Disposizioni in materia di comunicazioni relative a minori con genitori separati e sensibilizzazione all'istituzione del registro di bigenitorialità.
(B.U. 09 ottobre 2023, 3° suppl. al n. 40)
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità e principi generali)
1.
La Regione riconosce l'importanza che il ruolo dei genitori riveste nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei minori e, al fine di garantire al minore il diritto ad un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio e a quelli nati all'interno delle situazioni giuridiche disciplinate dalla
legge 20 maggio 2016, n. 76
(Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), promuove interventi per assicurare la comunicazione congiunta a ciascuno dei genitori, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 2.
(Comunicazioni di competenza regionale)
1.
In coerenza con le disposizioni di cui all'
articolo 2, comma 1, lettera b bis), della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 37
(Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà), le comunicazioni della Regione, nonché degli enti ed aziende del sistema sanitario regionale relative ai minori, su istanza di almeno uno dei genitori, sono indirizzate ad entrambi, nel rispetto e in coerenza con i provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria.
2.
Ai fini di cui al comma 1, l'istanza è corredata dal provvedimento giurisdizionale riguardante i figli, nel rispetto di quanto stabilito in materia di tutela dei dati personali dal regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE
- regolamento generale sulla protezione dei dati) e dalle disposizioni statali vigenti. Il genitore comunica altresì le eventuali modifiche dello stesso.
3.
La Regione, ai fini di cui all'articolo 1, promuove la stipula di protocolli di intesa con le istituzioni scolastiche, nonché con gli enti locali, relativamente alle comunicazioni di loro competenza.
Art. 3.
(Comunicazioni di competenza delle associazioni sportive, ricreative e culturali)
1.
Tutte le associazioni sportive, ricreative e culturali, comunque denominate, ai fini di cui all'articolo 1, su istanza di uno dei genitori, provvedono ad indirizzare ad entrambi tutte le comunicazioni relative alla pratica sportiva, ricreativa e culturale e agli eventi ad essa connessi in coerenza con i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Art. 4.
(Registro di bigenitorialità)
1.
La Regione, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto delle disposizioni statali volte a garantire al minore, nei casi di separazione personale dei genitori, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, sensibilizza i comuni all'istituzione del registro della bigenitorialità nell'ambito delle proprie campagne di comunicazione.
2.
L'iscrizione del minore al registro di cui al comma 1, che non riveste rilevanza ai fini anagrafici, consente l'invio delle comunicazioni che riguardano il minore medesimo ad entrambi i genitori presso i rispettivi indirizzi di residenza dichiarati al momento della richiesta di iscrizione al registro.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 5 ottobre 2023
Alberto Cirio