Disciplina dei sottosegretari e modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali) e alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale).
(B.U. 31 luglio 2023, 5° suppl. al n. 30)
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Nomina dei sottosegretari)
1.
Il Presidente della Giunta regionale nomina e revoca i sottosegretari, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (
Statuto della Regione Piemonte
), con decreto trasmesso immediatamente al Consiglio regionale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
2.
I sottosegretari sono nominati, anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere regionale.
Art. 2.
(Trattamento economico e stato giuridico dei sottosegretari)
1.
Ai sottosegretari non consiglieri spetta, dalla data di nomina e per tutta la durata dell'incarico, un trattamento economico pari a quello previsto per i consiglieri regionali dall'articolo 1.1, dall'articolo 1.3, comma 1, e dall'
articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10
(Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), nonché un'indennità di funzione mensile lorda pari ad euro 1.050,00. Alla cessazione dell'incarico ai medesimi è corrisposta un'indennità determinata con le modalità ed i criteri previsti dall'
articolo 11 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24
(Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali).
2.
Ai sottosegretari non consiglieri si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico dei consiglieri in quanto compatibili, comprese quelle sulla pubblicità dei dati di cui alla
legge regionale 29 novembre 2021, n. 28
(Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale).
3.
Il consigliere regionale nominato sottosegretario mantiene il trattamento economico previsto per i componenti del Consiglio, senza indennità aggiuntive.
4.
I sottosegretari non consiglieri, se dipendenti regionali, sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata della carica.
Art. 3.
(Modifiche all'
articolo 15 della legge regionale 23/2008
)
1.
Il
comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) è abrogato.
2.
Il
comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 23/2008 è sostituito dal seguente: "
L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili, si risolve all'atto della cessazione del mandato del Presidente della Giunta regionale ed è revocabile in qualsiasi momento su richiesta del Presidente della Giunta stessa. ".
4.
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 1.3 della
legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10
)
1.
All'articolo 1.3, comma 1, della
legge regionale 10/1972 le parole: "
" sono soppresse.
Il rimborso spese è ridotto di un terzo per i membri della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che utilizzano con continuità un'autovettura di servizio
Art. 5.
(Disposizioni finanziarie)
1.
Gli oneri derivanti dalla presente legge quantificati per l'esercizio finanziario 2024 in euro 132.200,00, trovano copertura nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi Istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, attraverso la seguente modalità:
a)
per euro 108.000,00 con le risorse già iscritte in tale missione;
b)
per euro 24.200,00 previa integrazione della stessa missione e contestuale riduzione della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).
2.
Gli oneri derivanti dalla presente legge quantificati per l'esercizio finanziario 2025 in euro 264.400,00, trovano copertura nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi Istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, attraverso la seguente modalità:
a)
per euro 108.000,00 con le risorse già iscritte in tale missione;
b)
per euro 156.400,00 previa integrazione della stessa missione e contestuale riduzione della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).
3.
Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
).
Art. 6.
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore a decorrere dall'inizio della XII legislatura e, comunque, in via subordinata all'entrata in vigore della deliberazione legislativa statutaria approvata dal Consiglio regionale il 30 maggio 2023 (Modifiche all'articolo 50 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 31 luglio 2023
Alberto Cirio