Legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2023  ( Versione vigente )
Misure urgenti di adeguamento delle disposizioni regionali.
(B.U. 02 novembre 2023, 2° suppl. al n. 44)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Modifiche all'articolo 3 alla legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 )
1. 
Il comma 1 quater dell'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è abrogato.
Art. 2. 
1. 
All' articolo 1 bis, comma 3, della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada), le parole "
I servizi di noleggio iniziano e terminano presso la rimessa sita nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione e
" sono soppresse.
Art. 3. 
1. 
All' articolo 28 bis, comma 16, lettera a), della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna), le parole "
diversamente, allorquando il recupero dei capi abbattuti avvenga senza atterraggio, nella modalità hovering, non è richiesta la valutazione d'incidenza
" sono sostituite dalle seguenti: "
diversamente, allorquando il recupero dei capi abbattuti nelle aree della rete Natura 2000 avvenga senza atterraggio, nella modalità hovering, il comune competente per territorio o l'unione montana di comuni, se delegata, disciplina tale attività con apposito regolamento da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza.
".
Art. 4. 
1. 
All' articolo 30, comma 2, della legge regionale 2/2009 la parola "
evidenti
" è soppressa.
Art. 5. 
1. 
All' articolo 6, comma 3, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave), dopo le parole "
Sono tuttavia da ritenersi varianti non sostanziali
" sono aggiunte le seguenti: "
, da applicarsi una sola volta per ogni singolo bacino estrattivo
".
2. 
All' articolo 6, comma 3, lettera b), della legge regionale 23/2016 , dopo le parole "
delimitazione dei bacini riportati dal PRAE
" sono aggiunte le seguenti: "
con eventuali ampliamenti di estensione non superiore al 10 per cento della superficie del bacino stesso;
".
3. 
All' articolo 6, comma 3, lettera c), della legge regionale 23/2016 , le parole "
o comunque consentendo l'apertura di nuove cave al di fuori dei poli estrattivi previsti dal PRAE
" sono soppresse.
Art. 6. 
1. 
All' articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 giugno 2017, n. 8 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento), le parole "
la Regione istituisce presso la Presidenza della Giunta regionale
" sono sostituite dalle seguenti "
è istituito presso Finpiemonte
".
2. 
All' articolo 2, comma 5, lettera b), della legge regionale 8/2017 le parole "
ai sensi dell' articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento), secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 1 bis
" sono sostituite dalle seguenti "
ai sensi del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 ), secondo le modalità di cui all'articolo 11.
".
Art. 7. 
1. 
Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8/2017 è aggiunta la seguente: "
f bis)
gli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui all' articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 14/2019 .
".
Art. 8. 
1. 
All' articolo 11, comma 1, lettera a), della legge regionale 8/2017 dopo le parole "
da realizzare
" sono inserite le seguenti "
stabilendo criteri e procedure di concessione dei contributi e dei finanziamenti agevolati
".
Art. 9. 
(Rinvio normativo nella legge regionale 8/2017 )
1. 
Ogni riferimento alla legge 3/2012 , contenuto nella legge regionale 8/2017 , è da intendersi al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 .
Art. 10. 
1. 
All' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 gennaio 2023, n. 2 (Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing) le parole "
. Sono escluse dal tatuaggio le attività di dermopigmentazione estetica
" sono soppresse.
Art. 11. 
1. 
Il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2023 è sostituito dal seguente: "
7.
Gli obblighi formativi di cui al comma 1 non si applicano agli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso dell'attestato di competenza regionale afferente al titolo professionale di operatore di tatuaggi e piercing, conseguito a seguito di corsi riconosciuti dalla Regione Piemonte o da altre regioni e realizzati da enti accreditati alla formazione in Piemonte o in altre regioni, fatto salvo l'accertamento dell'equivalenza del titolo per i corsi realizzati in regioni che non abbiano provveduto a regolamentare la formazione per l'esercizio dell'attività di tatuaggio.
".
2. 
Dopo il comma 7 bis dell'articolo 3 della legge regionale 2/2023 è inserito il seguente: "
7 ter.
Il regolamento di cui all'articolo 10 definisce la formazione dei suddetti operatori nel rispetto delle vigenti linee guida ministeriali.
".
Art. 12. 
1. 
Nella rubrica dell' articolo 8 della legge regionale 2/2023 le parole "
provenienti da territorio extraregionale o
" sono soppresse.
Art. 13. 
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 2/2023 è aggiunto il seguente: "
1 bis.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, definisce i requisiti e i criteri di priorità per l'accesso ai contributi di cui al comma 1.
".
Art. 15. 
1. 
All' articolo 16, comma 1, della legge regionale 2/2023 le parole "
missione 13 (Tutela della salute), programma 13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria)
" sono sostituite dalle seguenti: "
missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.02 (Interventi per la disabilità)
".
Art. 16. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 17 marzo 2023, n. 4 (Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 'Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna') è abrogato.
Art. 17. 
(Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge regionale 6/2023 )
1. 
Dopo l' articolo 14 della legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2023-2025) è inserito il seguente: "
Art. 14 bis.
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1.
Gli atti emanati in applicazione degli articoli 13 e 14 che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
".
Art. 18. 
1. 
All'alinea del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2023, n. 9 (Istituzione del servizio di psicologia scolastica), dopo le parole "
Il servizio è finalizzato
" sono inserite le seguenti "
a contribuire, su richiesta delle istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia,
" e sono aggiunte, infine, le seguenti "
con la possibilità di
".
2. 
All' articolo 2, comma 3, lettera a), della legge regionale 9/2023 la parola "
contribuisce
" è sostituita dalla seguente "
contribuire
".
3. 
La lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 9/2023 è sostituita dalla seguente: "
b)
contribuire ad accrescere il benessere scolastico come misura che incide anche sulla qualità dei percorsi di istruzione e formazione di competenza degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche autonome;
".
4. 
All' articolo 2, comma 3, lettera c), della legge regionale 9/2023 la parola "
supporta
" è sostituita dalla seguente "
supportare
".
5. 
All' articolo 2, comma 3, lettera d), della legge regionale 9/2023 la parola "
programma
" è sostituita dalla seguente "
promuovere
".
6. 
All' articolo 2, comma 3, lettera e), della legge regionale 9/2023 è sostituita dalla seguente: "
e)
collaborare con le istituzioni scolastiche autonome nella promozione di attività legate ai temi della salute e del benessere psico-fisico;
".
7. 
La lettera f) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 9/2023 è sostituita dalla seguente: "
f)
supportare le istituzioni scolastiche nella fase di osservazione e analisi del clima organizzativo scolastico.
".
8. 
All' articolo 2, comma 4, della legge regionale 9/2023 le parole "
è previsto
" sono sostituite dalle seguenti "
può essere previsto
" e dopo le parole "
istituzioni scolastiche
" sono inserite le seguenti "
nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta
".
Art. 19. 
1. 
L'alinea del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9/2023 è sostituito dal seguente: "
1.
Il Servizio contribuisce, d'intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia, al potenziamento delle seguenti attività:
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 9/2023 è sostituito dal seguente: "
2.
Gli interventi di consulenza individuale sono realizzati per gli studenti e le studentesse di minore età su richiesta dei genitori e per gli studenti di maggiore età dietro propria richiesta, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali e a condizione che i genitori e gli studenti ricevano tutte le informazioni e autorizzino tramite consenso informato.
".
Art. 20. 
1. 
All' articolo 4, comma 3, della legge regionale 9/2023 dopo le parole "
rispetto a quelli
" sono inserite le seguenti "
deliberati dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF
", le parole "
convenzionati e programmati dal
" sono sostituite dalle seguenti "
in collaborazione con il
" e le parole "
educativo e
" sono soppresse.
Art. 21. 
1. 
All' articolo 5, comma 2, lettera b), della legge regionale 9/2023 dopo la parola "
tramite
" sono inserite le seguenti "
la possibilità di stipulare
" e le parole "
reti di scuole
" sono sostituite dalle seguenti "
singole istituzioni scolastiche o reti di scuole nell'ambito della propria autonomia negoziale,
".
Art. 22. 
1. 
All' articolo 6, comma 2, lettera f), della legge regionale 9/2023 le parole "
personale tecnico amministrativo
" sono sostituite dalle seguenti "
personale docente
".
Art. 23. 
1. 
All' articolo 8, comma 1, della legge regionale 29 giugno 2023, n. 10 (Percorsi di accesso allo screening e alla diagnosi prenatale e introduzione del NIPT nell'Agenda di Gravidanza) le parole "
le associazioni accreditate e specializzate
" sono sostituite dalle seguenti "
gli enti del terzo settore accreditati e specializzati
".
2. 
All' articolo 8, comma 2, della legge regionale 10/2023 le parole "
delle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore
" sono sostituite dalle seguenti "
degli enti del terzo settore
".
Art. 24. 
1. 
All' articolo 14, comma 1, della legge regionale 10/2023 le parole "
programma 13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria)
" sono sostituite dalle seguenti "
programma 13.02 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LEA).
".
Art. 25. 
(Abrogazioni)
1. 
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 1 quater dell'articolo 4 e il comma 1 bis dell'articolo 11 della legge regionale 8/2017 sono abrogati.
Art. 26. 
(Norma transitoria)
1. 
La presente legge, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo quanto disposto dal comma 2.
2. 
L'articolo 3 della presente legge entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2024.
Art. 27. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 ottobre 2023
Alberto Cirio