Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).
(B.U. 09 novembre 2023, 2° suppl. al n. 45)
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche all'
articolo 7 della legge regionale 11/2012
)
1.
All'
articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), dopo le parole "
" sono aggiunte le seguenti "
".
formulazione delle proposte
, con un margine di tolleranza del 10 per cento
Art. 2.
(Modifiche all'
articolo 21 della legge regionale 11/2012
)
1.
All'
articolo 21, comma 2 ter, della legge regionale 11/2012 le parole "
" sono sostituite dalle seguenti "
".
dodici mesi
trenta mesi
Art. 3.
(Clausola di neutralità finanziaria)
1.
Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 8 novembre 2023
Alberto Cirio