La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 le parole ". Sono escluse dal tatuaggio le attività di dermopigmentazione estetica" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 28 del 2023.
[2] Il comma 7 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 28 del 2023.
[3] Il comma 7 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 93 della legge regionale 3 del 2023.
[4] Il comma 7 ter dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 28 del 2023.
[5] Nella rubrica dell'articolo 8 le parole "provenienti da territorio extraregionale o " sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 28 del 2023.
[6] Il comma 1 bis dell'articolo 9 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 28 del 2023.
[7] La lettera h) del comma 1 dell'articolo 10 è stata abrogata dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 28 del 2023.
[8] Il comma 3 bis dell'articolo 15 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 94 della legge regionale 3 del 2023.
[9] Nel comma 1 dell'articolo 16 le parole "missione 13 (Tutela della salute), programma 13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria)" sono state sostituite dalle parole "missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.02 (Interventi per la disabilità)" ad opera del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 28 del 2023.