Misure urgenti di adeguamento delle disposizioni regionali.
(B.U. 02 novembre 2023, 2° suppl. al n. 44)
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 3 alla
legge regionale 23 novembre 1992, n. 50
)
1.
Il
comma 1 quater dell'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è abrogato.
Art. 2.
(Modifiche all'
articolo 1 bis della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24
)
1.
All'
articolo 1 bis, comma 3, della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada), le parole "
" sono soppresse.
I servizi di noleggio iniziano e terminano presso la rimessa sita nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione e
Art. 3.
(Modifiche all'
articolo 28 bis della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2
)
1.
All'
articolo 28 bis, comma 16, lettera a), della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna), le parole "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
diversamente, allorquando il recupero dei capi abbattuti avvenga senza atterraggio, nella modalità hovering, non è richiesta la valutazione d'incidenza
diversamente, allorquando il recupero dei capi abbattuti nelle aree della rete Natura 2000 avvenga senza atterraggio, nella modalità hovering, il comune competente per territorio o l'unione montana di comuni, se delegata, disciplina tale attività con apposito regolamento da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza.
Art. 4.
(Modifiche all'
articolo 30 della legge regionale 2/2009
)
1.
All'
articolo 30, comma 2, della legge regionale 2/2009 la parola "
" è soppressa.
evidenti
Art. 5.
(Modifiche all'
articolo 6 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23
)
1.
All'
articolo 6, comma 3, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave), dopo le parole "
" sono aggiunte le seguenti: "
".
Sono tuttavia da ritenersi varianti non sostanziali
, da applicarsi una sola volta per ogni singolo bacino estrattivo
2.
All'
articolo 6, comma 3, lettera b), della legge regionale 23/2016 , dopo le parole "
" sono aggiunte le seguenti: "
".
delimitazione dei bacini riportati dal PRAE
con eventuali ampliamenti di estensione non superiore al 10 per cento della superficie del bacino stesso;
3.
All'
articolo 6, comma 3, lettera c), della legge regionale 23/2016 , le parole "
" sono soppresse.
o comunque consentendo l'apertura di nuove cave al di fuori dei poli estrattivi previsti dal PRAE
Art. 6.
(Modifiche all'
articolo 2 della legge regionale 19 giugno 2017, n. 8
)
1.
All'
articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 giugno 2017, n. 8 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento), le parole "
" sono sostituite dalle seguenti "
".
la Regione istituisce presso la Presidenza della Giunta regionale
è istituito presso Finpiemonte
2.
All'
articolo 2, comma 5, lettera b), della legge regionale 8/2017 le parole "
" sono sostituite dalle seguenti "
".
ai sensi dell'
articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento), secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 1 bis
ai sensi del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della
legge 19 ottobre 2017, n. 155 ), secondo le modalità di cui all'articolo 11.
Art. 7.
(Modifiche all'
articolo 3 della legge regionale 8/2017
)
1.
Dopo la
lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8/2017 è aggiunta la seguente: "
gli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui all'
articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 14/2019 . ".
f bis)
Art. 8.
(Modifiche all'
articolo 11 della legge regionale 8/2017
)
1.
All'
articolo 11, comma 1, lettera a), della legge regionale 8/2017 dopo le parole "
" sono inserite le seguenti "
".
da realizzare
stabilendo criteri e procedure di concessione dei contributi e dei finanziamenti agevolati
Art. 9.
(Rinvio normativo nella
legge regionale 8/2017
)
1.
Ogni riferimento alla
legge 3/2012
, contenuto nella
legge regionale 8/2017
, è da intendersi al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
.
Art. 10.
(Modifiche all'
articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 2023, n. 2
)
1.
All'
articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 gennaio 2023, n. 2 (Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing) le parole "
" sono soppresse.
. Sono escluse dal tatuaggio le attività di dermopigmentazione estetica
Art. 11.
(Modifiche all'
articolo 3 della legge regionale 2/2023
)
1.
Il
comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2023 è sostituito dal seguente: "
Gli obblighi formativi di cui al comma 1 non si applicano agli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso dell'attestato di competenza regionale afferente al titolo professionale di operatore di tatuaggi e piercing, conseguito a seguito di corsi riconosciuti dalla Regione Piemonte o da altre regioni e realizzati da enti accreditati alla formazione in Piemonte o in altre regioni, fatto salvo l'accertamento dell'equivalenza del titolo per i corsi realizzati in regioni che non abbiano provveduto a regolamentare la formazione per l'esercizio dell'attività di tatuaggio. ".
7.
2.
Dopo il
comma 7 bis dell'articolo 3 della legge regionale 2/2023 è inserito il seguente: "
Il regolamento di cui all'articolo 10 definisce la formazione dei suddetti operatori nel rispetto delle vigenti linee guida ministeriali. ".
7 ter.
Art. 12.
(Modifiche all'
articolo 8 della legge regionale 2/2023
)
1.
Nella rubrica dell'
articolo 8 della legge regionale 2/2023 le parole "
" sono soppresse.
provenienti da territorio extraregionale o
Art. 13.
(Modifiche all'
articolo 9 della legge regionale 2/2023
)
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 2/2023 è aggiunto il seguente: "
La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, definisce i requisiti e i criteri di priorità per l'accesso ai contributi di cui al comma 1. ".
1 bis.
Art. 15.
(Modifiche all'
articolo 16 della legge regionale 2/2023
)
1.
All'
articolo 16, comma 1, della legge regionale 2/2023 le parole "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
missione 13 (Tutela della salute), programma 13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria)
missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.02 (Interventi per la disabilità)
Art. 16.
(Modifiche all'
articolo 2 della legge regionale 4/2023
)
1.
Il
comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 17 marzo 2023, n. 4 (Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla
legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 'Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna') è abrogato.
Art. 17.
(Inserimento dell'articolo 14 bis nella
legge regionale 6/2023
)
1.
Dopo l'
articolo 14 della legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2023-2025) è inserito il seguente: "
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
Gli atti emanati in applicazione degli articoli 13 e 14 che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ".
Art. 14 bis.
1.
Art. 18.
(Modifiche all'
articolo 2 della legge regionale 9/2023
)
1.
All'alinea del
comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2023, n. 9 (Istituzione del servizio di psicologia scolastica), dopo le parole "
" sono inserite le seguenti "
" e sono aggiunte, infine, le seguenti "
".
Il servizio è finalizzato
a contribuire, su richiesta delle istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia,
con la possibilità di
2.
All'
articolo 2, comma 3, lettera a), della legge regionale 9/2023 la parola "
" è sostituita dalla seguente "
".
contribuisce
contribuire
3.
La
lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 9/2023 è sostituita dalla seguente: "
contribuire ad accrescere il benessere scolastico come misura che incide anche sulla qualità dei percorsi di istruzione e formazione di competenza degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche autonome; ".
b)
4.
All'
articolo 2, comma 3, lettera c), della legge regionale 9/2023 la parola "
" è sostituita dalla seguente "
".
supporta
supportare
5.
All'
articolo 2, comma 3, lettera d), della legge regionale 9/2023 la parola "
" è sostituita dalla seguente "
".
programma
promuovere
6.
All'
articolo 2, comma 3, lettera e), della legge regionale 9/2023 è sostituita dalla seguente: "
collaborare con le istituzioni scolastiche autonome nella promozione di attività legate ai temi della salute e del benessere psico-fisico; ".
e)
7.
La
lettera f) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 9/2023 è sostituita dalla seguente: "
supportare le istituzioni scolastiche nella fase di osservazione e analisi del clima organizzativo scolastico. ".
f)
8.
All'
articolo 2, comma 4, della legge regionale 9/2023 le parole "
" sono sostituite dalle seguenti "
" e dopo le parole "
" sono inserite le seguenti "
".
è previsto
può essere previsto
istituzioni scolastiche
nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta
Art. 19.
(Modifiche all'
articolo 3 della legge regionale 9/2023
)
1.
L'alinea del
comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9/2023 è sostituito dal seguente: "
Il Servizio contribuisce, d'intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia, al potenziamento delle seguenti attività: ".
1.
2.
Il
comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 9/2023 è sostituito dal seguente: "
Gli interventi di consulenza individuale sono realizzati per gli studenti e le studentesse di minore età su richiesta dei genitori e per gli studenti di maggiore età dietro propria richiesta, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali e a condizione che i genitori e gli studenti ricevano tutte le informazioni e autorizzino tramite consenso informato. ".
2.
Art. 20.
(Modifiche all'
articolo 4 della legge regionale 9/2023
)
1.
All'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 9/2023 dopo le parole "
" sono inserite le seguenti "
", le parole "
" sono sostituite dalle seguenti "
" e le parole "
" sono soppresse.
rispetto a quelli
deliberati dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF
convenzionati e programmati dal
in collaborazione con il
educativo e
Art. 21.
(Modifiche all'
articolo 5 della legge regionale 9/2023
)
1.
All'
articolo 5, comma 2, lettera b), della legge regionale 9/2023 dopo la parola "
" sono inserite le seguenti "
" e le parole "
" sono sostituite dalle seguenti "
".
tramite
la possibilità di stipulare
reti di scuole
singole istituzioni scolastiche o reti di scuole nell'ambito della propria autonomia negoziale,
Art. 22.
(Modifiche all'
articolo 6 della legge regionale 9/2023
)
1.
All'
articolo 6, comma 2, lettera f), della legge regionale 9/2023 le parole "
" sono sostituite dalle seguenti "
".
personale tecnico amministrativo
personale docente
Art. 23.
(Modifiche all'
articolo 8 della legge regionale 10/2023
)
1.
All'
articolo 8, comma 1, della legge regionale 29 giugno 2023, n. 10 (Percorsi di accesso allo screening e alla diagnosi prenatale e introduzione del NIPT nell'Agenda di Gravidanza) le parole "
" sono sostituite dalle seguenti "
".
le associazioni accreditate e specializzate
gli enti del terzo settore accreditati e specializzati
2.
All'
articolo 8, comma 2, della legge regionale 10/2023 le parole "
" sono sostituite dalle seguenti "
".
delle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore
degli enti del terzo settore
Art. 24.
(Modifiche all'
articolo 14 della legge regionale 10/2023
)
1.
All'
articolo 14, comma 1, della legge regionale 10/2023 le parole "
" sono sostituite dalle seguenti "
".
programma 13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria)
programma 13.02 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LEA).
Art. 25.
(Abrogazioni)
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 1 quater dell'articolo 4 e il
comma 1 bis dell'articolo 11 della legge regionale 8/2017 sono abrogati.
Art. 26.
(Norma transitoria)
1.
La presente legge, ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo quanto disposto dal comma 2.
2.
L'articolo 3 della presente legge entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2024.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 26 ottobre 2023
Alberto Cirio