Legge regionale n. 26 del 17 ottobre 2023  ( Versione vigente )
Istituzione del Disability Manager della Regione Piemonte.
(B.U. 19 ottobre 2023, 3° suppl. al n. 42)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità e principi generali)
1. 
La Regione, in attuazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria, dai principi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione e da quelli riconosciuti nel proprio Statuto , in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 2 febbraio 2019, n. 3 (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità), tutela i diritti delle persone con disabilità e sostiene azioni utili alla promozione della loro piena partecipazione alla vita attiva della comunità.
Art. 2. 
(Istituzione e compiti del Disability Manager della Regione)
1. 
La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1 e in applicazione di quanto previsto dall' articolo 5, comma 2, lettera d), della legge regionale 3/2019 , istituisce, presso la Giunta regionale, l'ufficio del Disability Manager, al fine di costruire reti, servizi e soluzioni per sostenere l'autonomia e per promuovere e garantire l'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), attraverso il monitoraggio costante di tutto il percorso legato all'inserimento lavorativo, dal momento della valutazione del fabbisogno dell'Ente alla valutazione dell'eventuale necessità formativa mirata alla figura richiesta, all'inserimento lavorativo e al relativo monitoraggio, per sostenere ogni passaggio anche attraverso la promozione delle convenzioni di cui alla legge 68/1999 .
2. 
Il Disability Manager, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 39 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nell'ambito dei processi di inserimento delle persone con disabilità, esercita le proprie funzioni nell'ambito della Giunta e del Consiglio regionale, nel rispetto dell'autonomia propria dell'organo.
3. 
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione, definisce, in linea con la direttiva del Dipartimento della funzione pubblica 24 giugno 2019, n. 1 (Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette), le funzioni specifiche del Disability Manager, nonché i criteri e i requisiti necessari alla sua individuazione, gli aspetti organizzativi e funzionali per la nomina e lo svolgimento delle mansioni correlate, facendo fronte alle esigenze della presente legge con personale dedicato.
4. 
Il Disability Manager collabora con le strutture organizzative regionali competenti nelle rispettive materie, ferme restando le relative attribuzioni individuate dalla delibera di cui al comma 3.
Art. 3. 
(Verifica della gestione)
1. 
Al fine di garantire la piena attuazione delle previsioni normative a tutela delle persone con disabilità, il Disability Manager predispone una relazione sull'attività espletata che la Giunta regionale trasmette annualmente alla competente commissione consiliare, in merito all'attività svolta.
2. 
La relazione sull'attività espletata dal Disability Manager, di cui al comma 1, descrive:
a) 
gli interventi realizzati;
b) 
i risultati raggiunti;
c) 
le forme di collaborazione instaurate con i soggetti istituzionali competenti;
d) 
le criticità emerse e le esigenze prioritarie di promozione e di tutela dei diritti delle persone con disabilità;
e) 
i possibili interventi correttivi a fronte delle eventuali criticità riscontrate.
Art. 4. 
(Registro regionale)
1. 
È istituito il Registro regionale dei Disability Manager, con funzione esclusivamente ricognitiva.
2. 
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i titoli di studio e le esperienze formative e professionali necessarie per accedervi.
Art. 5. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 6. 
(Abrogazioni)
2. 
Il comma 2 dell'articolo 94 della legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021) è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 ottobre 2023
Alberto Cirio