Legge regionale n. 20 del 19 settembre 2023  ( Versione vigente )
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia).
(B.U. 21 settembre 2023, 2° suppl. al n. 38)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia), che aggiunge la lettera d bis) al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana), la parola "
edifici
" è sostituita dalla seguente "
immobile
" e le parole "
parti di edifici legittimi
" sono sostituite dalle seguenti "
unità immobiliare
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 7/2022 , che aggiunge la lettera d bis) al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16/2018 , le parole "
, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 . Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale la legge non imponeva, per l'attività edilizia nella porzione di territorio interessata, l'acquisizione di titolo abilitativo edilizio, ancorché in presenza di disposizioni locali diverse, lo stato legittimo è desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti di archivio o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo dell'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi abilitanti interventi parziali.
" sono soppresse.
3. 
Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 7/2022 , che aggiunge la lettera d bis) al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16/2018 , è aggiunto, infine, il seguente periodo: "
Per l'accertamento dello stato legittimo degli immobili si applica l' articolo 9 bis del d.p.r. 380/2001 .
".
Art. 2. 
1. 
All' articolo 11 della legge regionale 7/2022 , che inserisce l'articolo 8 bis nella legge regionale 16/2018 , il comma 2 è abrogato.
2. 
All' articolo 11 della legge regionale 7/2022 , che inserisce l'articolo 8 bis nella legge regionale 16/2018 , la lettera a) del comma 3 è abrogata.
3. 
All' articolo 11 della legge regionale 7/2022 , che inserisce l'articolo 8 bis nella legge regionale 16/2018 , il comma 6 è sostituito dal seguente: "
6.
La delocalizzazione di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle norme di attuazione e delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici individuati dal PPR, previo parere obbligatorio e vincolante ai sensi della normativa vigente.
".
Art. 3. 
2. 
Al comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 7/2022 , al comma 3 octies, inserito all' articolo 11 della legge regionale 16/2018 , le parole "
, previa deliberazione del consiglio comunale assunta ai sensi dell' articolo 5, comma 9, del decreto-legge 70/2011 , con facoltà di attribuire una premialità sino a tre volte la dotazione non ricostruita. Il relativo titolo è rilasciato senza l'applicazione del contributo straordinario di cui all' articolo 16, comma 4, lettera d ter), del d.p.r. 380/2001 , mediante corresponsione degli oneri di urbanizzazione solo relativamente al nuovo volume edificato e con la riduzione del 90 per cento del costo di costruzione.
" sono soppresse.
Art. 5. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 7/2022 la parola "
edifici
" è sostituita dalle seguenti: "
immobili o unità immobiliari
".
2. 
Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 7/2022 dopo le parole "
titolo edilizio in sanatoria
" sono inserite le seguenti: "
ai sensi del d.p.r. 380/2001
".
Art. 6. 
1. 
Al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 7/2022 dopo le parole "
Se conseguito senza opere edilizie,
" sono inserite le seguenti: "
fatte salve le disposizioni statali in materia per gli immobili posti nelle zone territoriali omogenee A di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968,
".
Art. 7. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 7/2022 è sostituito dal seguente: "
1.
Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, comma 3, il recupero dei vani e locali interrati o seminterrati è ammesso in conformità con le previsioni del PPR.
".
Art. 8. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 7/2022 le parole "
di tutela paesaggistica o
" sono soppresse.
2. 
Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 7/2022 le parole "
alla data di approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 1. Agli immobili realizzati successivamente, le disposizioni di cui al presente capo si applicano decorsi cinque anni dall'ultimazione dei lavori.
" sono soppresse.
Art. 9. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 7/2022 , che sostituisce la lettera d) del terzo comma dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), le parole "
, con le specificazioni previste dalla normativa regionale
" sono soppresse.
Art. 10. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 7/2022 , che sostituisce il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 56/1977 , le parole "
al PPR,
" e le parole "
, nonché degli organi ministeriali secondo quanto disposto dal d.lgs. 42/2004 , con riferimento al PPR,
" sono soppresse.
Art. 11. 
1. 
L' articolo 36 della legge regionale 7/2022 , che inserisce l'articolo 17 ter nella legge regionale 56/1977 , è abrogato.
Art. 12. 
Art. 13. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 7/2022 , che sostituisce il comma 6 dell'articolo 6 bis della legge regionale 8 luglio 1999, 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"), alla fine del periodo sono aggiunte le parole: "
nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 34 bis del d.p.r. 380/2001 .
".
Art. 14. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 settembre 2023
Alberto Cirio