Legge regionale n. 3 del 09 marzo 2023  ( Versione vigente )
Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2022.
(B.U. 10 marzo 2023, 4° suppl. al n. 10)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

CAPO I 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA E AGRICOLTURA
Art. 1. 
1. 
All'articolo 6, al comma 7, della legge regionale 19 giugno 2018 n, 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria), dopo la parola "CA" sono inserire le seguenti: "e alle aziende faunistiche venatorie e alle aziende agrituristiche venatorie".
Art. 2. 
1. 
All' articolo 8, comma 2, della legge regionale 5/2018 le parole "
di dimensione non superiore a 600 ettari
" è soppressa.
Art. 3. 
1. 
La lettera d) del comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale 5/2018 è sostituita dalla seguente: "
d)
due rappresentanti designati congiuntamente dai comuni compresi nell'ATC o nel CA.
".
2. 
Al termine dell' articolo 11, comma 8, della legge regionale 5/2018 , dopo le parole "
spettano due rappresentanti.
" sono aggiunte le seguenti: "
Qualora pervengano più designazioni rispetto al numero di componenti previsti al comma 7, lettera d), la nomina deve ricadere tra i designati che rappresentano l'insieme dei comuni con maggiore estensione di territorio agro-silvo-pastorale del singolo ambito venatorio.
".
3. 
Il comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 5/2018 è sostituito dal seguente: "
9.
Per garantire il rispetto delle disposizioni della legge 157/1992 e mantenere l'equilibrio di rappresentanza, i componenti di cui ai commi 7 e 8 non possono avere una rappresentanza di categoria superiore al 45 per cento dei comitati di gestione. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce i criteri e le modalità di attuazione.
".
Art. 5. 
1. 
La rubrica dell' articolo 21 della legge regionale 5/2018 è sostituita dalla seguente: "
Portale faunistico-venatorio
".
2. 
Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 5/2018 è sostituito dal seguente: "
1.
La Regione utilizza il Portale faunistico-venatorio istituito nell'ambito del Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) di cui all' articolo 81 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale).
".
3. 
All' articolo 21, comma 3, della legge regionale 5/2018 , la parola "
al
" è sostituita dalla seguente: "
tramite il
".
Art. 6. 
1. 
All' articolo 28, comma 4, della legge regionale 5/2018 , dopo la parola "
dall'articolo 5.
" sono aggiunte le parole "
, e comunque mantengano i requisiti di superficie.
".
Art. 7. 
(Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 1/2019 )
1. 
Dopo l' articolo 3 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale) è inserito il seguente: "
Art. 3 bis.
(Commissione consultiva comunale per l'agricoltura)
1.
La Regione favorisce la consultazione degli enti locali.
2.
A tal fine presso ogni comune è istituita la Commissione consultiva comunale per l'agricoltura.
3.
La Regione può avvalersi delle commissioni consultive comunali nei casi stabiliti dalla normativa regionale.
4.
Il comune disciplina con proprio regolamento le modalità di composizione, di convocazione e di funzionamento della Commissione di cui al comma 2.
5.
La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.
6.
L' articolo 8 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) è abrogato.
".
Art. 8. 
(Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale 1/2019 )
1. 
Dopo l' articolo 16 della legge regionale 1/2019 è inserito il seguente: "
Art. 16 bis.
(Classificazione del territorio)
1.
Ai fini della presente legge, per la classificazione del territorio regionale si fa riferimento alla deliberazione del Consiglio regionale 12 maggio 1988, n. 826-6658.
2.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, può proporre al Consiglio regionale eventuali modifiche alla classificazione del territorio.
".
Art. 9. 
1. 
All' articolo 6, comma 1, della legge regionale 1/2019 la parola "
annuale
" è sostituita dalle seguenti: "
pluriennale, con aggiornamento previsto su base triennale, comunque non oltre i cinque anni
".
2. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2019 , è inserito il seguente: "
3 bis.
Il Programma regionale degli interventi è aggiornato in relazione alle mutate esigenze del quadro tecnico ed economico regionale, su base triennale, comunque non oltre i cinque anni, con le stesse procedure previste dal comma 1.
".
Art. 10. 
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 1/2019 è aggiunto il seguente: "
2 bis.
Nell'ambito dei servizi erogati in via diretta, la Regione tramite il Laboratorio agrochimico regionale (LAR), articolazione della struttura competente in materia fitosanitaria, gestisce l'attività di analisi dei terreni, delle matrici organiche, delle acque irrigue, dei vegetali e dei fitofarmaci. Tali servizi possono essere forniti a pagamento, secondo le modalità ed in base al tariffario approvato con deliberazione della Giunta regionale.
".
Art. 11. 
1. 
All' articolo 25, comma 3, lettera c), della legge regionale 1/2019 le parole "
compresa la vendita di pasti da asporto, anche con consegna a domicilio
" sono sostituite dalle seguenti: "
compreso il servizio di asporto o di consegna a domicilio.
".
Art. 12. 
1. 
Il comma 3 bis dell'articolo 26 della legge regionale 1/2019 è sostituito dal seguente: "
3 bis.
L'attività di somministrazione mediante il servizio di asporto o consegna a domicilio è consentita secondo i criteri e nel rispetto dei limiti previsti al comma 1, nonché nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie, di idoneità dei locali utilizzati e dei requisiti previsti in materia di somministrazione al pubblico indistinto.
".
Art. 13. 
1. 
L' articolo 83 della legge regionale 1/2019 è sostituito dal seguente: "
Art. 83.
(Sistema territoriale di riferimento)
1.
Il sistema territoriale di riferimento, utilizzato per il riscontro delle superfici dichiarate nell'ambito dell'Anagrafe di cui all'articolo 82, è costituito dall'archivio di parcelle agricole secondo quanto disposto dalle norme nazionali ed europee che disciplinano il Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA).
2.
Il SIPA di cui al comma 1 è il registro unico nazionale di tutte le superfici agricole, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 1° marzo 2021, n. 99707 (Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, recate dall' articolo 43, comma 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ).
3.
La parcella di riferimento determina la superficie massima ammissibile per ciascun regime di sostegno regionale, nazionale e dell'Unione europea, nonché per ogni dichiarazione o comunicazione, ivi compreso il piano colturale delle aziende agricole.
4.
L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - Coordinamento realizza ed aggiorna il SIPA, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica dei sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geospaziali.
5.
I titoli di conduzione dei terreni conservati nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 82, comma 3, riportano i dati del registro censuario del catasto dei terreni dell'Agenzia delle entrate.
6.
Le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione di cui al comma 5 sono utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici, con riferimento all'Infrastruttura regionale per l'informazione geografica, di cui alla legge regionale 1° dicembre 2017, n. 21 (Infrastruttura regionale per l'informazione geografica).
7.
L'estensione e la qualità dell'uso del suolo della superficie dichiarata nell'Anagrafe in forma grafica è controllata dalla intersezione delle superfici condotte, di cui al comma 6, con il SIPA.
8.
I dati grafici georiferiti, di fonte amministrativa, inerenti l'agricoltura e lo sviluppo rurale confluiscono nell'infrastruttura geografica, di cui alla legge regionale 21/2017 .
".
Art. 14. 
1. 
La lettera a) del comma 3 dell'articolo 92 della legge regionale 1/2019 è sostituita dalla seguente: "
a)
l'organizzazione del Servizio fitosanitario regionale quale emanazione del Servizio fitosanitario nazionale, ai sensi dell' articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell' articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 , per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625);
".
Art. 15. 
1. 
La lettera a) del comma 3 bis dell'articolo 95 della legge regionale 1/2019 è sostituita dalla seguente: "
a)
a un quinto della sanzione prevista in misura proporzionale, ma comunque in misura non inferiore a euro 30, qualora il ritardo non superi i sessanta giorni;
".
2. 
La lettera b) del comma 3 bis dell'articolo 95 della legge regionale 1/2019 è sostituita dalla seguente: "
b)
a un quarto della sanzione prevista in misura proporzionale, ma comunque in misura non inferiore a euro 30.
".
Art. 16. 
1. 
All' articolo 109, comma 5, della legge regionale 1/2019 le parole "
relativo all'anno 2022,
" sono sostituite dalle seguenti: "
da prevedere su base pluriennale, con aggiornamento triennale o comunque non oltre i cinque anni,
".
Art. 17. 
1. 
All' articolo 110, comma 2, della legge regionale 1/2019 le parole "
relativo all'anno 2022,
" sono sostituite dalle seguenti: "
da prevedere su base pluriennale, con aggiornamento triennale o comunque non oltre i cinque anni,
".
CAPO II 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE
Art. 18. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) è sostituito dal seguente: "
3.
Nei corsi d'acqua e nelle aree del demanio idrico fluviale e lacuale è vietata l'estrazione di materiali litoidi, fatte salve le estrazioni previste nell'ambito di interventi di difesa, manutenzione e sistemazione idraulica, finalizzate al buon regime delle acque e alla rinaturazione dei corsi d'acqua, disciplinate dalla pianificazione di bacino e dalle direttive dell'Autorità di bacino distrettuale, adottate in attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI), di cui all' articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed escluse dalle disposizioni della presente legge.
".
2. 
Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 23/2016 è sostituito dal seguente: "
4.
Gli interventi di difesa, manutenzione e sistemazione idraulica che prevedono le estrazioni di cui al comma 3 nelle aree non demaniali non sono soggetti alle disposizioni della presente legge, nelle ipotesi in cui l'intervento prevede l'espropriazione e l'acquisizione delle stesse al demanio pubblico dello Stato (Ramo idrico) ed il rilascio della concessione di estrazione di materiale litoide a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2002, n. 44-5084. Qualora tali interventi non prevedano l'espropriazione delle medesime aree, restano soggetti alle disposizioni di cui alla presente legge.
".
3. 
I commi 5 e 6 dell' articolo 1 della legge regionale 23/2016 sono abrogati.
Art. 19. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2016 è sostituito dal seguente: "
3.
Le varianti al PRAE che non incidono sui contenuti strutturali dichiarati si configurano come varianti non sostanziali e sono approvate dalla Giunta regionale. Sono comunque da ritenersi contenuti strutturali i volumi autorizzabili nel decennio di vigenza all'interno dei poli estrattivi e delle aree di ampliamento delle cave attive, al di fuori dei poli come individuati dal PRAE; l'apertura di nuove cave nei bacini, all'esterno dei poli estrattivi, presuppone sempre e comunque una variante al PRAE. Sono tuttavia da ritenersi varianti non sostanziali:
a)
quelle che, a parità di volumi autorizzabili, modificano la delimitazione dei poli estrattivi individuati nel PRAE, o delle aree di ampliamento delle cave attive al di fuori dei poli individuate dal PRAE, per non più del 10 per cento della loro estensione territoriale;
b)
quelle che si limitano a modificare la delimitazione dei bacini riportati dal PRAE;
c)
quelle che, individuando nuovi poli estrattivi o modificando la delimitazione di quelli esistenti o comunque consentendo l'apertura di nuove cave al di fuori dei poli estrattivi previsti dal PRAE, modificano i volumi autorizzabili nel decennio previsti dal PRAE per non più del 10 per cento del volume complessivamente previsto per tutti i poli di ciascun bacino a cui si riferisce la modifica;
d)
quelle esclusivamente normative finalizzate a una migliore ed efficace chiarezza attuativa e interpretativa.
".
Art. 20. 
1. 
Al termine dell' articolo 7, comma 4, della legge regionale 23/2016 è aggiunto il seguente periodo: "
Sono altresì fatti salvi gli interventi di difesa, manutenzione e sistemazione idraulica, volti a mitigare criticità idrauliche delle aste fluviali e gli interventi di rinaturazione o riqualificazione morfologica dei corsi d'acqua che comportano asportazioni di materiali litoidi, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4.
".
Art. 21. 
1. 
La lettera b) del comma 10 dell'articolo 26 della legge regionale 23/2016 è sostituita dalla seguente: "
b)
per le cave le cui imprese esercenti svolgono collateralmente, direttamente o ad opera di società controllanti, controllate, o collegate con partecipazioni non inferiori al 50 per cento, attività di recupero di rifiuti inerti, autorizzata ai sensi dell' articolo 208 del decreto legislativo 152/2006 o in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del medesimo decreto legislativo, da utilizzare in sostituzione di materie prime di cava attraverso impianti di recupero collocati a distanza non superiore a 40 chilometri in linea d'aria dall'area di cava. Il beneficio è cumulabile con quello previsto ai sensi della lettera a).
".
CAPO III 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE E MOVIMENTI MIGRATORI
Art. 22. 
1. 
Il primo comma dell'articolo 4 ter della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa) è sostituito dal seguente: "
1.
A fronte delle agevolazioni finanziarie concesse ai sensi della presente legge, le cooperative edilizie a proprietà indivisa sono tenute ad effettuare versamenti periodici con le modalità di cui all'articolo 9.
".
2. 
Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 4 ter della legge regionale 28/1976 la parola "
restituite
" è sostituita dalla seguente "
versate
" e dopo le parole "
nuove agevolazioni,
" sono inserite le seguenti "
compatibilmente alle disponibilità finanziarie della Regione,
".
Art. 23. 
1. 
All' articolo 2, comma 3, della legge regionale 20 settembre 2011, n. 17 (Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani) le parole "
all'atto della presentazione della domanda di acquisto
" sono sostituite dalle seguenti: "
prima della stipula dell'atto di vendita
".
Art. 24. 
1. 
L' articolo 3 della legge regionale 17/2011 è sostituito dal seguente: "
Art. 3.
(Modalità di presentazione della domanda)
1.
I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 possono presentare domanda di acquisto all'ente proprietario dell'alloggio entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
".
Art. 25. 
(Modifiche all'articolo 2 e abrogazione dell'allegato A della legge regionale 19/2022 )
1. 
L'allegato A alla legge regionale 1° dicembre 2022, n. 19 (Intervento economico a favore dei Comuni con alta incidenza di alloggi sociali) è abrogato.
2. 
All' articolo 2, comma 1, della legge regionale 19/2022 le parole "
come ricavabile dall'allegato A
" sono soppresse.
CAPO IV 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE
Art. 26. 
(Inserimento dell'articolo 25 bis nella legge regionale 1/2004 )
1. 
Dopo l' articolo 25 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) è inserito il seguente: "
Art. 25 bis.
(Obbligatorietà di caricamento sulla piattaforma regionale della residenzialità)
1.
Le strutture residenziali e semiresidenziali, socio-sanitarie e socio-assistenziali sono tenute ad accreditarsi sulla piattaforma regionale della residenzialità, al fine di comunicare idonee informazioni sulla situazione sanitaria delle strutture.
2.
Le aziende sanitarie e gli enti gestori competenti territorialmente devono vigilare sul corretto adempimento di tale obbligo e porre in essere le misure necessarie, affinché il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 1 sia sanzionato ai sensi dell'articolo 30.
".
Art. 27. 
1. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 1/2004 è inserito il seguente: "
6 bis.
L'inosservanza, per i servizi e le strutture accreditate di cui al comma 1, degli obblighi di caricamento sulla piattaforma regionale della residenzialità, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 750,00, fermo restando che la reiterata non ottemperanza alle prescrizioni impartite comporta la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento.
".
Art. 28. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 2 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo) è sostituito dal seguente: "
1.
Al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo e di tutelare i minori da rischi derivanti dall'utilizzo della rete internet e dei social network, la Regione promuove, anche in collaborazione con altri enti, progetti volti a coordinare le iniziative formativa sull'uso consapevole della rete e dei social network e ad uniformare le relative modalità di valutazione, nonché l'istituzione della patente di smartphone per l'uso consapevole del web e dei social network, rilasciata a seguito di apposito percorso formativo.
".
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2018 è aggiunto il seguente: "
2 bis.
Nella deliberazione di cui al comma 2 sono, altresì, contenute le linee guida per il conseguimento della patente di cui al comma 1, che definiscono in particolare:
a)
i destinatari;
b)
le modalità e gli standard formativi per il rilascio;
c)
le modalità di accesso alla certificazione delle competenze;
d)
i diversi livelli di certificazione previsti.
".
CAPO V 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI INTELLETTUALI
Art. 29. 
1. 
L' articolo 5 della legge regionale 10 ottobre 2011, n. 19 (Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali ordinistiche) è sostituito dal seguente: "
Art. 5.
(Formazione ed aggiornamento professionale)
1.
La Regione promuove le attività di formazione ed aggiornamento professionale svolte dalla confederazione sindacale datoriale e dalle sue associazioni sindacali datoriali aderenti, dagli ordini e dai collegi professionali.
".
Art. 30. 
1. 
All' articolo 6, comma 1, della legge regionale 19/2011 , dopo la parola "
partecipato
" sono inserite le seguenti: "
dalla confederazione sindacale e dalle sue associazioni sindacali datoriali aderenti,
".
2. 
All' articolo 6, comma 2, della legge regionale 19/2011 , dopo le parole "
collegio professionale
" sono inserite le seguenti: "
e dei dipendenti e dei praticanti degli studi professionali,
".
3. 
All' articolo 6, comma 2, lettera a), della legge regionale 19/2011 , le parole "
dagli ordini e collegi professionali
" sono sostituite dalle seguenti: "
dai soggetti di cui all'articolo 5
".
CAPO VI 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCO D'AZZARDO
Art. 31. 
1. 
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico 'GAP') è sostituita dalla seguente: "
d)
disciplina, con deliberazione della Giunta regionale, i corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico stabilendo le modalità di svolgimento e il personale tenuto a frequentarli. I costi per i corsi di formazione degli esercenti e dei lavoratori dipendenti sono a carico dei datori di lavoro e devono essere svolti in orario lavorativo.
".
Art. 32. 
1. 
All' articolo 7, comma 2, della legge regionale 19/2021 , dopo le parole " articolo 110, comma 7, lettera c bis) del regio decreto 773/1931 " è inserita la seguente: "
, ad esclusione degli apparecchi di cui alla medesima lettera c bis) che non distribuiscono tagliandi e di cui lettera c ter) del medesimo comma che riproducono esclusivamente audio o video o che sono privi di interazione con il giocatore
".
Art. 33. 
1. 
La lettera e) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 19/2021 è sostituita dalla seguente: "
e)
due rappresentanti di enti del terzo settore che si occupano di dipendenze;
".
CAPO VII 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORESTE, GOVERNO DEL TERRITORIO, RIFIUTI, ELETTROMAGNETISMO, ENERGIA, AMBIENTE E DEMANIO IDRICO
Sezione I 
Foreste
Art. 34. 
1. 
L' articolo 7 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) è sostituito dal seguente: "
Art. 7.
(Viabilità forestale e silvo-pastorale)
1.
La viabilità forestale e silvo-pastorale è definita dall' articolo 3, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e di filiere forestali) e persegue gli scopi indicati nell'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto.
2.
Le tipologie e le caratteristiche tecnico costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale e delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale sono disciplinate dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvopastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale) e nel rispetto delle indicazioni contenute nel regolamento forestale di cui all'articolo 13.
".
Art. 35. 
1. 
L' articolo 8 della legge regionale 4/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 8.
(Programmazione e pianificazione forestale).
1.
La programmazione forestale è sviluppata in coerenza con la Strategia forestale europea e nazionale in conformità al decreto legislativo 34/2018 , declinandola secondo le finalità di cui all'articolo 2. La pianificazione è rivolta prioritariamente all'individuazione delle modalità gestionali e delle azioni di valorizzazione, tutela e ricostituzione degli ecosistemi forestali. La programmazione e la pianificazione hanno come presupposto la conoscenza delle risorse del territorio in rapporto ai fattori ambientali, sociali ed economici.
2.
Le foreste sono oggetto di programmazione e pianificazione articolata sui seguenti livelli:
a)
regionale, mediante il programma forestale regionale (PFR);
b)
territoriale, mediante il piano forestale d'indirizzo territoriale (PFIT);
c)
aziendale, mediante il piano di gestione forestale (PGF) o strumento equivalente.
3.
La Giunta regionale con proprio provvedimento approva le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PFIT, dei PGF e degli strumenti equivalenti, conformemente ai criteri minimi definiti dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale), di cui all' articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 34/2018 .
4.
Le indicazioni tecnico-metodologiche di cui al comma 3 prevedono, in presenza di PFIT approvati, procedure semplificate per il PGF e gli strumenti equivalenti, coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi indicati nei PFIT medesimi.
".
Art. 36. 
1. 
L' articolo 9 della legge regionale 4/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 9.
(Programma forestale regionale)
1.
Il PFR rappresenta il quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 2 e in armonia con la legislazione nazionale e dell'Unione europea nonché con la strategia forestale nazionale prevista dall' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 34/2018 , le strategie, gli obiettivi, le priorità da perseguire nel periodo della sua validità, nonché le risorse necessarie e le relative fonti di finanziamento.
2.
Costituiscono parte essenziale del PFR:
a)
il quadro conoscitivo, corredato dall'inventario e dalla cartografia tematica delle foreste e delle relative infrastrutture;
b)
le linee guida di politica per le foreste, ivi inclusi i settori prioritari di intervento e finanziamento;
c)
l'individuazione delle aree forestali di riferimento per la pianificazione forestale di indirizzo territoriale;
d)
le metodologie di verifica e valutazione dei risultati delle strategie adottate.
3.
Il PFR è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare.
4.
Il PFR ha validità decennale e può essere sottoposto a modifiche e integrazioni prima della sua scadenza con le modalità di cui al comma 3.
".
Art. 37. 
1. 
L' articolo 10 della legge regionale 4/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 10.
(Piano forestale d'indirizzo territoriale)
1.
Il PFIT, come definito all'articolo 6, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 34/2018 , è redatto, per ciascuna area forestale individuata a norma dell'articolo 9, comma 2, lettera c), in attuazione delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale), su iniziativa regionale in conformità con il PFR e con le indicazioni tecnico-metodologiche di cui all'articolo 8, comma 3 ed approvato dalla Giunta regionale.
2.
Il PFIT non ha scadenza ed è aggiornato almeno ogni quindici anni.
3.
L''elaborazione del PFIT è coordinata dall'Ufficio di Piano di cui al comma 4, il quale esprime gli indirizzi di pianificazione, garantendo la partecipazione delle amministrazioni interessate anche in forma associata e promuovendo la consultazione dei portatori d'interesse e dei cittadini.
4.
L'Ufficio di Piano è presieduto dalla Regione; per i PFIT relativi al territorio della Città metropolitana di Torino e della Provincia del Verbano Cusio Ossola, l'Ufficio di Piano è presieduto dai rispettivi enti territoriali di riferimento.
5.
La Giunta regionale definisce, nel quadro delle indicazioni tecnico-metodologiche di cui all'articolo 8, comma 3, i criteri di composizione e le modalità di funzionamento dell'Ufficio di Piano, garantendo la rappresentatività in ragione della competenza territoriale relativa all'area forestale.
".
Art. 38. 
1. 
L' articolo 11 della legge regionale 4/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 11.
(Piano di gestione forestale e strumento equivalente)
1.
Il PGF e lo strumento equivalente di cui all' articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 34/2018 nonché agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale), sono redatti su iniziativa del proprietario o del soggetto gestore, sulla base delle indicazioni tecnico-metodologiche di cui all'articolo 8, comma 3, e in conformità alle previsioni del PFIT per l'area forestale di riferimento.
2.
La Regione e, per il territorio del Verbano Cusio Ossola, la Provincia possono redigere un PGF o uno strumento equivalente nei casi previsti dall'articolo 17, comma 2, e laddove previsto dal PFIT, con particolare riguardo agli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 , relativa all'azione comunitaria in materia di acque e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 , relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
3.
Il PGF e lo strumento equivalente sono trasmessi alla Giunta regionale o, per il territorio del Verbano Cusio Ossola, alla Provincia, che li approva con le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 13 e previa verifica della loro conformità ai contenuti di cui al comma 1. Qualora debbano essere acquisiti ulteriori atti di assenso, si applica l'istituto della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
4.
L'approvazione del PGF e dello strumento equivalente costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali previsti dallo stesso. La realizzazione di tali interventi è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).
5.
Il PGF e lo strumento equivalente hanno una validità da un minimo di dieci ad un massimo di venti anni, in relazione ai contenuti tecnici e ai tempi necessari all'esecuzione degli interventi programmati. L'atto che li approva ne individua la scadenza.
".
Art. 39. 
1. 
L' articolo 12 della legge regionale 4/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 12.
(Pianificazione silvo-pastorale nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000)
1.
La gestione delle superfici silvo-pastorali nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000, di cui alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), è normata nell'ambito dei relativi strumenti di pianificazione.
2.
I PFIT recepiscono gli strumenti di pianificazione riferiti alle aree protette e ai siti della rete Natura 2000 ricadenti nel proprio territorio.
3.
I PGF e gli strumenti equivalenti che interessano, in tutto o in parte, aree protette o siti della rete Natura 2000, ne recepiscono gli strumenti specifici di gestione. In assenza di idonei strumenti di gestione silvo-pastorale, i PGF e gli strumenti equivalenti assicurano la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie o delle specie di interesse comunitario ivi presenti.
4.
In assenza di idonei strumenti di pianificazione con valenza silvo-pastorale specifici per le aree di cui al comma 1, i soggetti gestori possono predisporre uno specifico PGF o strumento equivalente.
5.
I PGF o gli strumenti equivalenti possono costituire stralcio del piano di gestione del sito della rete Natura 2000, di cui all' articolo 42 della l.r. 19/2009 , o del piano naturalistico dell'area protetta, di cui all' articolo 27 della l.r. 19/2009 , se specificatamente redatti con gli approfondimenti necessari volti alla tutela e conservazione degli habitat e delle specie presenti.
6.
I PFIT e i PGF o gli strumenti equivalenti che interessano, in tutto o in parte, siti della rete Natura 2000 sono soggetti a valutazione di incidenza ai sensi dell' articolo 44 della l.r 19/2009 .
".
Art. 40. 
1. 
La lettera l) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 4/2009 è sostituita dalla seguente: "
l)
dettaglia le tipologie e le caratteristiche tecnico costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale e definisce la documentazione progettuale minima per la sua realizzazione;
".
Art. 42. 
1. 
All' articolo 19, comma 7, lettera d quater), della legge regionale 4/2009 , le parole "
entro i 25 metri
" sono sostituite dalle seguenti: "
entro i 50 metri
".
Art. 43. 
1. 
All' articolo 20, comma 2, lettera a), della legge regionale 4/2009 , le parole "
piani forestali aziendali
" sono sostituite dalle seguenti: "
PGF o strumenti equivalenti
".
Art. 44. 
1. 
Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 4/2009 è aggiunta la seguente: "
b bis)
un rappresentante della Provincia del Verbano Cusio Ossola.
".
Art. 45. 
(Disposizione transitoria in riferimento alla legge regionale 4/2009 )
1. 
Fino all'approvazione del provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PFIT, dei PGF e degli strumenti equivalenti di cui all' articolo 8, comma 3, della legge regionale 4/2009 , come sostituito dall'articolo 35 della presente legge, per la redazione del Piano di gestione forestale si applicano le disposizioni di cui all' articolo 11, comma 2, della legge regionale 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della presente legge.
Sezione II 
Governo del territorio
Art. 46. 
1. 
Dopo il comma 1 quater dell'articolo 52 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) è inserito il seguente: "
1 quater 1
In attuazione di quanto previsto all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter, e comma 4 bis del d.p.r 380/2001 , la valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga, come calcolato secondo i parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, è ridotto allo 0,50 per gli interventi di ampliamento, ai sensi dell' articolo 8 del d.p.r. 160/2010 , di superfici fondiarie già individuate cartograficamente dal PRGC quali aree destinate alle attività produttive, industriali, artigianali, turistico-ricettive, o superfici agricole non produttive, adeguatamente servite dalle opere di urbanizzazione primaria, in lotti contermini o nelle immediate vicinanze alla medesima superficie volte a consolidare un'attività esistente e insediata da almeno tre anni e a condizione che l'ampliamento sia nella misura massima del 100 per cento delle quantità esistenti al 31 dicembre 2021 e l'attività sia esistente e insediata da almeno tre anni.
".
Art. 47. 
1. 
All' articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 (Sostegno finanziario ai Comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica) le parole "
spesa, comprensiva di oneri, calcolata nei preventivi di parcella, redatti da professionisti incaricati, muniti di positivo parere di congruità dei rispettivi ordini professionali, oppure, della dichiarazione del comune relativa al mancato rilascio del citato parere
" sono sostituite dalle seguenti: "
spesa, comprensiva di oneri, indicata nell'atto amministrativo di cui all'articolo 3, comma 4
".
Art. 48. 
1. 
Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 24/1996 è sostituito dal seguente: "
4.
Le domande devono essere corredate, a pena di inammissibilità, da un atto amministrativo in cui si precisa la tipologia di variante da adottare e la relativa spesa da sostenere, ripartita per ogni finanziamento richiesto e la dichiarazione che acclari l'appartenenza o meno ad un'unione e, in caso di appartenenza, se sia stata conferita ad un'unione la funzione urbanistica.
".
2. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 24/1996 è aggiunto il seguente: "
4 bis.
Ai fini della determinazione del saldo, che si eroga dopo l'approvazione della variante, i comuni devono inviare l'atto amministrativo di incarico ai professionisti.
".
Art. 49. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24/1996 è sostituito dal seguente: "
1.
I contributi di cui all'articolo 1 sono revocati decorso il termine di dieci anni dalla data della determinazione di concessione del contributo senza che la variante sia stata approvata.
".
Art. 50. 
1. 
All' articolo 12, comma 5, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'), dopo la parola "
uniformate
" sono aggiunte le seguenti: "
; tale adeguamento può avvenire anche con variante strutturale.
".
Art. 51. 
(Sostituzione degli allegati B e C della legge regionale 19/2009 )
1. 
Gli allegati B e C della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) sono sostituiti dall'allegato A alla presente legge.
Art. 52. 
1. 
L' articolo 69 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19) è abrogato.
Art. 53. 
(Inserimento dell'articolo 76 quinquies nella legge regionale 13/2020 )
1. 
Dopo l' articolo 76 quater della legge regionale 13/2020 è inserito il seguente: "
Art. 76 quinquies.
(Semplificazione della formazione dei provvedimenti normativi, degli strumenti di pianificazione regionale, provinciale, della Città metropolitana di Torino, dei piani d'area delle aree protette e dei piani settoriali)
1.
Il parere, di competenza della Commissione tecnica urbanistica di cui all' articolo 76 della l.r. 56/1977 , previsto dall' articolo 77, comma 1, lettera a), della l.r. 56/1977 non è dovuto.
2.
I pareri previsti dall' articolo 77 bis della l.r. 56/1977 e dall' articolo 26 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), da rendersi in seduta congiunta dalla Commissione tecnica urbanistica e dalla Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, di cui agli articoli 76 e 91 bis della l.r. 56/1977 , relativamente agli strumenti di pianificazione regionale, provinciale, della Città metropolitana di Torino, dei piani d'area delle aree protette e dei piani di settore aventi valenza territoriale, non sono dovuti; l'istruttoria regionale si conclude con il parere congiunto predisposto dalle strutture competenti per materia nell'ambito dei procedimenti di formazione dei piani stessi, i cui termini sono ridotti di trenta giorni.
".
Sezione III 
Rifiuti
Art. 54. 
1. 
All' articolo 7, comma 4, lettera a), della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7), dopo le parole "
all'individuazione e alla realizzazione,
" è inserita la seguente parola: "
solo
".
2. 
All' articolo 7, comma 4, lettera c), della legge regionale 1/2018 , dopo le parole " " sono aggiunte le seguenti: "
, ad eccezione di quelle per cui i consorzi di area vasta hanno già provveduto ad affidare la chiusura e la gestione post mortem, in coerenza con la disciplina vigente con appositi contratti e intendono proseguire nella gestione dei medesimi
".
Art. 55. 
1. 
All' articolo 10, comma 5, lettera a), della legge regionale 1/2018 , la parola "
sentiti
" è sostituita con le seguenti "
in accordo con
" e dopo le parole "
sub ambiti di area vasta
" sono aggiunte le seguenti "
anche tenendo conto della programmazione tecnico-economico vigente, fino alla scadenza dei contratti in corso.
".
Art. 56. 
1. 
Dopo il comma 9 dell'articolo 33 della legge regionale 1/2018 , è inserito il seguente: "
9 bis.
I consorzi di area vasta che nell'anno 2021 hanno raggiunto gli obiettivi nazionali in materia di raccolta differenziata o l'obiettivo regionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b bis), nonché hanno conseguito il soddisfacimento del fabbisogno di trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante, possono proseguire nella gestione dei contratti in essere fino alla loro naturale scadenza, dandone opportuna rendicontazione alla conferenza d'ambito.
".
Sezione IV 
Elettromagnetismo
Art. 57. 
1. 
All' articolo 13, comma 1, della legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), dopo le parole: "
certificano all'amministrazione comunale
" sono inserite le seguenti "
e all'ARPA Piemonte
" e le parole "
nell'autorizzazione
" sono sostituite dalle seguenti "
nell'ambito delle procedure previste dal decreto legislativo 259/2003 per l'installazione, l'attivazione e la modifica degli impianti
".
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 19/2004 è aggiunto il seguente: "
2 bis.
I gestori degli impianti radioelettrici soggetti alle procedure per l'installazione, l'attivazione e la modifica previste dal decreto legislativo 259/2003 , trasmettono all'ARPA Piemonte, entro quindici giorni dall'avvenuta modifica, una dichiarazione che attesti le variazioni dei parametri radioelettrici, definiti con provvedimento della Giunta regionale, che non hanno comportato variazioni del campo elettromagnetico.
".
Art. 58. 
1. 
All' articolo 16, comma 1, della legge regionale 19/2004 le parole "
disposizioni di cui
" sono sostituite dalle seguenti "
sanzioni previste
" e le parole "
Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all' articolo 4, comma 2, della l. 36/2001 , l'irrogazione delle sanzioni spetta alle amministrazioni preposte al rilascio delle autorizzazioni, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA.
" sono soppresse.
2. 
All' articolo 16, comma 2, della legge regionale 19/2004 le parole "
all'articolo 7, comma 1, lettera d)
" sono sostituite dalle seguenti " " e le parole "
Le suddette sanzioni sono irrogate dall'amministrazione competente a rilasciare l'atto autorizzatorio e da essa introitate.
" sono soppresse.
3. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 19/2004 è inserito il seguente: "
2 bis.
Chiunque installa o modifica un impianto senza aver ottemperato alle ulteriori procedure previste dagli articoli 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 259/2003 per l'installazione, l'attivazione e la modifica degli impianti radioelettrici è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da mille euro a diecimila euro e alla disattivazione dell'impianto con le modalità previste dall'articolo 8, comma 4.
".
4. 
All' articolo 16, comma 3, della legge regionale 19/2004 la parola "
duemila
" è sostituita dalla seguente "
cinquecento
" e le parole "
irrogata ed introitata dal comune
" sono soppresse.
5. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 19/2004 è inserito il seguente: "
3 bis.
La mancata presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 2 bis, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a millecinquecento euro
".
6. 
All' articolo 16, comma 4, della legge regionale 19/2004 le parole "
irrogata ed introitata dal comune sulla base delle comunicazioni dell'ARPA,
" sono soppresse.
7. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 19/2004 è aggiunto il seguente: "
4 bis.
L'irrogazione e l'introito delle sanzioni di cui al presente articolo spetta all'amministrazione competente in relazione ai procedimenti per la realizzazione dell'intervento, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
".
Sezione V 
Energia
Art. 59. 
(Disposizioni in merito alla costruzione ed esercizio degli impianti fotovoltaici
1. 
Ai sensi dell' articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti fotovoltaici, la soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto è estesa ad 1 MW elettrico.
2. 
Nei casi in cui siano previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal comune, non già allegate alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirle d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ovvero rimanda all'autorizzazione unica di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 28/2011 .
Art. 60. 
(Disposizioni in materia di infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione non facenti parte della Rete elettrica di trasmissione nazionale e abrogazione della legge regionale 23/1984 )
1. 
La legge regionale 26 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt) è abrogata.
2. 
Dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, adottate con il decreto 20 ottobre 2022 del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura.
3. 
Prima del rilascio dell'autorizzazione unica regionale, di cui al paragrafo 2 delle Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione, adottate con il decreto di cui al comma 2, sono corrisposti diritti di istruttoria nella misura da definirsi con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto della complessità del procedimento
Sezione VI 
Ambiente
Art. 61. 
1. 
Il quinto comma dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) è sostituito dal seguente: "
5.
E' vietato parcheggiare nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati allo sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatti salvi i casi di manifestazioni autorizzate e solo per la durata delle stesse e nei limiti e con le modalità previsti dall'autorizzazione medesima.
".
Sezione VII 
Demanio idrico
Art. 62. 
1. 
All' articolo 1, comma 2, lettera e), della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004), dopo la parola "
effettuati
" sono aggiunte le seguenti: "
; nel caso di occupazione, anche in subalveo o in proiezione, di un'area demaniale con manufatti e attraversamenti, la durata della concessione può essere estesa fino a trent'anni.
".
CAPO VIII 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Art. 63. 
(Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge regionale 24/1995 )
1. 
Dopo l' articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada) è inserito il seguente: "
Art. 1 bis.
(Stazionamento mezzi)
1.
Gli operatori svolgono il servizio taxi nel comune che ha rilasciato la licenza o nel relativo ambito individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e stazionano nelle apposite aree pubbliche a loro destinate.
2.
Nei comuni ove si esercita il servizio taxi, i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa.
3.
I servizi di noleggio iniziano e terminano presso la rimessa sita nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione e i conducenti possono, in caso di prenotazioni multiple, sostare all'interno delle ulteriori rimesse di cui dispongono nel relativo ambito individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
4.
Ai fini della presente legge, con il termine rimessa si intende un'area esclusivamente destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra dei veicoli utilizzati per il servizio di noleggio con conducente.
5.
Il titolare di una o più autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente è tenuto a comunicare ai comuni che le hanno rilasciate l'ubicazione delle rimesse di cui dispongono nel relativo ambito individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
".
Art. 64. 
1. 
All' articolo 3, comma 1, della legge regionale 24/1995 prima delle parole "
Le Province
" è inserito il seguente periodo "
Gli ambiti di svolgimento dei servizi di trasporto pubblico non di linea su strada corrispondono al territorio delle province, salvo quanto disposto dal comma 7
" e dopo la parola "
territoriali
" sono inserite le seguenti "
omogenee per i servizi di taxi e di noleggio con conducente
".
Art. 65. 
(Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge regionale 24/1995 )
1. 
Dopo l' articolo 14 della legge regionale 24/1995 è inserito il seguente: "
Art. 14 bis.
(Monitoraggio di licenze e autorizzazioni)
1.
La Regione provvede a raccogliere, monitorare e aggiornare periodicamente i dati relativi alle licenze e autorizzazioni in capo agli operatori dei servizi di trasporto pubblico non di linea su strada attraverso l'Osservatorio regionale della mobilità di cui all' articolo 13 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ).
2.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a definire le modalità ed i tempi con cui l'Osservatorio regionale della mobilità effettua la raccolta, il monitoraggio e l'aggiornamento periodico dei dati di cui al comma 1.
".
Art. 66. 
(Inserimento dell'articolo 14 ter nella legge regionale 24/1995 )
1. 
Dopo l' articolo 14 bis della legge regionale 24/1995 è inserito il seguente: "
Art. 14 ter.
(Promozione dei servizi)
1.
Al fine di promuovere i servizi di trasporto pubblico non di linea su strada presenti sul territorio è consentito agli operatori di utilizzare esclusivamente i contrassegni identificativi della categoria di appartenenza.
2.
L'inosservanza di quanto disposto al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria di euro 300,00.
".
Art. 67. 
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 98 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ''Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) è aggiunto il seguente: "
3 bis.
Le funzioni amministrative di cui al comma 3 e quelle di cui all'articolo 96, comma 1, lettera o), sono attribuite ai comuni sul cui territorio insistono gli impianti a fune che non siano ubicati nel territorio di comuni montani o facenti parte di unioni montane.
".
Art. 68. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 ) è sostituito dal seguente: "
2.
L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata nell'ambito del procedimento autorizzativo attivato presso gli sportelli SUAP ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell' articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ).
".
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 31/2006 è inserito il seguente: "
2 bis.
L'autorizzazione di cui al comma 2 è vincolata all'acquisizione del nulla osta in ordine alla sicurezza ferroviaria espresso dal gestore dell'infrastruttura ai sensi del decreto ministeriale 5 agosto 2016 per la ferrovia del Canavese e Novara-Turbigo e ai sensi del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 (Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie) e del decreto ministeriale 2 agosto 2019, n. 347 per la ferrovia Torino-Ceres.
".
Art. 69. 
1. 
All' articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale 31/2006 , dopo le parole "
passaggi a livello
" sono aggiunte le seguenti: "
qualora previste negli atti di programmazione regionale
".
Art. 71. 
1. 
All' articolo 50, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), dopo le parole "
nonché il personale
" sono soppresse le seguenti "
in divisa
".
Art. 72. 
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni') è aggiunto il seguente: "
4 bis.
Sono delegate alle province le funzioni amministrative, previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture 26 gennaio 2011, n. 17 (Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola) e dall'articolo 123, commi 11 ter e 11 quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in merito ai corsi di formazione per insegnanti e istruttori svolti dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica.
".
Art. 73. 
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 23/2015 è inserito il seguente: "
3 bis.
Sono, altresì, delegate in materia di autoscuole e di centri di istruzione automobilistica, le funzioni di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture n. 17/2011 e di cui all'articolo 123, commi 11 ter e 11 quater, del decreto legislativo 285/1992 , relativamente allo svolgimento dei corsi di formazione per insegnanti e istruttori.
".
CAPO IX 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'
Art. 75. 
1. 
All' articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 maggio 2021, n. 11 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità) la parola "
cento
" è sostituita dalla seguente: "
cinquanta
".
Art. 76. 
1. 
All' articolo 3, comma 1, della legge regionale 11/2021 dopo la parola "
imprese
" sono inserite le seguenti: "
di cui all'articolo 2, comma 1
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 11/2021 è sostituito dal seguente: "
2.
Al fine di dare evidenza a tale Certificazione viene istituito il Registro regionale delle imprese certificate in materia retributiva di genere e di pari opportunità di lavoro costituito dalle imprese pubbliche e private, operanti sul territorio regionale e con meno di cinquanta dipendenti in possesso della Certificazione nazionale sopra richiamata.
".
CAPO X 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI
Art. 77. 
1. 
Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici) è aggiunta la seguente: "
d bis)
rilascio, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e), dell'autorizzazione al trasferimento di diritti di uso civico e permuta aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 bis, 8 ter e 8 quater, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi).
".
Art. 78. 
1. 
La lettera e) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 29/2009 è sostituita dalla seguente: "
e)
la documentazione necessaria al rilascio dei provvedimenti di cui agli articoli 4 e 6;
".
Art. 79. 
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 29/2009 è inserito il seguente: "
3 bis.
Qualora la conciliazione sia promossa da soggetti economici che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica indispensabili a garantire il mantenimento delle comunità locali nei comuni montani, l'abbattimento previsto al comma 2 è aumentato al 90 per cento.
".
CAPO XI 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO
Art. 80. 
1. 
Dopo il comma 03 dell'articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ) è inserito il seguente: "
04.
L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica:
a)
è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative;
b)
è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 10 bis e 10 ter e del requisito della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale degli operatori.
".
Art. 81. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 28/1999 è sostituito dal seguente: "
1.
La Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali e sentite le organizzazioni regionali più rappresentative del commercio, dei consumatori e dei produttori agricoli, stabilisce i criteri e le disposizioni per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore, con particolare riferimento:
a)
all'istituzione e alla modifica dei mercati e delle altre forme di commercio su area pubblica;
b)
agli orari di esercizio dell'attività;
c)
ai procedimenti relativi ai titoli abilitativi previsti per l'esercizio del commercio su area pubblica;
d)
al rilascio delle concessioni di posteggio;
e)
alle modalità di partecipazione dei produttori agricoli al commercio su area pubblica;
f)
alla verifica della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale degli operatori.
".
Art. 82. 
(Inserimento dell'articolo 11.1 nella legge regionale 28/1999 )
1. 
Dopo l' articolo 11 della legge regionale 28/1999 è inserito il seguente: "
Art. 11.
1. (Regolarità delle imprese del commercio su area pubblica)
1.
Agli effetti del requisito della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale, previsto, per l'esercizio dell'attività, dall'articolo 10, comma 04, l'operatore deve essere in possesso della carta di esercizio e dell'attestazione annuale di regolarità, secondo quanto previsto dalle disposizioni seguenti.
2.
La carta di esercizio è un documento sottoscritto dall'operatore, contenente i suoi dati identificativi, oltre a quelli dell'impresa e i dati relativi ai titoli abilitativi utilizzati per lo svolgimento dell'attività, secondo i criteri e le disposizioni previsti dalla Giunta regionale.
3.
Gli eventuali sostituti nell'esercizio dell'attività devono essere indicati nella carta di esercizio o comunque possedere la documentazione relativa al presupposto giuridico della sostituzione ed esercitano l'attività muniti di carta di esercizio e attestazione annuale dell'impresa per cui operano, secondo i criteri e le disposizioni previsti dalla Giunta regionale.
4.
La carta di esercizio risponde alla finalità di agevolare le operazioni di controllo dell'attività e non sostituisce i titoli abilitativi ivi indicati, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
5.
La carta di esercizio deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
6.
I comuni, secondo quanto previsto dal comma 8, verificano annualmente l'assolvimento, da parte delle imprese del commercio su area pubblica, degli obblighi amministrativi, previdenziali, assistenziali e fiscali, e rilasciano, a tale fine, attestazione annuale di regolarità, sulla base dei criteri e delle disposizioni previsti dalla Giunta regionale.
7.
L'attestazione di regolarità è conservata dall'operatore insieme alla carta di esercizio nel corso dello svolgimento dell'attività e deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
8.
Si considerano regolari, ai fini del rilascio dell'attestazione, le imprese che abbiano assolto ai seguenti adempimenti:
a)
iscrizione, quale impresa attiva, al registro delle imprese presso la CCIAA, in relazione agli obblighi amministrativi;
b)
iscrizione all'INPS e all'INAIL, qualora dovuta, in relazione agli obblighi previdenziali e assistenziali;
c)
trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi dell'impresa riferita all'ultimo anno utile, in relazione agli obblighi fiscali.
9.
Le disposizioni che precedono si applicano anche ai produttori agricoli di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 ).
".
Art. 83. 
(Inserimento dell'articolo 11.2 nella legge regionale 28/1999 )
1. 
Dopo l'articolo 11.1 della legge regionale 28/1999 è inserito il seguente: "
Art. 11.
2. (Disposizioni per i soggetti provenienti da fuori regione)
1.
Le disposizioni relative alla verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica si applicano anche agli operatori provenienti da fuori regione, secondo i criteri e le disposizioni previsti dalla Giunta regionale.
2.
Le imprese comunitarie esercitano l'attività di commercio su area pubblica, dando prova della propria regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
".
Art. 84. 
(Inserimento dell'articolo 11.3 nella legge regionale 28/1999 )
1. 
Dopo l'articolo 11.2 della legge regionale 28/1999 è inserito il seguente: "
Art. 11.
3. (Sanzioni)
1.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 e, in caso di reiterazione, con la revoca del titolo, l'operatore che non esibisce la carta di esercizio e la relativa attestazione annuale, non avendo adempiuto anche ad uno solo degli adempimenti previsti dall'articolo 11.1, comma 8.
2.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 2.000,00 l'operatore che non esibisce la carta di esercizio o l'attestazione annuale, pur avendo adempiuto a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 11.1, comma 8.
3.
E' punito con la sanzione amministrativa di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 e, in caso di reiterazione, con la revoca del titolo:
a)
l'operatore in possesso di una carta di esercizio contenente informazioni non veritiere;
b)
l'operatore in possesso di una carta di esercizio carente delle informazioni relative all'iscrizione alla CCIAA o all'INPS o all'INAIL, non avendo assolto ai relativi adempimenti.
4.
La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
5.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150,00 a euro 1.500,00 l'operatore in possesso di una carta di esercizio carente delle informazioni relative all'iscrizione alla CCIAA o all'INPS, o all'INAIL pur avendo assolto ai relativi adempimenti.
6.
Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 1.000,00 nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio, secondo i criteri e le disposizioni previsti dalla Giunta regionale.
7.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 3.000,00 e con il divieto immediato di prosecuzione dell'attività, il sostituto nell'esercizio dell'attività che non esibisce, a richiesta degli organi di vigilanza, il titolo di presupposto alla sostituzione, secondo i criteri e le disposizioni previsti dalla Giunta regionale.
8.
Il comune che accerta la violazione è competente a ricevere il rapporto di cui all' articolo 17 della legge 689/1981 , ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitarne i proventi.
9.
Lo stesso comune provvede, nei casi previsti dalla legge, alla revoca del titolo abilitativo, o alla trasmissione degli atti al comune di rilascio, competente alla revoca.
10.
Nel caso in cui la violazione sia imputabile ad un soggetto proveniente da fuori regione che esercita l'attività in Piemonte con un titolo rilasciato da un'altra regione, il comune piemontese che accerta la violazione applica le sanzioni, con esclusione della revoca, e dispone il divieto immediato di prosecuzione dell'attività. Della stessa violazione il comune dà notizia al comune di fuori regione competente in merito al titolo abilitativo utilizzato in Piemonte.
11.
Per ogni altra violazione alle disposizioni relative alla regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale di cui al presente Capo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00.
12.
E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci.
".
Art. 85. 
(Inserimento dell'articolo 11.4 nella legge regionale 28/1999 )
1. 
Dopo l'articolo 11.3 della legge regionale 28/1999 è inserito il seguente: "
Art. 11.
4. (Disposizioni generali sui controlli di regolarità)
1.
La Regione favorisce, secondo i principi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, secondo i contenuti dell'articolo 50 del medesimo decreto, la gestione in via telematica degli adempimenti relativi alla carta di esercizio e all'attestazione annuale di regolarità.
2.
La Regione può stipulare apposite intese con le amministrazioni competenti per una maggiore efficienza operativa ed una maggiore efficacia delle disposizioni della presente legge relative alla regolarità delle imprese del commercio su area pubblica.
3.
Per i medesimi fini indicati al comma 2, i comuni possono delegare, mediante apposite convenzioni a titolo gratuito, lo svolgimento di attività tecnico gestionali di supporto, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
4.
La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera f), e con le modalità ivi previste, adotta i criteri e le disposizioni di attuazione, anche in riferimento al regime transitorio e finale nella fase di prima applicazione.
".
Art. 86. 
(Inserimento dell'articolo 11.5 nella legge regionale 28/1999 )
1. 
Dopo l'articolo 11.4 della legge regionale 28/1999 è inserito il seguente: "
Art. 11.
5. (Norma finale)
1.
Fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 11.4, comma 4, le norme previgenti per la verifica di regolarità delle imprese del commercio su area pubblica sono sospese.
".
CAPO XII 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA'
Art. 87. 
1. 
Il quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984 ) è abrogato.
Art. 88. 
1. 
All' articolo 15, comma 5, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali) le parole "
le USL torinesi
" sono sostituite dalle seguenti: "
la Città di Torino
".
Art. 89. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente: "
1.
La Conferenza dei sindaci di ASL di cui all' articolo 15 della l.r. 10/1995 e, per la Città di Torino, la Conferenza dei presidenti di circoscrizione, concorrono alla definizione degli indirizzi generali di programmazione socio-sanitaria nelle forme e nei termini previsti dall' articolo 3, comma 14, del d.lgs. 502/1992 , nonché dalle linee approvate dal Consiglio regionale.
".
2. 
Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 18/2007 è sostituito dal seguente: "
3.
Le modalità di funzionamento della Conferenza sono disciplinate dall' articolo 15 della l.r. 10/1995 . Per la Città di Torino le competenze di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), sono esercitate dalla Conferenza dei presidenti di circoscrizione di riferimento territoriale riunita sotto la presidenza del sindaco o suo delegato.
".
Art. 90. 
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 27 luglio 2022, n. 10 (Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e per il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie) è aggiunto il seguente: "
2 bis.
La Regione può avvalersi e sostenere gli enti del terzo settore, regolarmente accreditati, che mettono a disposizione personale specializzato e spazi idonei a fornire, ai soggetti affetti da DNA, assistenza durante l'assunzione dei pasti.
".
Art. 91. 
1. 
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 10/2022 è sostituita dalla seguente: "
c)
le modalità di assistenza all'assunzione dei pasti ai soggetti affetti da DNA, tramite un intervento mirato anche presso il domicilio in cui dimora il paziente o presso le strutture messe a disposizione da enti del terzo settore, regolarmente accreditati, al fine di accertare il rispetto del programma socio-sanitario prescritto.
".
Art. 92. 
1. 
All' articolo 1, comma 1, della legge regionale 19 gennaio 2023, n. 1 (Disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema dell'emergenza-urgenza), dopo le parole "
emergenza-urgenza del Servizi sanitario regionale
" sono aggiunte le seguenti: "
e delle discipline ad essi collegati
".
Art. 93. 
1. 
Dopo il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2023, n. 2 (Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing) è inserito il seguente: "
7 bis.
Gli obblighi formativi riferiti all'attività di piercing non si applicano agli operatori che eseguono il piercing al lobo dell'orecchio.
".
Art. 94. 
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 2/2023 , è aggiunto il seguente: "
3 bis.
Fino all'entrata in vigore del regolamento attuativo di cui all'articolo 10, possono essere avviate edizioni corsuali sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2016, n. 20-3738, sino al rilascio delle attestazioni finali, valide per lo svolgimento dell'attività.
".
CAPO XIII 
DISPOSIZIONI RELATIVE A IMPEGNI ISTITUZIONALI
Art. 95. 
1. 
All' articolo 5, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna), dopo le parole "
in coerenza con la pianificazione regionale
" sono inserite le seguenti: "
e con il piano paesaggistico regionale
".
Art. 96. 
1. 
All' articolo 5 bis, comma 3, della legge regionale 2/2009 , dopo le parole "
piano regolatore generale comunale (PRGC)
" sono inserite le seguenti: "
e dal piano paesaggistico regionale
".
Art. 97. 
1. 
Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 28 bis della legge regionale 2/2009 è aggiunta la seguente: "
c bis)
il rispetto delle finalità e delle misure di tutela paesaggistica se il decollo, il sorvolo o l'atterraggio interessano le aree oggetto di tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004 .
".
Art. 98. 
1. 
All' articolo 41, comma 5 bis, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), dopo le parole "
previo parere vincolante della Giunta
" sono inserite le seguenti: "
specificamente riferito alla valutazione della sussistenza di figure professionali in possesso delle necessarie competenze tecniche
".
Art. 99. 
1. 
All' articolo 1, comma 7 bis, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) le parole "
che prevedono la commercializzazione o il conferimento al di fuori di propri fondi
" sono soppresse.
2. 
All' articolo 1, comma 8 bis, della legge regionale 23/2016 , le parole "
la commercializzazione
" sono sostituite dalle seguenti: "
l'utilizzo, in sostituzione di materiali da cava,
".
Art. 100. 
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 23/2016 è inserito il seguente: "
4 bis.
Per gli interventi di cui al comma 4 sono comunque fatti salvi i principi generali delle norme in materia ambientale di cui alle parti prima e seconda del d.lgs. 152/2006 , nonché le norme in materia di sottoprodotti di cui all'articolo 184 bis del decreto medesimo e alle relative norme attuative. Tali interventi sono soggetti al monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2.
".
Art. 101. 
1. 
Dopo il comma 1 bis dell'articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) è inserito il seguente: "
1 ter.
Qualora nei confronti degli enti di cui al comma 1 venga disposta l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, di cui all' articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), gli stessi sono assoggettati al codice del terzo settore, con particolare riferimento agli articoli 4, comma 2, 22, comma 1 bis e, nel caso di fondazioni del terzo settore, altresì all'articolo 90 del medesimo decreto. L'ufficio del registro unico nazionale del terzo settore costituito presso la Regione Piemonte esercita le funzioni di cui al comma 2, ai sensi dell' articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 207/2001 .
".
Art. 102. 
1. 
All' articolo 111, comma 10 bis, della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), le parole "
articolo 1, comma 1
", sono sostituite dalle seguenti: "
articolo 43, comma 2 bis
".
Art. 103. 
1. 
All' articolo 8, comma 2, lettera c), della legge regionale 19 maggio 2021, n. 10 (Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio) le parole: "
, con particolare riguardo all'emersione dei delitti
" sono soppresse.
Art. 104. 
1. 
All' articolo 5, comma 1, della legge regionale 19 maggio 2021, n. 11 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi e il sostegno dell'occupazione femminile stabile e di qualità) le parole "
con sede legale
" sono soppresse.
Art. 105. 
1. 
All' articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico 'GAP') le parole "
e delle altre forze dell'ordine coinvolte
" sono soppresse.
Art. 108. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021) è sostituito dal seguente: "
1.
Il comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente: 5. Per l'attuazione dei piani di controllo le province e la Città metropolitana di Torino si avvalgono, oltre che dei soggetti previsti dall' articolo 19 della legge 157/1992 , anche delle guardie venatorie volontarie e di cacciatori nominativamente individuati, in possesso di specifica formazione, sulla base di programmi concordati con ISPRA, operanti sotto il coordinamento delle medesime amministrazioni.
".
Art. 109. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 101 della legge regionale 25/2021 è sostituito dal seguente: "
1.
Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al DPCM 10 febbraio 1984 ) è sostituito con il seguente: '8. È consentito il trasferimento di campioni biologici relativi a prestazioni di diagnostica di laboratorio ad elevata tecnologia o impegno professionale da una struttura privata, autorizzata ai sensi di legge, ad un'altra struttura pubblica o privata parimenti autorizzata, nel rispetto delle vigenti prescrizioni tecniche a tutela dell'integrità dei campioni e della sicurezza del personale deputato.'
".
Art. 110. 
1. 
All' articolo 17, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia) le parole "
è consentita, per i locali destinati ad uso abitativo, un'altezza utile netta interna di 2,20 metri per i fabbricati ubicati oltre i 1.000 metri sul livello del mare e 2,40 metri per i fabbricati ubicati al di sotto dei 1000 metri sul livello del mare anche in caso di mutamento della destinazione d'uso
" sono sostituite dalle seguenti: "
si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti ai sensi dell' articolo 10, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
".
Art. 111. 
1. 
All' articolo 19, comma 3, della legge regionale 7/2022 le parole: "
dal regolamento edilizio comunale o, in difetto dalle linee guida emanate ai sensi dell' articolo 11, comma 4 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 (Norme sulla protezione dai rischi da esposizione e radiazioni ionizzanti)
" sono sostituite dalle seguenti: "
ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom , che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell' articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 )
".
Art. 112. 
(Abrogazione degli articoli 44 e 45 della legge regionale 7/2022 )
1. 
Gli articoli 44 e 45 della legge regionale 7/2022 sono abrogati.
Art. 113. 
1. 
I commi 4 e 5 dell' articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 2022, n. 17 (Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti dal nucleo familiare di origine) sono abrogati.
Art. 114. 
1. 
All' articolo 2, comma 1, della legge regionale 17/2022 , dopo le parole: "
inadeguatezza genitoriale
" sono inserite le seguenti "
salva diversa prescrizione dell'autorità giudiziaria
" e dopo la parola "
praticato
" sono inserite le seguenti "
da parte dei servizi
".
2. 
All' articolo 2, comma 3, della legge regionale 17/2022 , dopo le parole: " " è soppressa la virgola e inserita la seguente parola "
e
".
Art. 115. 
1. 
All' articolo 8, comma 1, lettera c), della legge regionale 17/2022 le parole: "
da associazioni e organizzazioni di volontariato iscritte
" sono sostituite dalle seguenti: "
dagli enti del terzo settore iscritti
".
Art. 116. 
1. 
All' articolo 9, comma 1, della legge regionale 17/2022 le parole: "
viene privilegiato
" sono sostituite dalle seguenti: "
i servizi stessi devono privilegiare
".
CAPO XIV 
ALTRE DISPOSIZIONI
Sezione I 
Acque minerali e termali
Art. 117. 
(Trasformazione delle concessioni di acque minerali e termali da perpetue a temporanee e modifiche all' articolo 39 della legge regionale 25/1994 )
1. 
In applicazione di quanto previsto dall' articolo 21, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), le concessioni di acque minerali e termali perpetue date senza limiti di tempo, in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale.), sono trasformate in concessioni temporanee la cui durata è stabilita nel limite massimo di venti anni a decorrere dalla medesima data.
2. 
Il comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali) è abrogato.
Sezione II 
Enti locali
Art. 118. 
1. 
L' articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi) è abrogato.
Art. 119. 
1. 
Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) è aggiunta la seguente: "
b bis)
confinante territorialmente con uno o più comuni appartenenti alla medesima unione.
".
Art. 120. 
1. 
Dopo il comma 2 bis dell'articolo 21 della legge regionale 11/2012 è aggiunto il seguente: "
2 ter.
I comuni sono tenuti a rispettare i requisiti di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b bis), entro dodici mesi dall'entrata in vigore della medesima disposizione.
".
Art. 121. 
1. 
Il quarto punto della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2020, n. 19 (Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi) è abrogato.
2. 
Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19/2020 è aggiunta la seguente: "
b bis)
in materia di foreste, le funzioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 4/2009 .
".
Art. 122. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2021, n. 13 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità) è sostituito dal seguente: "
2.
Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a:
a)
rigenerare processi di sviluppo locale finalizzati al rilancio del territorio e alla coesione sociale;
b)
rafforzare il sistema produttivo locale, a contribuire alla tutela del territorio, anche attraverso le misure previste dall' articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2008');
c)
valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali;
d)
favorire la creazione di offerte di lavoro, anche in collaborazione con unioni montane, gruppi di azione locale (GAL) e comunità energetiche;
e)
arginare il fenomeno dello spopolamento delle comunità rurali e delle aree interne e arginare fenomeni di degrado urbano e metropolitano.
".
Art. 123. 
1. 
All' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 13/2021 dopo le parole "
degrado del patrimonio edilizio
" sono aggiunte le seguenti: "
e presenza di marginalità sociali
".
3. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13/2021 è aggiunto il seguente: "
1 bis.
Le comunità energetiche costituite in forma di società cooperativa sono riconosciute quali cooperative di comunità ai sensi della presente legge.
".
Sezione III 
Turismo
Art. 124. 
(Disposizioni relative all'identificazione delle strutture turistiche ricettive)
1. 
In attuazione del decreto del Ministero del turismo 29 settembre 2021, n. 161 (Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all' articolo 13 quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ), la Regione istituisce un codice identificativo di riconoscimento (CIR) a favore dei titolari e gestori delle strutture turistiche ricettive, al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare una maggiore tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità.
2. 
I soggetti titolari o gestori di strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché coloro che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di una struttura turistica ricettiva con persone che dispongono di tali immobili da mettere a disposizione del turista, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo di cui al comma 1 in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.
3. 
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2, si applica la sanzione pecuniaria prevista all' articolo 13 quater, comma 8, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 .
Art. 125. 
1. 
L' articolo 5 bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera) è sostituito dal seguente: "
Art. 5 bis.
(Rilevazione dei dati sul movimento turistico)
1.
Ai fini dell'esercizio della funzione amministrativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), i seguenti soggetti sono tenuti a trasmettere mensilmente alla provincia territorialmente competente, nonché alla Città metropolitana di Torino, i dati statistici sul movimento turistico:
a)
i titolari o gestori di strutture turistico-ricettive piemontesi alberghiere, extralberghiere, agrituristiche, alpinistiche, escursionistiche e all'aperto, ivi comprese quelle di carattere innovativo;
b)
i titolari o gestori di aree di sosta attrezzate e di aree camper service insediate presso complessi ricettivi all'aperto;
c)
i soggetti privati locatori di immobili per finalità turistiche e di garden sharing.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle strutture ricettive alpinistiche ed escursionistiche non gestite, ivi compresi i bivacchi fissi.
3.
La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le caratteristiche, le modalità ed i tempi per la trasmissione dei dati di cui al comma 1.
4.
La mancata trasmissione dei dati secondo i criteri contenuti nella deliberazione di cui al comma 3 comporta per i titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive interessate la sospensione di contributi economici eventualmente erogati dalla Regione, anche attraverso società partecipate, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 900,00 e per i soggetti privati locatori di immobili per finalità turistiche e di garden sharing l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 450,00.
5.
Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla trasmissione dei dati statistici sul movimento turistico sono esercitate dalle province territorialmente competenti, nonché dalla Città metropolitana di Torino, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni, ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera g).
".
Art. 126. 
1. 
Alla rubrica dell' articolo 18 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) sono aggiunte infine le parole: "
e loro aggregazioni
".
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 14/2016 è inserito il seguente: "
1 bis.
Al fine di aumentare l'efficacia delle attività di promo-commercializzazione in contesti territoriali omogenei per caratteristiche fisiche e di prodotto turistico, possono essere costituite società consortili di cui all' articolo 2615 ter del codice civile , composte da aggregazioni di consorzi di operatori turistici già riconosciuti ed operanti sul territorio piemontese.
".
3. 
All' articolo 18, comma 2, della legge regionale 14/2016 dopo le parole "
i consorzi di operatori turistici
" sono aggiunte le seguenti: "
e le società consortili
".
4. 
All' articolo 18, comma 4, della legge regionale 14/2016 dopo le parole "
i consorzi di operatori turistici
" sono aggiunte le seguenti: "
e le società consortili
".
5. 
All' articolo 18, comma 5, della legge regionale 14/2016 dopo le parole "
i consorzi di operatori turistici
" sono aggiunte le seguenti: "
e le società consortili
".
6. 
All' articolo 18, comma 6, della legge regionale 14/2016 dopo le parole "
i consorzi di operatori turistici
" sono aggiunte le seguenti: "
e le società consortili
".
Art. 127. 
1. 
All' articolo 19, comma 4, della legge regionale 14/2016 , dopo le parole "
i consorzi di operatori turistici
" sono aggiunte le seguenti "
e le società consortili
" e le parole "
oggetto dell'intervento
" sono sostituite dalle seguenti "
entro cui svolgono la loro attività prevalente
".
Art. 128. 
1. 
All' articolo 21, comma 2, lettera b), della legge regionale 14/2016 , dopo le parole "
i consorzi di operatori turistici
" sono aggiunte le seguenti: "
e le società consortili
".
2. 
All' articolo 21, comma 3, della legge regionale 14/2016 , dopo le parole "
i consorzi di operatori turistici
" sono aggiunte le seguenti: "
e le società consortili
".
Sezione IV 
Sport e post olimpico
Art. 129. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è sostituito dal seguente: "
1.
L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato alla iscrizione negli appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 10 ed è limitato alla specialità in cui il maestro è abilitato.
".
2. 
Dopo il comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 50/1992 sono aggiunti i seguenti: "
1 ter.
A seguito del conseguimento dell'abilitazione tecnica, i maestri di sci di discipline alpine, di snowboard o di discipline nordiche, sono tenuti, ai fini dell'iscrizione alla sezione ordinaria dell'Albo, a svolgere, presso una scuola di sci (alpino o di snowboard o di fondo), autorizzata ai sensi dell'articolo 14, sotto la vigilanza del direttore della scuola stessa, un periodo di pratica professionale, della durata di almeno trecento ore per i maestri di sci alpino, centocinquanta ore per i maestri di snowboard e di almeno cinquanta ore per i maestri di sci nordico. In tale periodo e, comunque, fino all'avvenuto completamento della pratica professionale, i maestri interessati sono iscritti, a cura del Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 10, in apposita sezione speciale dell'Albo, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.
1 quater.
Quanto previsto al comma 1 ter, in caso di trasferimento, vale anche per i neo-maestri provenienti da altre regioni o province autonome, diplomati dopo l'entrata in vigore del presente comma. La disposizione si applica, inoltre, in caso di riconoscimento di titolo conseguito all'estero con decreto successivo all'entrata in vigore del presente comma. Tale obbligo decade dopo tre anni di iscrizione presso il Collegio della regione o provincia autonoma di provenienza.
".
Art. 130. 
1. 
Il comma 5 bis dell'articolo 2 della legge regionale 16 giugno 2006, n. 21 (Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico) è abrogato.
Art. 131. 
1. 
Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva) è aggiunta la seguente: "
o bis)
possibilità per l'affidatario di richiedere all'ente proprietario dell'impianto modificazioni o revisioni motivate della concessione, con varianti migliorative o introduzione di nuove discipline sportive in base alle effettive esigenze dell'utenza sportiva territoriale debitamente riconosciute, con conseguenti opportune rideterminazioni, in caso di accoglimento, in ordine al piano economico e al canone concessorio.
".
Sezione V 
Cultura
Art. 132. 
1. 
I commi 2 e 3 dell' articolo 26 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni in materia di cultura) sono abrogati.
Art. 133. 
1. 
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 11/2018 è sostituita dalla seguente: "
a)
impresa editoriale: soggetto iscritto nel registro delle imprese della Regione non appartenente ad un grande gruppo editoriale e la cui sede legale e produttiva sia ubicata in un comune del Piemonte, che abbia come oggetto continuativo della propria attività la progettazione e l'edizione di libri destinati alla vendita al pubblico
".
Art. 134. 
1. 
Il comma 7 dell'articolo 29 della legge regionale 11/2018 è sostituito dal seguente: "
7.
Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), per l'attuazione degli interventi previsti a sostegno delle iniziative a favore delle imprese editoriali e delle librerie, la Giunta regionale istituisce con proprio provvedimento un comitato tecnico con funzioni consultive, in cui trovano parte le associazioni di rappresentanza per l'editoria e per le librerie.
".
Art. 135. 
1. 
Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 11/2018 è aggiunta la seguente: "
h bis)
. progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, anche attraverso l'utilizzo della musica e del suo linguaggio.
".
Sezione VI 
Protezione civile
Art. 136. 
1. 
All' articolo 1, comma 2, lettera d), della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi'), dopo le parole "
fuoco condotto
" è inserita la seguente: "
anche
".
Art. 137. 
1. 
All' articolo 10, comma 2, della legge regionale 15/2018 , dopo le parole "
31 marzo dell'anno successivo
" sono aggiunte le seguenti: "
, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di qualità dell'aria.
".
2. 
Dopo la lettera c) del comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 15/2018 è aggiunta la seguente: "
c bis)
è fatto salvo quanto previsto all' articolo 182, comma 6 bis, del d.lgs. 152/2006 .
".
Sezione VII 
Lavoro
Art. 138. 
1. 
Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 2022, n. 16 (Disposizioni concernenti l'istituzione dell'elenco regionale degli amministratori di condominio) è inserita la seguente: "
c bis. la regolarità contributiva.
".
Art. 139. 
1. 
All' articolo 4, comma 1, della legge regionale 16/2022 , le parole "
tre anni
" sono sostituite dalle seguenti "
un anno
" e le parole "
dei quali
" sono sostituite dalle seguenti "
del quale
".
Sezione VIII 
Organizzazione regionale
Art. 140. 
1. 
L' articolo 8 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) è sostituito dal seguente: "
Art. 8.
(Segretario generale del Consiglio regionale)
1.
Il direttore del Consiglio regionale al quale sono affidate le competenze relative al procedimento legislativo assume le funzioni di 'Segretario generale del Consiglio regionale'.
2.
Il Segretario generale del Consiglio regionale presiede il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 9, comma 3.
".
Art. 141. 
1. 
All' articolo 5, comma 1, della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25 (Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum), dopo le parole "
e un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate,
" sono aggiunte le seguenti "
nei limiti e
".
CAPO XV 
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 142. 
(Abrogazioni)
1. 
Le leggi regionali di cui all'allegato B alla presente legge sono abrogate.
Art. 143. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dall'attuazione dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 marzo 2023
Alberto Cirio