Legge regionale n. 35 del 19 dicembre 2023  ( Versione vigente )
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2024 e disposizioni finanziarie.
(B.U. 21 dicembre 2023, 3° suppl. al n. 51)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Esercizio provvisorio)
1. 
Ai sensi dell' articolo 66 dello Statuto e dell' articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), dal 1° gennaio 2024 fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, comunque per un periodo non superiore a tre mesi, è autorizzato l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio del bilancio di previsione 2023-2025 della Regione, approvato con legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2023-2025), come modificato dai successivi provvedimenti legislativi di assestamento e di variazione di bilancio adottati nel corso dell'anno 2023.
2. 
Nel corso dell'esercizio provvisorio possono essere impegnate solo le spese correnti e le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, mensilmente per dodicesimi, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al punto 8 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/2011 .
3. 
Non sono soggetti alle limitazioni previste dal comma 2 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie e d'ordine, alle spese finanziate con la reiscrizione di residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, alle spese per garantire la continuità del servizio fitosanitario regionale, alle spese per interventi collegati alle calamità naturali, alle spese per la tutela dell'incolumità pubblica, alle spese relative alla copertura di contratti già stipulati e di bandi regionali di natura pluriennale, alle spese derivanti da subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi di enti soppressi, alle spese e trasferimenti necessari al settore della sanità, ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale, alle spese per il finanziamento di accordi di programma, alle spese programmate nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle spese per investimenti collegati all'Accordo tra Governo e regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), alle spese previste dalle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, alle spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione europea, la cui mancata tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti, nonchè gli stanziamenti riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o gli altri interventi di somma urgenza.
4. 
Nell'ambito dell'esercizio provvisorio la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio di cui al punto 8.13 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/2011 .
Art. 2. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 dicembre 2023
Alberto Cirio