Legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2023  ( Versione vigente )
Disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema dell'emergenza-urgenza.
(B.U. 19 gennaio 2023, 2° suppl. al n. 3)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, per affrontare la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario regionale e delle discipline ad essi collegati ed al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, ricorrono, fino al 31 dicembre 2023, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, è aumentata, sino a euro 100 lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.
[1]
2. 
Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
Art. 2. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto all'attuazione della stessa si provvede, per l'annualità 2023, nell'ambito delle risorse finanziarie già allocate all'interno della missione 13 (Tutela della salute), programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
2. 
(...)
[2]
3. 
(...)
[3]
Art. 3. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 gennaio 2022
p. Alberto Cirio il Vice Presidente Fabio Carosso

Note:

[1] Nel comma 1 dell'articolo 1 le parole "per il tempo strettamente necessario" sono state sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2023" ad opera del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 5 del 2023.

[2] Il comma 2 dell'articolo 2 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 5 del 2023.

[3] Il comma 3 dell'articolo 2 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 5 del 2023.