Modifiche alla legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).
(B.U. 21 dicembre 2023, 3° suppl. al n. 51)
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche all'
articolo 8 della legge regionale 12/2023
)
1.
Il
comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) è sostituito dal seguente: "
Lo scorrimento della graduatoria regionale di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b), avviene tenendo conto degli scorrimenti già effettuati per le surrogazioni ai sensi dell'articolo 30. Fino al completamento del primo scorrimento di tale graduatoria regionale non vengono considerate le liste che hanno già ottenuto seggio a seguito dell'utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 27, comma 14. ".
4.
Art. 2.
(Modifiche all'
articolo 12 della legge regionale 12/2023
)
1.
Il
comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 12/2023 è sostituito dal seguente: "
L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale che indica, altresì, il numero massimo e quello minimo dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale, da emanarsi contemporaneamente al decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 15, comma 1. ".
3.
Art. 3.
(Modifiche all'
articolo 13 della legge regionale 12/2023
)
1.
Alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 12/2023 , la parola "
" è sostituita dalle seguenti: "
".
validi
validamente espressi a favore delle liste
Art. 4.
(Modifiche all'
articolo 15 della legge regionale 12/2023
)
1.
Alla
lettera b) del comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 12/2023 , le parole "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
della Città metropolitana e dei capoluoghi di provincia
della Regione
Art. 5.
(Modifiche all'
articolo 18 della legge regionale 12/2023
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 12/2023 , dopo le parole "
" sono inserite le seguenti: "
".
è composta
, a pena di inammissibilità,
Art. 6.
(Modifiche all'
articolo 19 della legge regionale 12/2023
)
1.
Alla
lettera b) del comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 12/2023 , le parole "
" sono sostituite dalla seguente: "
".
all'articolo 7 del
al
2.
Alla
lettera c) del comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 12/2023 , le parole "
" sono soppresse.
, nonché il certificato del casellario giudiziale
3.
La
lettera d) del comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 12/2023 è sostituita dalla seguente: "
la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento a un candidato Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dai delegati al deposito delle liste circoscrizionali interessate e autenticata ai sensi dell'
articolo 14 della legge 53/1990 . Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione contenuta nella presentazione della candidatura a candidato Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 20, attestata dallo stesso candidato con apposita dichiarazione, firmata e autenticata; ".
d)
Art. 7.
(Modifiche all'
articolo 20 della legge regionale 12/2023
)
1.
Al
comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 12/2023 , dopo le parole "
" sono inserite le seguenti: "
".
il contrassegno
della lista regionale
2.
Al
comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 12/2023 , dopo le parole "
" sono inserite le seguenti: "
".
liste regionali
dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale
3.
Alla
lettera b) del comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 12/2023 , le parole "
" sono sostituite dalla seguente: "
".
all'articolo 7 del
al
4.
Alla
lettera c) del comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 12/2023 , le parole "
" sono soppresse.
, nonché il certificato del casellario giudiziale
5.
Alla
lettera a) del comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 12/2023 , le parole "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
alla presentazione
al deposito
6.
Alla
lettera a) del comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 12/2023 , le parole "
" sono sostituite dalla seguente: "
".
all'articolo 7 del
al
7.
Alla
lettera b) del comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 12/2023 , le parole "
" sono soppresse.
, nonché il certificato del casellario giudiziale
Art. 8.
(Modifiche all'
articolo 21 della legge regionale 12/2023
)
1.
Alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 12/2023 , le parole "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
la disposizione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a)
le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, lettera a) e 19, comma 7, lettera d)
2.
Alla
lettera b) del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 12/2023 , le parole "
" sono sostituite dalla seguente: "
".
dall'articolo 7 del
dal
Art. 9.
(Modifiche all'
articolo 22 della legge regionale 12/2023
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 12/2023 , le parole "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
il quinto giorno successivo
le quarantotto ore successive
2.
Alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 12/2023 , le parole "
" sono sostituite dalla seguente: "
".
dall'articolo 7 del
dal
3.
Al
comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale 12/2023 , dopo le parole "
" sono inserite le seguenti: "
".
eliminazione dei candidati
delle liste regionali e
4.
Dopo il
comma 7 dell'articolo 22 della legge regionale 12/2023 , è aggiunto il seguente: "
Al termine di tutte le operazioni, assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta ammesso, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei rappresentanti di lista appositamente convocati e ne dà comunicazione agli uffici centrali circoscrizionali nonché ai delegati dei candidati. ".
7 bis)
Art. 10.
(Modifiche all'
articolo 23 della legge regionale 12/2023
)
1.
Alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 12/2023 , le parole "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa
a ciascuna lista ammessa nell'ambito di ogni coalizione
2.
Alla
lettera e) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 12/2023 , le parole "
" sono sostituite dalle seguenti "
" e le parole "
" sono sostituite dalle seguenti "
".
della Prefettura
della Regione
entro il quindicesimo giorno
entro l'ottavo giorno
3.
Alla
lettera f) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 12/2023 , le parole "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
alla Prefettura
alla Regione
Art. 11.
(Modifiche all'
articolo 27 della legge regionale 12/2023
)
1.
Alla
lettera a) del comma 9 dell'articolo 27 della legge regionale 12/2023 , dopo le parole "
" sono inserite le seguenti: "
".
al Consiglio regionale
, con arrotondamento all'unità superiore
2.
Alla
lettera b) del comma 9 dell'articolo 27 della legge regionale 12/2023 , nel terzo periodo dopo le parole "
" sono inserite le seguenti: "
".
di ciascun gruppo di liste
e, in caso di parità di resti, a quei gruppi di liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale
3.
Alla
lettera a) del comma 11 dell'articolo 27 della legge regionale 12/2023 , nel quarto periodo dopo le parole "
" sono inserite le seguenti: "
".
di ciascun gruppo
di liste e, in caso di parità di resti, a quei gruppi di liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale
4.
Il comma 16 della
legge regionale 12/2023 è sostituito dal seguente: "
È, infine, proclamato eletto consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito una cifra elettorale regionale immediatamente inferiore a quella del candidato eletto. Ai fini della sua elezione, l'Ufficio centrale regionale, dopo l'eventuale sottrazione dei seggi ai sensi dei commi 9, 10 e 12, riserva l'ultimo seggio spettante alle liste circoscrizionali collegate alla lista regionale del candidato Presidente secondo classificato e attribuito al relativo gruppo di liste con il resto o con i minori voti residuati in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui di cui al comma 7. Se al medesimo gruppo di liste spettano ulteriori seggi ai sensi dei commi 11 e 13, la riserva si applica all'ultimo seggio attribuito. ".
16.
Art. 12.
(Modifiche all'
articolo 30 della legge regionale 12/2023
)
1.
Il
comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 12/2023 è sostituito dal seguente: "
Lo scorrimento della graduatoria regionale di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b), avviene senza considerare gli eventuali scorrimenti effettuati per l'individuazione dei supplenti ai sensi dell'articolo 8. Durante il primo scorrimento di tale graduatoria regionale non vengono considerate le liste che hanno già ottenuto il seggio a seguito dell'utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 27, comma 14. ".
2.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 19 dicembre 2023
Alberto Cirio