Legge regionale n. 27 del 17 ottobre 2023  ( Versione vigente )
Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della filiera regionale del legno.
(B.U. 19 ottobre 2023, 3° suppl. al n. 42)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Promozione e valorizzazione della filiera del legno)
1. 
In coerenza con la Strategia forestale europea e nazionale, in conformità e nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e nell'ambito del Programma forestale regionale (PFR) di cui all' articolo 9 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), la Regione promuove e valorizza la filiera regionale del legno, nonché i relativi prodotti derivanti dai comparti agroforestale, artigianale e industriale, perseguendo una politica di filiera basata sulla sostenibilità ambientale, sociale, economica e sulla competitività.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini dell'applicazione della presente legge la filiera del legno si articola, a titolo esemplificativo, nei seguenti ambiti:
a) 
lavorazione artigianale tradizionale del legno, compreso il settore del restauro;
b) 
produzione industriale di prodotti derivanti dalla lavorazione del legno;
c) 
lavorazione del legno nel settore dell'edilizia, bioedilizia e della carpenteria compreso il settore industriale;
d) 
uso del legname di scarto delle lavorazioni per il riutilizzo e il recupero di materia o energia;
e) 
recupero a fini produttivi o energetici del legname presente negli alvei dei corsi d'acqua piemontesi divelto e depositato lungo fiumi, torrenti o superfici lacuali a seguito di eventi alluvionali;
f) 
attività di formazione degli operatori della filiera del legno;
g) 
utilizzo a cascata delle biomasse al fine di aumentare l'efficienza nell'impiego delle risorse.
Art. 3. 
(Obiettivi e finalità)
1. 
La Regione, nell'ambito delle politiche forestali regionali di cui alla legge regionale 4/2009 , persegue la valorizzazione della filiera del legno piemontese tramite:
a) 
sviluppo della filiera corta e dell'uso a fini produttivi di legname di provenienza regionale;
b) 
promozione delle esportazioni dei prodotti industriali e artigianali;
c) 
diffusione di pratiche sostenibili dal punto di vista sociale, energetico e ambientale;
d) 
riutilizzo e recupero dei materiali di scarto ai fini della promozione dell'economia circolare della filiera del legno ai sensi dell'articolo 7;
e) 
cooperazione con gli enti locali al fine di assicurare il rispetto del Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 e della normativa statale;
f) 
valorizzazione dell'artigianato del legno tradizionale e artistico.
2. 
La Regione sostiene le esportazioni delle produzioni della filiera artigianale e industriale del legno piemontese, cooperando con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presenti sul territorio regionale, con il Centro estero per l'internazionalizzazione del Piemonte e con l'Istituto italiano per il commercio estero e promuove la presenza delle imprese presso le fiere nazionali e internazionali di settore.
3. 
La Regione promuove la formazione, da parte delle agenzie formative accreditate ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione ed orientamento professionale), degli operatori della filiera del legno al fine di migliorarne le capacità tecniche e lavorative, implementare la sicurezza sul lavoro e fornire la piena valorizzazione professionale delle figure operanti nella lavorazione del legno e dei suoi derivati, in coerenza con quanto già previsto dalla normativa regionale in materia di formazione professionale.
4. 
La Regione promuove la gestione forestale associata in coerenza con quanto disposto dell' articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 34/2018 e dall' articolo 18 della legge regionale 4/2009 .
Art. 4. 
(Cooperazione con le regioni confinanti)
1. 
La Regione, nell'ambito delle strategie inerenti allo sviluppo sostenibile, può concludere nuovi accordi con le regioni confinanti con il territorio regionale, al fine di ottimizzare la gestione dei boschi, anche cooperando sull'innovazione tecnologica e sulle tecniche di lavorazione a minor impatto ambientale e maggiormente sostenibili.
Art. 5.[1] 
(Marchio collettivo del mobile piemontese)
1. 
La Regione, nel rispetto della normativa europea e delle disposizioni statali in materia, al fine di valorizzare la filiera del mobile regionale, promuove la creazione di un marchio collettivo del mobile piemontese, con logo grafico comune su tutto il territorio della Regione.
2. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e i requisiti di qualità delle materie prime e del processo produttivo per la concessione del marchio alle imprese, i soggetti competenti a effettuare le verifiche nonché le forme di marketing territoriale per la sua promozione, anche con riferimento alle nuove forme di comunicazione multimediale e telematica e alle tecnologie digitali.
Art. 6. 
(Falegnamerie tradizionali)
1. 
La Regione riconosce le falegnamerie tradizionali piemontesi, come parte del patrimonio culturale regionale e della storia dell'artigianato locale, promuove la diffusione e la conoscenza delle tecniche tradizionali e ne valorizza il ruolo nell'ambito delle politiche regionali del turismo come produzioni artigianali tipiche.
2. 
La Regione, per sostenere le falegnamerie di cui al comma 1, promuove le seguenti misure:
a) 
un portale telematico regionale delle falegnamerie tradizionali del Piemonte, in coordinamento con il sito internet Legno Nord Ovest, al fine di promuoverne la storia e la conoscenza presso il pubblico piemontese, nazionale e internazionale;
b) 
le forme di pubblicizzazione, a favore dei consumatori, dei metodi tradizionali di lavorazione del legno delle falegnamerie tradizionali piemontesi;
c) 
la valorizzazione delle produzioni tipiche delle falegnamerie presso fiere di settore nazionali e internazionali;
d) 
il favorire l'aggregazione in cooperative e consorzi anche mediante forme di incentivi quali, a titolo esemplificativo, l'utilizzo di spazi pubblici dismessi per lo svolgimento delle attività sia produttive che espositive;
e) 
l'incentivare l'inserimento di giovani formati;
f) 
il sostenere la presenza all'estero in occasione di fiere e mostre degli artigiani del legno dando priorità alle forme aggregative.
3. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri per la realizzazione delle misure di cui al comma 2.
Art. 7. 
(Economia circolare della filiera del legno)
1. 
La Regione, con la cooperazione degli enti locali e degli organismi statali competenti e nel principio dell'economia circolare e dello sviluppo sostenibile, promuove un utilizzo razionale delle risorse favorendo il riutilizzo e il recupero di materia ed energia dello scarto delle lavorazioni della filiera del legno e del legno divelto e depositato lungo fiumi, torrenti e aree lacuali.
2. 
La Regione opera per la realizzazione di un modello regionale di tracciabilità delle filiere del recupero del legno al fine di:
a) 
analizzare e certificare la filiera che inizia dal recupero del legno dai rifiuti urbani;
b) 
promuovere presso gli enti locali un uso sostenibile delle risorse;
c) 
migliorare le informazioni al consumatore sulla provenienza delle materie legnose utilizzate per le produzioni di oggetti derivanti dal recupero del legno.
3. 
Per le finalità di cui al comma 2, la Regione si avvale della cooperazione degli enti locali, delle aziende operative nel settore della raccolta dei rifiuti e delle aziende del settore della filiera del legno.
4. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità operative di realizzazione del modello di cui al comma 2.
Art. 8. 
(Promozione dei patti territoriali di cooperazione e collaborazione)
1. 
La Regione, nell'ambito della normativa nazionale relativa agli accordi di foresta, in collaborazione con gli enti locali, le province e la Città metropolitana di Torino, le unioni montane, le associazioni di categoria più rappresentative operanti nel settore della lavorazione del legno, le associazioni inerenti i proprietari dei boschi e i rappresentanti delle aree protette e dei parchi naturali regionali, favorisce l'adozione degli accordi di foresta e promuove, per facilitarne l'attuazione, patti territoriali di cooperazione e collaborazione per lo sviluppo della filiera del legno, che promuovono i seguenti aspetti:
a) 
semplificazione burocratica e amministrativa per le aziende operanti nel settore del legno;
b) 
valorizzazione della filiera corta e della lavorazione del legno con materia prima locale;
c) 
sviluppo della conoscenza reciproca del settore e del mercato del legno;
d) 
sostegno alla formazione professionale;
e) 
innovazione della sostenibilità ambientale del comparto del legno;
f) 
accordi tra proprietari del bosco e produttori di energia per la valorizzazione del patrimonio boschivo in chiave energetica.
2. 
La sottoscrizione di patti territoriali di cooperazione e collaborazione per lo sviluppo della filiera del legno, con durata non inferiore al triennio e rinnovabili previo accordo congiunto tra gli enti firmatari, è approvata dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente.
3. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce ulteriori criteri e modalità di funzionamento dei patti territoriali di cooperazione per lo sviluppo della filiera del legno di cui al comma 1.
Art. 9. 
(Contributi)
1. 
La Regione può concedere contributi alle aziende per la filiera del legno, ai comuni o unioni montane o unioni di comuni, per le seguenti forme di intervento:
a) 
apertura di nuove segherie e potenziamento delle attività di segheria già esistenti;
b) 
macchinari e attrezzature per migliorare le attività di esbosco, allestimento, prima lavorazione del legno, cippatura e trasporto;
c) 
recupero del legno di scarto delle lavorazioni della filiera del legno a fine di produzione di biomasse o energia o materiali di riciclaggio e imballaggi;
d) 
recupero del legno a fini produttivi derivante da ammassi alluvionali o alberi abbattuti a seguito di eventi naturali calamitosi;
e) 
adesione, da parte delle imprese a regimi di certificazione di qualità ambientale conformi alla normativa europea;
f) 
innovazione tecnologica della filiera del legno, con particolare riferimento ad azioni volte al miglioramento delle prestazioni energetiche e del risparmio di emissioni in atmosfera;
g) 
utilizzo in prevalenza di specie arboree presenti nel territorio regionale;
h) 
interventi di incremento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro;
i) 
interventi per la riduzione del frazionamento fondiario.
2. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce i criteri di partecipazione delle imprese ai bandi e le modalità di erogazione dei contributi previsti dal comma 1.
Art. 10. 
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 11. 
(Monitoraggio)
1. 
La Giunta regionale predispone la verifica triennale degli interventi concessi e realizzati nel triennio precedente, al fine di valutare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascuno di essi e la capacità di perseguire i relativi obiettivi.
2. 
La Giunta regionale predispone e trasmette al Consiglio regionale con cadenza triennale una relazione contenente:
a) 
lo stato di attuazione finanziario;
b) 
l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;
c) 
il fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore.
Art. 12.[2] 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge valutati in euro 100.000 per l'anno 2023, euro 30.000 per l'anno 2024 ed euro 15.000 per l'anno 2025, si fa fronte con la riduzione di risorse di pari importo presenti sulla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo I (Spese correnti) e contestuale incremento della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.01 (Industria, PMI e Artigianato), titolo I, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.
2. 
Agli oneri in conto capitale derivanti dal finanziamento degli interventi e dei progetti di cui alla presente legge e valutati in euro 50.000 per l'anno 2023, euro 20.000 per l'anno 2024 ed euro 10.000 per l'anno 2025, si fa fronte con la riduzione di risorse di pari importo presenti sulla missione 20, programma 20.03, titolo II (Spese in conto capitale) e contestuale incremento della missione 14, programma 14.01, titolo II, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.
3. 
Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Art. 13. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 ottobre 2023
Alberto Cirio

Note:

[1] L'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 10 del 2024.

[2] Per l'integrazione della norma finanziaria, si rimanda all'articolo 13 della l.r. 33/2023.