Legge regionale n. 24 del 06 ottobre 2023  ( Versione vigente )
Interventi in favore della cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 .
(B.U. 09 ottobre 2023, 3° suppl. al n. 40)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Al fine di raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal Piano nazionale integrato energia clima 2030 (PNIEC) ed in applicazione del regolamento UE 2021/119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (Normativa europea sul clima), la Regione riconosce il rilevante contributo derivante dalla riqualificazione energetica e sismica del patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 16, commi da 1 bis a 1 septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e dell' articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e il carattere strategico del settore edilizio e dell'impiantistica civile, promuovendo la massima diffusione degli strumenti previsti, in ambito nazionale o regionale, per il relativo sostegno.
2. 
Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione e gli enti pubblici economici regionali nonché le società partecipate da essa controllati, non inclusi, ai sensi del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all' articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 , nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti dalle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere da a) a f bis), del decreto-legge 34/2020 , inerenti interventi su edifici o unità immobiliari ubicati nel territorio della Regione, da fornitori aventi sede legale o operativa nella Regione, in possesso di crediti a norma dell' articolo 121, comma 1, lett. a) del decreto-legge 34/2020 , oppure realizzati dai beneficiari che hanno sostenuto le spese e possono optare per la cessione del credito a norma dell' articolo 121, comma 1, lettera b) del decreto-legge 34/2020 in relazione a edifici o unità immobiliari ubicati nella Regione.
Art. 2. 
(Misure per il trasferimento dei crediti fiscali)
1. 
Per l'applicazione dell'articolo 1, fermo restante la disciplina di cui al decreto-legge 11/2023 , la Regione:
a) 
monitora, anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica, alla quale potranno registrarsi committenti, professionisti e imprese, l'andamento degli interventi e dei crediti fiscali consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e offerte di acquisto di detti crediti; a tal fine nel rispetto del trattamento dei dati personali è possibile avvalersi anche di piattaforme o elenchi elettronici già realizzati da associazioni o federazioni di committenti, professionisti e imprese;
b) 
favorisce, per il tramite di propri enti pubblici economici regionali nonché di società partecipate non inclusi nell'elenco di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 196/2009 , il trasferimento dei crediti fiscali al fine di conseguire il loro massimo realizzo, ferma restando la facoltà di cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti ai sensi dell' articolo 121, comma 1, del decreto-legge 34/2020 ;
c) 
promuove l'acquisto dei crediti, da parte di propri enti pubblici economici regionali nonché di società partecipate non inclusi nell'elenco di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 196/2009 , anche per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria;
d) 
avvia il dialogo, le operazioni di governo e di coordinamento con i comuni, le province, i consorzi, affinché venga favorito l'acquisto dei crediti nella Regione da parte di altri soggetti non inclusi nell'elenco di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 196/2009 .
2. 
Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1, la Regione stabilisce criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua o mensile, mediante modello F24 degli enti pubblici economici regionali nonché delle società partecipate da essa controllati non inclusi, ai sensi del decreto-legge 11/2023 , nell'elenco di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 196/2009 .
3. 
Nell'ambito delle operazioni di trasferimento dei crediti di cui al presente articolo e di cui all'articolo 3, l'acquisto dei crediti deve avvenire, in ogni caso, a condizioni di mercato e, comunque, entro un prezzo non superiore al valore nominale del credito.
Art. 3. 
(Adempimenti)
1. 
Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, informata la commissione consiliare competente, disciplina con propria deliberazione le modalità di attuazione di quanto previsto negli articoli precedenti.
2. 
La Giunta regionale, nei termini di cui al comma 1, definisce i criteri e le modalità attuative finalizzate alla gestione della fase negoziale con i titolari dei crediti di cui all'articolo 1, comma 2.
3. 
La fase negoziale con gli istituti di credito e intermediari finanziari è limitata a quelli che dichiarano di utilizzare i presidi e il modello organizzativo previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione).
Art. 4. 
(Disposizione finanziaria)
1. 
Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 5. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 ottobre 2023
Alberto Cirio