La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 1 dell'articolo 8 le parole "le associazioni accreditate e specializzate" sono state sostituite dalle parole "gli enti del terzo settore accreditati e specializzati" ad opera del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 28 del 2023.
[2] Nel comma 2 dell'articolo 8 le parole "delle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore" sono state sostituite dalle parole "degli enti del terzo settore" ad opera del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 28 del 2023.
[3] Per l'integrazione della norma finanziaria, si rimanda all'articolo 14 della l.r. 33/2023.
[4] Nel comma 1 dell'articolo 14 le parole "programma 13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria)" sono state sostituite dalle parole "programma 13.02 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LEA)" ad opera del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 28 del 2023.