Legge regionale n. 14 del 31 luglio 2023  ( Versione vigente )
Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023-2025.
(B.U. 31 luglio 2023, 5° suppl. al n. 30)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Riferimento normativo)
1. 
La presente legge è approvata ai sensi dell' articolo 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Art. 2. 
(Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)
1. 
I dati dei residui attivi e passivi presunti, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, sono rideterminati in conformità ai dati definitivi 2022 di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del disegno di legge di rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022 approvato dalla Giunta regionale in data 27 aprile 2023. Le variazioni fra l'ammontare dei residui del rendiconto 2022 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2023 sono rappresentate per titolo e tipologia di entrata e per missione e programma di spesa nell'allegato A.
Art. 3. 
(Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2023)
1. 
Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2023 è determinato in euro 95.472.607,10, in conformità con quanto disposto dall'articolo 6, comma 1 del disegno di legge di rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022.
Art. 4. 
(Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2022)
1. 
In coerenza con quanto previsto dall' articolo 50, comma 3 bis, del decreto legislativo 118/2011 , nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022 da parte della Corte dei conti, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022 è rilevato un risultato di amministrazione derivante dalla gestione pari ad euro -1.328.601.509,46.
2. 
Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del disegno di legge di rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022 è sottratto al risultato di amministrazione di cui al comma 1 l'importo complessivo corrispondente alla parte disponibile del risultato medesimo, per un importo finale pari ad euro -5.342.969.584,20, quale disavanzo di cui è disposto il riassorbimento in quote annuali negli esercizi successivi, come disposto dalla vigente deliberazione adottata dal Consiglio regionale in applicazione della normativa per i piani di rientro dal disavanzo finanziario degli enti territoriali.
Art. 5. 
(Applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2022)
1. 
In attuazione dell'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che consente, a decorrere dall'esercizio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione di una quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione dell'anno precedente, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, è iscritta in entrata una quota di avanzo pari ad euro 103.942.108,09, applicata in spesa secondo la seguente ripartizione, dettagliatamente articolata nell'allegato B:
a) 
in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione 2022: euro 31.682.511,33;
b) 
in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2022: euro 2.747.648,63 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili, euro 33.391.002,58 per vincoli derivanti da trasferimenti, euro 19.000.000,00 per vincoli attribuiti dall'Ente;
c) 
sono confermati i fondi già iscritti nel risultato di amministrazione presunto 2022 per un importo pari ad euro 10.500.000,00, relativi alle risorse vincolate del fondo regionale per l'occupazione dei disabili ed applicati all'esercizio provvisorio 2023 ai sensi dell' articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 118/2011 e del principio contabile di cui all'allegato 4/2, punto 8.11;
d) 
sono confermati i fondi già iscritti nel risultato di amministrazione presunto 2022 per un importo pari ad euro 6.620.945,55, relativi alle risorse accantonate al Fondo contenzioso ed applicati all'esercizio provvisorio 2023, ai sensi dell' articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 118/2011 e del principio contabile di cui all'allegato 4/2, punto 9.2.14.
2. 
I fondi vincolati relativi alle quote annuali del Fondo anticipazioni liquidità, già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025 ai sensi dell' articolo 1, comma 603 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi dal 692 al 700 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), sono confermati negli importi iscritti in entrata ed applicati in spesa negli allegati contabili all' articolo 2 della legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2023-2025).
Art. 6. 
(Variazione delle entrate e delle spese)
1. 
Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2023 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 86.821.162,54 quanto alla previsione di competenza.
2. 
Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2024 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare della competenza dello stato di previsione delle entrate e delle spese 2023 non risulta modificato.
3. 
Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2025 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare della competenza dello stato di previsione delle entrate e delle spese 2024 non risulta modificato.
Art. 7. 
(Allegati all'assestamento di bilancio)
1. 
Sono approvati i seguenti allegati:
a) 
riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato E);
b) 
riepilogo generale delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato F);
c) 
quadro generale riassuntivo delle variazioni per titoli alle entrate e alle spese e del bilancio assestato (allegato G);
d) 
prospetto dimostrativo aggiornato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale che dà atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell' articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 118/2011 (allegato H);
e) 
prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato I);
f) 
prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato L);
g) 
prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato M);
h) 
nota integrativa all'assestamento del bilancio 2023-2025 (allegato N);
i) 
variazioni del bilancio riportanti i dati d'interesse del Tesoriere (allegato O).
Art. 8. 
1. 
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 giugno 2015, n. 12 (Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti), è aggiunta la seguente: "
e bis)
farmaci, parafarmaci, presidi e prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene orale e della persona, nel rispetto delle norme nazionali su conservazione, utilizzo e destinazione.
".
Art. 9. 
1. 
All' articolo 2, comma 1, della legge regionale 13 luglio 2023, n. 11 (Consorzio Polo delle Arti Torino Piemonte), le parole "
titolo 1 (Spese correnti)
" sono sostituite dalle seguenti: "
titolo 2 (Spese in conto capitale)
".
Art. 10. 
(Abrogazioni alla legge regionale 6/2023 )
1. 
Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2023-2025) è abrogato.
Art. 11. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 31 luglio 2023
Alberto Cirio