.
3. 
Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato a consentire alle stesse associazioni di perseguire i propri compiti istituzionali di preminente rilievo turistico, sociale e culturale.
4. 
Per l'attuazione del presente articolo, è prevista una spesa pari a euro 2.500.000,00 per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, iscritta in un apposito capitolo nella missione 07 (Turismo), programma 07.01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.
Art. 14. 
(Erogazione di un contributo straordinario a favore delle attività termali ed idropiniche)
1. 
E' autorizzata per l'anno 2023 l'erogazione di un contributo una tantum pari a euro 800.000,00 in favore delle aziende e società termali, che gestiscono impianti termali e idropinici e sono concessionari, ai sensi della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali) al fine di promuovere la riapertura e il supporto delle attività e il sostegno al ripristino dei flussi turistici.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1 è, altresì, autorizzata, per l'anno 2023 la messa a disposizione di voucher servizi, utilizzabili dai turisti, per la fruizione dei servizi offerti negli stabilimenti termali di cui al comma 1 per complessivi euro 200.000,00.
3. 
La Giunta regionale, con successivo atto amministrativo, informata la commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi ai soggetti di cui ai commi 1 e 2.
4. 
Le somme di cui ai commi 1 e 2 trovano copertura nell'ambito delle risorse iscritte nell'anno 2023 sulla missione 7 (Turismo), programma 07.01 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.
Art. 14 bis.[5] 
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1. 
Gli atti emanati in applicazione degli articoli 13 e 14 che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 15. 
(Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge regionale 14/2007 )
1. 
Dopo l' articolo 2 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della 'Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie') è inserito il seguente: "
Art. 2. bis.
(Istituzione della Giornata regionale della gratitudine alle forze dell'ordine per il contrasto alle mafie).
1.
Per esprimere riconoscenza al lavoro quotidianamente svolto dalle forze dell'ordine e valorizzare il coraggio e la dedizione espressi nell'esercizio delle loro funzioni, la Regione istituisce la 'Giornata regionale della gratitudine alle forze dell'ordine per il contrasto alle mafie', da celebrarsi ogni anno il 16 gennaio al fine di riconoscere e promuovere l'educazione e la sensibilizzazione, su tutto il territorio regionale, dei principi di legalità e di sicurezza sociale.
".
Art. 16. 
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 14/2007 è inserito il seguente: "
1 bis.
Per l'attuazione dell'articolo 2 bis è prevista una spesa pari a euro 43.500,00 per l'anno 2023, iscritta in un apposito capitolo nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.
".
Art. 17. 
(Modifiche al titolo della legge regionale 14/2007 )
1. 
Il titolo della l.r. 14/2007 è sostituito dal seguente: "
Interventi in favore della prevenzione della criminalità. Istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e della Giornata regionale della gratitudine alle forze dell'ordine per il contrasto alle mafie
".
Art. 18. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 aprile 2023
Alberto Cirio


Note:

[1] Il Governo ai sensi dell’art. 127 della Costituzione, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 giugno 2023, ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale per illegittimità costituzionale l'articolo 8 della legge della Regione Piemonte 24 aprile 2023, n. 6.

[2] Il comma 2 dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 14 del 2023.

[3] Il comma 2 dell'articolo 4 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 14 del 2023.

[4] L'articolo 7 è stato abrogato dal comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 21 del 2023.

[5] L'articolo 14 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 28 del 2023.