Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia).
(B.U. 21 settembre 2023, 2° suppl. al n. 38)
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche all'
articolo 3 della legge regionale 7/2022
)
1.
Al
comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia), che aggiunge la lettera d bis) al
comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana), la parola "
" è sostituita dalla seguente "
" e le parole "
" sono sostituite dalle seguenti "
".
edifici
immobile
parti di edifici legittimi
unità immobiliare
2.
Al
comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 7/2022 , che aggiunge la lettera d bis) al
comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16/2018 , le parole "
" sono soppresse.
, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), della
legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326 . Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale la legge non imponeva, per l'attività edilizia nella porzione di territorio interessata, l'acquisizione di titolo abilitativo edilizio, ancorché in presenza di disposizioni locali diverse, lo stato legittimo è desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti di archivio o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo dell'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi abilitanti interventi parziali.
3.
Al
comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 7/2022 , che aggiunge la lettera d bis) al
comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16/2018 , è aggiunto, infine, il seguente periodo: "
".
Per l'accertamento dello stato legittimo degli immobili si applica l'
articolo 9 bis del d.p.r. 380/2001 .
Art. 2.
(Modifiche all'
articolo 11 della legge regionale 7/2022
)
1.
All'
articolo 11 della legge regionale 7/2022 , che inserisce l'articolo 8 bis nella
legge regionale 16/2018 , il comma 2 è abrogato.
2.
All'
articolo 11 della legge regionale 7/2022 , che inserisce l'articolo 8 bis nella
legge regionale 16/2018 , la lettera a) del comma 3 è abrogata.
3.
All'
articolo 11 della legge regionale 7/2022 , che inserisce l'articolo 8 bis nella
legge regionale 16/2018 , il comma 6 è sostituito dal seguente: "
La delocalizzazione di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle norme di attuazione e delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici individuati dal PPR, previo parere obbligatorio e vincolante ai sensi della normativa vigente. ".
6.
Art. 3.
(Modifiche all'
articolo 13 della legge regionale 7/2022
)
1.
Al
comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 7/2022 , il comma 3 sexies, inserito all'
articolo 11 della legge regionale 16/2018 , è abrogato.
2.
Al
comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 7/2022 , al comma 3 octies, inserito all'
articolo 11 della legge regionale 16/2018 , le parole "
" sono soppresse.
, previa deliberazione del consiglio comunale assunta ai sensi dell'
articolo 5, comma 9, del decreto-legge 70/2011 , con facoltà di attribuire una premialità sino a tre volte la dotazione non ricostruita. Il relativo titolo è rilasciato senza l'applicazione del contributo straordinario di cui all'
articolo 16, comma 4, lettera d ter), del d.p.r. 380/2001 , mediante corresponsione degli oneri di urbanizzazione solo relativamente al nuovo volume edificato e con la riduzione del 90 per cento del costo di costruzione.
3.
Al
comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 7/2022 , il comma 3 novies, inserito all'
articolo 11 della legge regionale 16/2018 , è abrogato.
Art. 4.
(Modifiche all'
articolo 14 della legge regionale 7/2022
)
1.
Il
comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 7/2022 , che modifica il
comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 16/2018 , è abrogato.
2.
Il
comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 7/2022 , che introduce i commi 5 bis e 5 ter all'
articolo 12 della legge regionale 16/2018 , è abrogato.
Art. 5.
(Modifiche all'
articolo 16 della legge regionale 7/2022
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 7/2022 la parola "
" è sostituita dalle seguenti: "
".
edifici
immobili o unità immobiliari
2.
Al
comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 7/2022 dopo le parole "
" sono inserite le seguenti: "
".
titolo edilizio in sanatoria
ai sensi del
d.p.r. 380/2001
Art. 6.
(Modifica all'
articolo 18 della legge regionale 7/2022
)
1.
Al
comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 7/2022 dopo le parole "
" sono inserite le seguenti: "
".
Se conseguito senza opere edilizie,
fatte salve le disposizioni statali in materia per gli immobili posti nelle zone territoriali omogenee A di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968,
Art. 7.
(Modifica all'
articolo 19 della legge regionale 7/2022
)
1.
Il
comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 7/2022 è sostituito dal seguente: "
Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, comma 3, il recupero dei vani e locali interrati o seminterrati è ammesso in conformità con le previsioni del PPR. ".
1.
Art. 8.
(Modifiche all'
articolo 20 della legge regionale 7/2022
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 7/2022 le parole "
" sono soppresse.
di tutela paesaggistica o
2.
Al
comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 7/2022 le parole "
" sono soppresse.
alla data di approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 1. Agli immobili realizzati successivamente, le disposizioni di cui al presente capo si applicano decorsi cinque anni dall'ultimazione dei lavori.
Art. 9.
(Modifiche all'
articolo 21 della legge regionale 7/2022
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 7/2022 , che sostituisce la
lettera d) del terzo comma dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), le parole "
" sono soppresse.
, con le specificazioni previste dalla normativa regionale
2.
Il
comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 7/2022 , che sostituisce il
comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 56/1977 , è abrogato.
Art. 10.
(Modifica all'
articolo 34 della legge regionale 7/2022
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 7/2022 , che sostituisce il
comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 56/1977 , le parole "
" e le parole "
" sono soppresse.
al PPR,
, nonché degli organi ministeriali secondo quanto disposto dal
d.lgs. 42/2004 , con riferimento al PPR,
Art. 11.
(Abrogazione dell'
articolo 36 della legge regionale 7/2022
)
1.
L'
articolo 36 della legge regionale 7/2022 , che inserisce l'articolo 17 ter nella
legge regionale 56/1977 , è abrogato.
Art. 12.
(Abrogazione dell'
articolo 40 della legge regionale 7/2022
)
1.
L'
articolo 40 della legge regionale 7/2022 è abrogato.
Art. 13.
(Modifica all'
articolo 42 della legge regionale 7/2022
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 7/2022 , che sostituisce il
comma 6 dell'articolo 6 bis della legge regionale 8 luglio 1999, 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"), alla fine del periodo sono aggiunte le parole: "
".
nel rispetto di quanto previsto dall'
articolo 34 bis del d.p.r. 380/2001 .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 19 settembre 2023
Alberto Cirio