La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 1 dell'articolo 1 le parole "di bullismo e di disagio giovanile" sono sostituite dalle parole "di bullismo, di disagio giovanile e il rischio suicidario" ad opera del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 10 del 2024.
[2] All'alinea del comma 3 dell'articolo 2 dopo le parole "Il servizio è finalizzato" sono state inserite le seguenti "a contribuire, su richiesta delle istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia," e sono aggiunte, infine, le seguenti "con la possibilità di" ad opera del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 28 del 2023.
[3] Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 la parola "contribuisce" è stata sostituita dalla parola "contribuire" ad opera del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 28 del 2023.
[4] La lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 28 del 2023.
[5] Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 la parola "supporta" è stata sostituite dalla parola "supportare" ad opera del comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 28 del 2023.
[6] Nella lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 la parola "programma" è stata sostituite dalla parola "promuovere" ad opera del comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 28 del 2023.
[7] La lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 28 del 2023.
[8] La lettera f) del comma 3 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale 28 del 2023.
[9] Nel comma 4 dell'articolo 2 le parole "è previsto" sono state sostituite dalle parole "può essere previsto" e dopo le parole "istituzioni scolastiche" sono state inserite le parole "nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta" ad opera del comma 8 dell'articolo 18 della legge regionale 28 del 2023.
[10] L'alinea del comma 1 dell'articolo 3 è stato sostituito dal seguente: " Il Servizio contribuisce, d'intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia, al potenziamento delle seguenti attività:" ad opera del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 28 del 2023.
[11] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole "situazioni di emergenza" sono state aggiunte le parole "e a prevenire il rischio suicidario" ad opera del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 10 del 2024.
[12] Il comma 2 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 28 del 2023.
[13] Nel comma 3 dell'articolo 4 dopo le parole "rispetto a quelli" sono state inserite le parole "deliberati dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF", le parole "convenzionati e programmati dal" sono state sostituite dalle parole "in collaborazione con il" e le parole " educativo e " sono state soppresse. ad opera del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 28 del 2023.
[14] Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 dopo la parola "tramite" sono state inserite le parole "la possibilità di stipulare" e le parole "reti di scuole" sono state sostituite dalle parole "singole istituzioni scolastiche o reti di scuole nell'ambito della propria autonomia negoziale," ad opera del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 28 del 2023.
[15] La lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 è stata sostituita dal comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 10 del 2024.
[16] Nella lettera f) del comma 2 dell'articolo 6 le parole "personale tecnico amministrativo" sono state sostituite dalle parole "personale docente" ad opera del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 28 del 2023.