Legge regionale n. 5 del 24 aprile 2023  ( Versione vigente )
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023).
(B.U. 24 aprile 2023, 5° suppl. al n. 16)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Modifiche alla legge regionale 28/1976 )
1. 
Dopo il comma 3 bis dell'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa) sono inseriti i seguenti: "
3 ter.
Quale misura straordinaria di sostegno finanziario, si dispone, relativamente agli aggiornamenti biennali con decorrenza del 30 aprile 2023, 31 ottobre 2023, 30 aprile 2024 e 31 ottobre 2024, che la percentuale di rivalutazione prevista dall'ottavo comma venga azzerata.
3 quater.
Quale misura straordinaria di sostegno finanziario, sono sospesi i versamenti relativi alla prima rata 2023, previa comunicazione alla competente struttura regionale entro il 30 giugno 2023, da parte delle cooperative edilizie a proprietà indivisa che intendono avvalersi della moratoria. La rata sospesa deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 senza oneri aggiuntivi. Limitatamente all'anno 2023, è conseguentemente sospesa l'applicazione del comma 4 alla rata in scadenza il 30 aprile 2023 alle cooperative che hanno regolarmente comunicato la modalità della sospensione entro il termine del 30 giugno.
".
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 15 bis della l.r. 28/1976 sono aggiunti i seguenti: "
1 bis.
Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3 ter, hanno efficacia limitatamente agli anni 2023 e 2024 e, una volta esauriti i loro effetti alla data del 31 dicembre 2024, sono automaticamente abrogate.
1 ter.
Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3 quater, hanno efficacia limitatamente all'anno 2023 e, una volta esauriti i loro effetti alla data del 31 ottobre 2023, sono automaticamente abrogate.
".
Art. 2. 
1. 
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1989, n. 23 (Interventi a favore dei Comuni e Consorzi dei Comuni per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola materna dell'obbligo) è sostituita dalla seguente: "
b)
tra più richiedenti è data priorità:
1.
ai Comuni e ai Consorzi dei Comuni che acquistano mezzi idonei al trasporto degli alunni con disabilità;
2.
ai servizi che ricoprono la maggiore distanza dalla residenza degli alunni alla scuola frequentata, tenuto conto dei servizi pubblici di trasporto esistenti nei Comuni interessati.
".
Art. 3. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002) è sostituito dal seguente: "
1.
Il termine di prescrizione per l'accertamento e il rimborso della tassa automobilistica è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il versamento è stato o doveva essere eseguito o la violazione è stata commessa.
".
Art. 4. 
1. 
Dopo il comma 3 bis dell'articolo 2 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) è aggiunto il seguente: "
3 ter.
A decorrere dal 1° gennaio 2023, la facoltà della periodicità quadrimestrale per i versamenti è altresì prevista per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso di noleggio a lungo termine senza conducente.
".
Art. 5. 
1. 
L' articolo 9 della legge regionale 23/2003 è sostituito dal seguente: "
Art. 9.
(Interruzione dell'obbligo di pagamento)
1.
Gli elenchi previsti dall'articolo 5, commi 44 e 45, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 , sono compilati dal sistema informativo regionale sulla base della trascrizione, nei pubblici registri, del titolo di proprietà a favore delle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei veicoli. La trascrizione nei pubblici registri, ai fini di cui al presente comma, deve essere richiesta e deve perfezionarsi entro il mese successivo a quello di pagamento della tassa automobilistica.
2.
Gli elenchi di cui al comma 1 sono compilati dalla Regione e trasmessi in via telematica alle imprese interessate per il dovuto riscontro.
3.
Contestualmente agli elenchi, il sistema informativo regionale mette a disposizione delle imprese interessate l'avviso per il pagamento del diritto fisso previsto dall' articolo 5, comma 47, del decreto-legge 953/1982 e dovuto per ciascun veicolo preso in carico. L'impresa è tenuta al pagamento del diritto fisso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso.
4.
Ai fini dell'interruzione dell'obbligo di pagamento i soggetti autorizzati o comunque abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso di noleggio senza conducente, di cui risultano proprietari, sono tenuti a variare la destinazione d'uso di tali veicoli, ai sensi dell' articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), da uso di terzi a uso proprio.
".
2. 
Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2024.
Art. 6. 
1. 
All' articolo 17, comma 3, della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011) le parole "
degli interventi del Programma casa '10.000 alloggi entro il 2012'
" sono sostituite dalle seguenti: "
degli interventi di edilizia agevolata stabiliti dalla programmazione regionale
".
Art. 7. 
(Abrogazione degli articoli 8 e 18 della legge regionale 18/2022 )
1. 
Gli articoli 8 e 18 della legge regionale 18 novembre 2022, n. 18 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024) sono abrogati.
Art. 8. 
1. 
L' articolo 23 della legge regionale 18/2022 è sostituito dal seguente: "
Art. 23.
(Norma finanziaria)
1.
Gli oneri di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 17 e 19, trovano copertura nell'ambito delle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, di cui all'articolo 22.
".
Art. 9. 
(Inserimento dell'articolo 23 bis nella legge regionale 18/2022 )
1. 
Dopo l' articolo 23 della legge regionale 18/2022 è inserito il seguente: "
Art. 23 bis.
(Norma finale)
1.
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2.
Il comma 2 dell'articolo 3 è abrogato.
".
Art. 10. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 19 gennaio 2023, n. 1 (Disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema dell'emergenza-urgenza) le parole "
per il tempo strettamente necessario
" sono sostituite dalle seguenti: "
fino al 31 dicembre 2023
".
Art. 11. 
1. 
I commi 2 e 3 dell' articolo 2 della legge regionale 1/2023 sono abrogati.
Art. 12. 
(Rifinanziamento e rimodulazione delle leggi regionali di spesa)
1. 
Ai sensi degli articoli 36 e 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e del paragrafo 7, lettere b), c) e d) dell'allegato n. 4/1, è autorizzato per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 il rifinanziamento delle leggi regionali e la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'allegato 1 alla presente legge.
2. 
Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, si fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2023-2025 nello stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 13. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 aprile 2023
Alberto Cirio