Legge regionale n. 31 del 08 novembre 2023  ( Versione vigente )
Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).
(B.U. 09 novembre 2023, 2° suppl. al n. 45)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
All' articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), dopo le parole "
formulazione delle proposte
" sono aggiunte le seguenti "
, con un margine di tolleranza del 10 per cento
".
Art. 2. 
1. 
All' articolo 21, comma 2 ter, della legge regionale 11/2012 le parole "
dodici mesi
" sono sostituite dalle seguenti "
trenta mesi
".
Art. 3. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 novembre 2023
Alberto Cirio