Legge regionale n. 23 del 06 ottobre 2023  ( Versione vigente )
Disposizioni per la conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico.
(B.U. 09 ottobre 2023, 3° suppl. al n. 40)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e, in attuazione dell' articolo 9 della Costituzione e dell' articolo 6 dello Statuto :
a) 
riconosce l'interesse pubblico della geodiversità e del patrimonio geologico;
b) 
identifica nei geositi e nei geoparchi elementi di particolare valore scientifico, culturale e paesaggistico;
c) 
promuove la conservazione, il miglioramento della conoscenza e della gestione, la valorizzazione scientifica, didattica, culturale e turistica dei siti geologici nel rispetto dei principi e delle disposizioni statali e comunitarie in materia.
Art 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende per:
a) 
geodiversità: la varietà riconoscibile in natura degli elementi geologici, geomorfologici e delle caratteristiche idrologiche, mineralogiche e paleontologiche;
b) 
patrimonio geologico: l'insieme dei luoghi e delle singolarità ove sono conservate testimonianze della storia e dell'evoluzione geologica, geomorfologica e pedologica;
c) 
geosito: qualsiasi sito in cui è possibile individuare un interesse geologico di rilevante valore per la conservazione;
d) 
geoparco: un territorio dai confini definiti con un patrimonio geologico particolare e una strategia di sviluppo sostenibile.
Art. 3. 
(Classificazione dei geositi)
1. 
Ai fini della presente legge e per la successiva valutazione e valorizzazione, i geositi sono classificati secondo le seguenti classi e tipologie:
a) 
interessi di tipo scientifico raggruppati per ambito:
1) 
geografico-fisico, geomorfologico, carsico, geopedologico;
2) 
mineralogico, petrografico;
3) 
geologico strutturale, geofisico, geochimico, vulcanologico;
4) 
geologico, stratigrafico, sedimentologico;
5) 
paleontologico;
6) 
geologico-ambientale, idrologico, idrogeologico, glaciologico;
7) 
glaciologico applicato, geominerario, geostorico, geologico-economico e geoturistico;
b) 
interessi contestuali e complementari a quello scientifico che definiscono il contesto delle relazioni ambientali o territoriali del geosito nei seguenti ambiti:
1) 
artistico, culturale, storico, archeologico, architettonico e religioso;
2) 
naturalistico, paesaggistico, botanico e faunistico;
3) 
didattico e divulgativo;
4) 
escursionistico e sportivo;
5) 
socioeconomico, turistico ed enogastronomico.
Art. 4. 
(Catasto regionale dei geositi)
1. 
Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce presso la struttura regionale competente il catasto regionale dei geositi, di seguito indicato come catasto.
2. 
Il catasto di cui al comma 1 è costituito dagli elenchi dei geositi e da un archivio fruibile e consultabile in rete, integrato con l'infrastruttura geografica regionale di cui alla legge regionale 1° dicembre 2017, n. 21 (Infrastruttura regionale per l'informazione geografica) e articolato nelle seguenti sezioni, in conformità col Repertorio nazionale dei geositi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale:
a) 
ubicazione e inquadramento, contenente informazioni su localizzazione geografico-amministrativa, dimensioni, tipologia del geosito, riferimenti bibliografici, catastali, cartografici e fotografici;
b) 
geodiversità, contenente le informazioni che caratterizzano il geosito, definendo il tipo e il nome scientifico degli elementi descritti, il processo genetico e l'età, prendendo in considerazione le unità geologiche ossia la litologia, le strutture deformative, gli elementi geomorfologici;
c) 
interessi scientifici e contestuali, associando a ciascun geosito un grado di interesse sulla base del numero e della qualità delle pubblicazioni scientifiche;
d) 
relazioni con l'ambiente e il territorio, rilevando gli eventuali fenomeni di instabilità che possono produrre pericolosità e vulnerabilità naturale, e le attività antropiche che possono generare impatti sul geosito;
e) 
fruizione del geosito, contenente la descrizione dell'accessibilità, visibilità, stato di conservazione, eventuali fattori di degrado;
f) 
valutazione del geosito, contenente considerazioni quali-quantitative basate su parametri utili per definire l'integrità, la rarità, la rappresentatività del geosito e l'importanza scientifica, didattica, divulgativa, estetica, ecologica, storico-culturale, nonché per valutare la sua accessibilità.
3. 
La Giunta regionale disciplina l'acquisizione, l'aggiornamento, le modalità di gestione e la divulgazione dei dati raccolti. Le informazioni di cui al presente articolo sono raccolte in maniera sistematica attraverso apposite schede.
4. 
L'elenco derivante dal censimento previsto dalla legge regionale 21 ottobre 2010, n. 23 (Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico) confluisce nel catasto regionale dei geositi di cui al comma 1.
5. 
La Giunta regionale, per la realizzazione del catasto di cui al comma 1, promuove forme di collaborazione, mediante convenzioni, con università, enti di ricerca, agenzie regionali, enti strumentali, enti territoriali, ordini professionali, società e associazioni attive nella promozione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale e si avvale principalmente dei contenuti documentali sui geositi presenti presso il Centro di documentazione sulla geodiversità e la geoconservazione presente presso il Museo regionale di scienze naturali.
Art. 5. 
(Disposizioni per la conservazione e l'accesso del patrimonio geologico)
1. 
La Regione sostiene la conservazione del patrimonio geologico anche attraverso iniziative promosse dai soggetti proprietari o gestori dei beni e delle proprietà oggetto di recupero conservativo.
2. 
L'accesso ai geositi e ai geoparchi è libero, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti, nonché eventuali divieti o limitazioni previsti da disposizioni più restrittive.
Art. 6. 
(Disposizioni per la gestione dei geositi e dei geoparchi)
1. 
La Regione supporta e sostiene la gestione dei geositi e dei geoparchi, nonché l'attività sul territorio dei geoparchi che ottengono il riconoscimento assegnato dall'Unesco.
2. 
La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio geologico del geoparco Sesia - Val Grande appartenente alla Rete mondiale Unesco Global Geopark, perseguendo i requisiti di qualità e i parametri di funzionamento indicati dall'Unesco, ne sostiene le attività di conservazione delle singolarità geologiche presenti nel suo territorio e le attività di educazione, formazione, ricerca scientifica e promozione che afferiscono al geoparco, promuovendo specifici accordi fra ente gestore, enti locali, di ricerca e associazioni del terzo settore.
3. 
Per le finalità di cui al comma 2 è disposto per l'annualità 2023 un contributo una tantum, a fondo perduto, pari ad euro 253.000,00 a favore dell'Ente parco nazionale della Val Grande, che trova copertura con le risorse finanziarie di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 12.
[1]
Art. 7. 
(Interventi di valorizzazione e promozione dei geositi e dei geoparchi)
1. 
La Regione concorre alla valorizzazione e alla promozione dei geositi e dei geoparchi attraverso:
a) 
il sostegno al recupero conservativo di cui all'articolo 5, ivi compresi i sentieri di accesso;
b) 
la posa di tabelle informative sulla geodiversità, sui caratteri del patrimonio geologico, sul valore dei geositi e dei geoparchi;
c) 
la progettazione e la realizzazione di percorsi tematici per la loro fruizione geoturistica;
d) 
la creazione di strutture che facilitano l'accessibilità, con particolare riguardo alle persone disabili;
e) 
la posa di cartelli concernenti le norme e i comportamenti da adottare per il rispetto e la cura del patrimonio geologico;
f) 
le attività formative specifiche sui geoparchi;
g) 
la valorizzazione didattica dei geositi e dei geoparchi.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro il 30 settembre di ciascun anno, approva il programma annuale degli interventi per la conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio geologico.
3. 
Il programma annuale degli interventi contiene:
a) 
gli obiettivi degli interventi di conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio geologico;
b) 
le specifiche iniziative oggetto di finanziamento destinate a enti gestori delle aree protette, enti territoriali, agenzie regionali, enti strumentali, fondazioni senza scopo di lucro e associazioni del terzo settore che sviluppano progetti e perseguono finalità a sostegno del patrimonio geologico;
c) 
le priorità degli interventi e gli ambiti territoriali;
d) 
il piano finanziario dei fondi a bilancio.
Art. 8. 
(Norme attuative)
1. 
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta un regolamento che disciplina, in particolare:
a) 
i criteri per la ricognizione e la classificazione dei geositi di cui all'articolo 3;
b) 
le modalità di acquisizione, aggiornamento, gestione e divulgazione dei dati raccolti per la formazione del catasto di cui all'articolo 4.
Art. 9. 
(Monitoraggio)
1. 
La Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità triennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente contenente i principali dati e le azioni connesse all'applicazione della stessa, nonché l'entità e i destinatari dei benefici erogati.
Art. 10. 
(Notifica aiuti di Stato)
1. 
Gli enti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione e o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 11. 
(Abrogazioni)
1. 
Alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 21 ottobre 2010, n. 23 (Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico).
Art. 12. 
(Norma finanziaria)
1. 
In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 538.000,00 per gli anni 2023, 2024 e 2025, di cui euro 268.000,00 in spesa corrente ed euro 270.000,00 in spesa in conto capitale, si fa fronte:
a) 
per l'anno 2023 con incremento di risorse pari a euro 40.000,00 stanziate a favore della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.01 (Difesa del suolo), titolo 1 (Spese correnti), con incremento di risorse pari a euro 183.000,00 stanziate a favore della missione 09, programma 09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), titolo 1 (Spese correnti) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023- 2025;
b) 
per l'anno 2023 con incremento di risorse pari a euro 70.000,00 stanziate a favore della missione 09, programma 09.02, titolo 2 (Spese in conto capitale) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20, programma 20.03, titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
c) 
per l'anno 2024 con incremento di risorse pari a euro 20.000,00 stanziate a favore della missione 09, programma 09.01, titolo 1 (Spese correnti), con incremento di risorse pari a euro 10.000,00 stanziate a favore della missione 09, programma 09.02, titolo 1 (Spese correnti) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20, programma 20.03, titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
d) 
per l'anno 2024 con incremento di risorse pari a euro 100.000,00 stanziate a favore della missione 09, programma 09.02, titolo 2 (Spese in conto capitale) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20, programma 20.03, titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
e) 
per l'anno 2025 con incremento di risorse pari a euro 10.000,00 stanziate a favore della missione 09, programma 09.01, titolo 1 (Spese correnti), con incremento di risorse pari a euro 5.000,00 stanziate a favore della missione 09, programma 09.02, titolo 1 (Spese correnti) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20, programma 20.03, titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
f) 
per l'anno 2025 con incremento di risorse pari a euro 100.000,00 stanziate a favore della missione 09, programma 09.02, titolo 2 (Spese in conto capitale) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20, programma 20.03, titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.
2. 
Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 ottobre 2023
Alberto Cirio

Note:

[1] Nel comma 3 dell'articolo 6 le parole "ente gestore del geoparco Sesia-Val Grande" sono state sostituite dalle parole "Ente parco nazionale della Val Grande" ad opera del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 33 del 2023.