Legge regionale n. 36 del 19 dicembre 2023  ( Versione vigente )
Modifiche alla legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).
(B.U. 21 dicembre 2023, 3° suppl. al n. 51)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) è sostituito dal seguente: "
4.
Lo scorrimento della graduatoria regionale di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b), avviene tenendo conto degli scorrimenti già effettuati per le surrogazioni ai sensi dell'articolo 30. Fino al completamento del primo scorrimento di tale graduatoria regionale non vengono considerate le liste che hanno già ottenuto seggio a seguito dell'utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 27, comma 14.
".
Art. 2. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 12/2023 è sostituito dal seguente: "
3.
L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale che indica, altresì, il numero massimo e quello minimo dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale, da emanarsi contemporaneamente al decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 15, comma 1.
".
Art. 3. 
1. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 12/2023 , la parola "
validi
" è sostituita dalle seguenti: "
validamente espressi a favore delle liste
".
Art. 4. 
1. 
Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 12/2023 , le parole "
della Città metropolitana e dei capoluoghi di provincia
" sono sostituite dalle seguenti: "
della Regione
".
Art. 5. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 12/2023 , dopo le parole "
è composta
" sono inserite le seguenti: "
, a pena di inammissibilità,
".
Art. 6. 
1. 
Alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 12/2023 , le parole "
all'articolo 7 del
" sono sostituite dalla seguente: "
al
".
2. 
Alla lettera c) del comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 12/2023 , le parole "
, nonché il certificato del casellario giudiziale
" sono soppresse.
3. 
La lettera d) del comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 12/2023 è sostituita dalla seguente: "
d)
la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento a un candidato Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dai delegati al deposito delle liste circoscrizionali interessate e autenticata ai sensi dell' articolo 14 della legge 53/1990 . Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione contenuta nella presentazione della candidatura a candidato Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 20, attestata dallo stesso candidato con apposita dichiarazione, firmata e autenticata;
".
Art. 7. 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 12/2023 , dopo le parole "
il contrassegno
" sono inserite le seguenti: "
della lista regionale
".
2. 
Al comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 12/2023 , dopo le parole "
liste regionali
" sono inserite le seguenti: "
dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale
".
3. 
Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 12/2023 , le parole "
all'articolo 7 del
" sono sostituite dalla seguente: "
al
".
4. 
Alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 12/2023 , le parole "
, nonché il certificato del casellario giudiziale
" sono soppresse.
5. 
Alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 12/2023 , le parole "
alla presentazione
" sono sostituite dalle seguenti: "
al deposito
".
6. 
Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 12/2023 , le parole "
all'articolo 7 del
" sono sostituite dalla seguente: "
al
".
7. 
Alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 12/2023 , le parole "
, nonché il certificato del casellario giudiziale
" sono soppresse.
Art. 8. 
1. 
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 12/2023 , le parole "
la disposizione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a)
" sono sostituite dalle seguenti: "
le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, lettera a) e 19, comma 7, lettera d)
".
2. 
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 12/2023 , le parole "
dall'articolo 7 del
" sono sostituite dalla seguente: "
dal
".
Art. 9. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 12/2023 , le parole "
il quinto giorno successivo
" sono sostituite dalle seguenti: "
le quarantotto ore successive
".
2. 
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 12/2023 , le parole "
dall'articolo 7 del
" sono sostituite dalla seguente: "
dal
".
3. 
Al comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale 12/2023 , dopo le parole "
eliminazione dei candidati
" sono inserite le seguenti: "
delle liste regionali e
".
4. 
Dopo il comma 7 dell'articolo 22 della legge regionale 12/2023 , è aggiunto il seguente: "
7 bis)
Al termine di tutte le operazioni, assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta ammesso, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei rappresentanti di lista appositamente convocati e ne dà comunicazione agli uffici centrali circoscrizionali nonché ai delegati dei candidati.
".
Art. 10. 
1. 
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 12/2023 , le parole "
a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa
" sono sostituite dalle seguenti: "
a ciascuna lista ammessa nell'ambito di ogni coalizione
".
2. 
Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 12/2023 , le parole "
della Prefettura
" sono sostituite dalle seguenti "
della Regione
" e le parole "
entro il quindicesimo giorno
" sono sostituite dalle seguenti "
entro l'ottavo giorno
".
3. 
Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 12/2023 , le parole "
alla Prefettura
" sono sostituite dalle seguenti: "
alla Regione
".
Art. 11. 
1. 
Alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 27 della legge regionale 12/2023 , dopo le parole "
al Consiglio regionale
" sono inserite le seguenti: "
, con arrotondamento all'unità superiore
".
2. 
Alla lettera b) del comma 9 dell'articolo 27 della legge regionale 12/2023 , nel terzo periodo dopo le parole "
di ciascun gruppo di liste
" sono inserite le seguenti: "
e, in caso di parità di resti, a quei gruppi di liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale
".
3. 
Alla lettera a) del comma 11 dell'articolo 27 della legge regionale 12/2023 , nel quarto periodo dopo le parole "
di ciascun gruppo
" sono inserite le seguenti: "
di liste e, in caso di parità di resti, a quei gruppi di liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale
".
4. 
Il comma 16 della legge regionale 12/2023 è sostituito dal seguente: "
16.
È, infine, proclamato eletto consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito una cifra elettorale regionale immediatamente inferiore a quella del candidato eletto. Ai fini della sua elezione, l'Ufficio centrale regionale, dopo l'eventuale sottrazione dei seggi ai sensi dei commi 9, 10 e 12, riserva l'ultimo seggio spettante alle liste circoscrizionali collegate alla lista regionale del candidato Presidente secondo classificato e attribuito al relativo gruppo di liste con il resto o con i minori voti residuati in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui di cui al comma 7. Se al medesimo gruppo di liste spettano ulteriori seggi ai sensi dei commi 11 e 13, la riserva si applica all'ultimo seggio attribuito.
".
Art. 12. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 12/2023 è sostituito dal seguente: "
2.
Lo scorrimento della graduatoria regionale di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b), avviene senza considerare gli eventuali scorrimenti effettuati per l'individuazione dei supplenti ai sensi dell'articolo 8. Durante il primo scorrimento di tale graduatoria regionale non vengono considerate le liste che hanno già ottenuto il seggio a seguito dell'utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 27, comma 14.
".
Art. 13. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 dicembre 2023
Alberto Cirio