Norme in materia di cure sanitarie domiciliari fuori regione.
(B.U. 21 settembre 2023, 2° suppl. al n. 38)
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità e oggetto)
1.
La Regione, nell'ambito della realizzazione del sistema integrato degli interventi sanitari diretti ad assicurare alle persone in condizioni di non autosufficienza psicofisica l'erogazione delle cure domiciliari, persegue, tramite il servizio di cure sanitarie domiciliari fuori regione, le seguenti finalità:
a)
assicurare alle persone, che già ne usufruiscono nella regione di residenza, la continuità delle cure domiciliari in caso di spostamento temporaneo di domicilio in una regione diversa da quella di residenza;
b)
favorire la collaborazione e il raccordo tra i servizi e le diverse figure professionali che erogano le prestazioni domiciliari al fine di assicurare la corretta gestione della persona assistita a domicilio;
c)
promuovere la semplificazione dei procedimenti di richiesta di cure domiciliari fuori regione per gli aventi diritto che si spostano temporaneamente in una regione diversa da quella di residenza, anche attraverso l'apertura di sportelli telematici a cura della azienda sanitaria locale di residenza.
2.
Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove le intese tra le aziende sanitarie locali dirette ad assicurare la continuità delle cure domiciliari erogate fuori dalla regione di residenza, assunte con le modalità individuate dagli articoli 4 e 5.
Art. 2.
(Definizione)
1.
Ai fini della presente legge, per cure sanitarie domiciliari si intende l'insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico, erogati a domicilio, necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita così come definiti dall'
articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017
(Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'
art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
).
Art. 3.
(Destinatari)
1.
Il servizio di cure sanitarie domiciliari fuori regione è rivolto a tutti i soggetti residenti in Piemonte non autosufficienti, in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, che già ricevono prestazioni sociosanitarie al proprio domicilio, a fronte della valutazione di non autosufficienza accertata dalle apposite unità di valutazione competenti per territorio, attraverso strumenti di valutazione delle condizioni funzionali della persona ed articolate nell'ambito di un progetto di assistenza individuale, se previsto.
Art. 4.
(Modalità di estensione del servizio di cure sanitarie domiciliari fuori regione)
1.
I soggetti di cui all'articolo 3, quando si spostano temporaneamente in una regione diversa da quella di residenza, possono usufruire delle medesime prestazioni sociosanitarie che ricevono in Piemonte, previa intesa tra l'azienda sanitaria locale di residenza e l'azienda sanitaria territorialmente competente della regione ospitante, secondo le modalità di cui all'articolo 5.
Art. 5.
(Protocolli d'intesa tra le aziende sanitarie regionali)
1.
Le cure sanitarie domiciliari erogate dall'azienda sanitaria di una regione diversa da quella di residenza sono attivate con le modalità di cui al comma 2, su richiesta del soggetto interessato, attraverso l'azienda sanitaria locale di residenza e, se previsto, anche in continuità con il progetto di assistenza individuale già elaborato.
2.
L'azienda sanitaria locale di residenza del soggetto richiedente sottoscrive, entro quindici giorni dalla richiesta del soggetto interessato, un protocollo di intesa con l'azienda sanitaria territorialmente competente della regione ospitante nella quale sono definite le modalità organizzative e i tempi di presa in carico del paziente per l'erogazione delle cure sanitarie domiciliari.
3.
Il protocollo di intesa definisce, altresì, le modalità attraverso le quali l'azienda sanitaria territorialmente competente della regione ospitante provvede a rendicontare e ad addebitare i costi del servizio delle cure sanitarie domiciliari all'azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito.
4.
Le aziende sanitarie piemontesi si rendono disponibili a sottoscrivere protocolli d'intesa con le aziende sanitarie di altre regioni che richiedono cure domiciliari per i loro assistiti temporaneamente presenti sul territorio piemontese.
5.
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, informata la commissione consiliare competente, individua con proprio provvedimento:
a)
i criteri e i requisiti per l'individuazione degli aventi diritto alle prestazioni di cure domiciliari fuori regione;
b)
le modalità e i tempi di attivazione della procedura di richiesta di cure domiciliari fuori regione.
Art.6.[1]
(Norma finanziaria)
1.
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto alle spese per le cure sanitarie domiciliari erogate fuori regione, stimate in euro 200.000,00 per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025, si fa fronte mediante risorse già allocate all'interno della missione 13 (Tutela della salute), programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione 2023-2025.
Art.7.
(Dichiarazione di urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 19 settembre 2023
Alberto Cirio
Note:
[1] L'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 33 del 2023.