Legge regionale n. 2 del 30 gennaio 2023  ( Versione vigente )
Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing.
(B.U. 02 febbraio 2023, 3° suppl. al n. 5)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione, nel rispetto delle competenze stabilite dall' articolo 117 della Costituzione , tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e promuove tutte le azioni necessarie ad assicurare adeguati standard tecnico professionali, nonché a prevenire i possibili rischi alla salute umana collegati all'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing.
2. 
Le attività di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle disposizioni vigenti in materia.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende per:
a) 
tatuaggio: la colorazione permanente di parti del corpo umano, ottenuta con l'introduzione o la penetrazione intradermica o sottocutanea di pigmenti mediante aghi o altra tecnica, finalizzata a formare disegni, simboli o figure indelebili e permanenti. Sono escluse dal tatuaggio le attività di dermopigmentazione estetica;
b) 
piercing: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo allo scopo di inserire anelli o altri monili di diversa forma o fattura.
Art. 3. 
(Percorsi formativi)
1. 
Nel rispetto della tutela della salute pubblica, l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing è consentito previo possesso di un attestato di frequenza e profitto, in esito al superamento di un apposito esame, al termine di specifici percorsi formativi volti a garantire l'acquisizione di adeguante conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all'apparato cutaneo che possono derivare dalle tecniche impiegate.
2. 
I percorsi formativi prevedono:
a) 
un corso teorico-pratico di almeno millecinquecento ore complessive per l'esercizio dell'attività di tatuaggio, di cui cinquecento ore di tirocinio o, in tutto o in parte, di laboratorio, al termine del quale è rilasciato dalla Regione l'attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti, previo superamento di apposito esame;
b) 
un corso teorico-pratico di almeno cinquecento ore per l'esercizio dell'attività di piercing, di cui duecento ore di tirocinio, al termine del quale è rilasciato dalla Regione l'attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti, previo superamento di apposito esame.
3. 
Il completamento di uno dei percorsi formativi di cui al comma 2 esonera dalla frequenza delle ore di lezione dedicate a materie in comune in caso di partecipazione ad altro corso di cui al medesimo comma.
4. 
Sono requisiti per l'accesso ai percorsi formativi di cui al comma 2:
a) 
il compimento del diciottesimo anno di età;
b) 
l'adempimento dell'obbligo scolastico.
5. 
Il regolamento attuativo di cui all'articolo 10 stabilisce la disciplina di dettaglio per il percorso professionale e formativo dei profili professionali delle singole attività, fatti salvi i principi statali in materia di professioni.
6. 
I corsi di cui al comma 2 sono tenuti da soggetti formatori accreditati e autorizzati dalla Regione, conformemente alle norme vigenti in materia di formazione.
7. 
Gli obblighi formativi di cui al comma 1 non si applicano agli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dell'attestato di competenza regionale afferente al profilo professionale di operatore di tatuaggi e piercing, conseguito a seguito di corsi riconosciuti dalla Regione e realizzati da enti accreditati alla formazione in Piemonte, ovvero esercitano le attività di tatuaggio e piercing, secondo la normativa vigente.
7 bis. 
Gli obblighi formativi riferiti all'attività di piercing non si applicano agli operatori che eseguono il piercing al lobo dell'orecchio.
[1]
8. 
Chi esercita l'attività di tatuaggio e piercing, esclusi i soggetti che eseguono il piercing al lobo dell'orecchio, è tenuto a partecipare ogni quattro anni a corsi di aggiornamento autorizzati dalla Regione e erogati dai soggetti accreditati.
9. 
Gli oneri derivanti dai percorsi formativi, compresi quelli derivanti dai corsi di aggiornamento, sono a carico dei soggetti partecipanti, senza oneri per il bilancio regionale.
Art. 4. 
(Divieti)
1. 
È vietato l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, anche a titolo gratuito:
a) 
in assenza di quanto disposto dall'articolo 3 in materia di percorsi formativi, nonché in difetto dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) 
sulle persone minori di anni sedici, ad esclusione del piercing al lobo dell'orecchio, che è consentito con il consenso informato, reso personalmente dagli esercenti la responsabilità genitoriale;
c) 
sulle persone minori di anni diciotto, senza il consenso informato, reso personalmente dai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle modalità individuate dal regolamento attuativo di cui all'articolo 10;
d) 
sugli animali, fatti salvi i tatuaggi praticati a fini identificativi;
e) 
in forma ambulante, in sede fissa oppure itinerante, fatte salve le manifestazioni pubbliche di cui all'articolo 7, quali fiere o altri eventi pubblici, nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'articolo 10;
f) 
mediante l'impiego di anestetici anche locali, nonché di pigmenti, inchiostri e solventi non conformi alla normativa europea e nazionale vigente.
2. 
È vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell' articolo 5 del codice civile o in parti nelle quali la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.
3. 
Le attività finalizzate alla rimozione dei tatuaggi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono praticate esclusivamente in strutture sanitarie da parte di personale medico.
Art. 5. 
(Informativa alla clientela)
1. 
Chi esercita le attività di tatuaggio e piercing informa la clientela in forma scritta e in modo esaustivo, in particolare, sulle modalità di esecuzione della prestazione richiesta, sulle caratteristiche dei prodotti utilizzati, nonché sui potenziali rischi per la salute e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing, secondo quanto stabilito dal regolamento attuativo di cui all'articolo 10.
Art. 6. 
(Esercizio dell'attività)
1. 
L'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, in sede fissa o durante manifestazioni pubbliche, è subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi della vigente normativa, attestante il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'articolo 10.
2. 
La SCIA è presentata allo sportello unico per le attività produttive del comune ove ha sede l'attività o si svolge la manifestazione pubblica e viene trasmessa all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività.
3. 
La SCIA è corredata della documentazione attestante il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'articolo 10.
4. 
I rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività sono smaltiti secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia ambientale e sanitaria.
Art. 7. 
(Manifestazioni pubbliche)
1. 
Le attività di tatuaggio e piercing, svolte nel contesto di una manifestazione pubblica, sono soggette alla SCIA, presentata dall'organizzatore della manifestazione.
2. 
Nel corso delle manifestazioni di cui al presente articolo, devono essere garantite le condizioni di sicurezza igienico-sanitarie.
Art. 8. 
(Artisti provenienti da territorio extraregionale o provenienti da altri Stati)
1. 
Agli operatori di tatuaggio e piercing provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare l'attività stabilmente o temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
2. 
Ai cittadini di paesi terzi che intendono esercitare l'attività di tatuaggio e piercing si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' articolo 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ).
Art. 9. 
(Contributi per la pigmentazione del complesso areola capezzolo)
1. 
Al fine di alleviare il disagio psicologico delle persone che si sono sottoposte ad intervento di asportazione e ricostruzione dell'areola mammaria, la Regione eroga contributi per la realizzazione della pigmentazione del complesso areola capezzolo.
Art. 10. 
(Disposizioni di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento attuativo, che definisce, in particolare:
a) 
le materie di insegnamento teorico-pratico e i contenuti dei percorsi formativi, al fine di accrescere le conoscenze igienico-sanitarie per prevenire ed evitare l'insorgenza di gravi patologie infettive e di allergie, nonché le modalità e i termini di svolgimento dei percorsi formativi, compresi i corsi di aggiornamento, di cui all'articolo 3, nonché la composizione delle commissioni d'esame dei corsi;
b) 
i requisiti per lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing da parte degli operatori provenienti dal territorio extraregionale o provenienti da altri Stati, nonché le modalità di verifica delle relative certificazioni;
c) 
i requisiti minimi strutturali e igienico-sanitari dei locali adibiti alle attività di tatuaggio e piercing, nonché i requisiti minimi organizzativi, tecnici e gestionali delle attività medesime;
d) 
le modalità di preparazione, utilizzo e conservazione, nonché le modalità di impiego e le cautele d'uso delle attrezzature e dei pigmenti utilizzabili;
e) 
le sedi anatomiche nelle quali è esclusa, ai sensi dell' articolo 5 del codice civile , l'esecuzione di tatuaggi e piercing a causa dell'estrema difficoltà di cicatrizzazione e delle possibili conseguenze invalidanti permanenti;
f) 
la documentazione da allegare alla SCIA;
g) 
le modalità di espressione del consenso all'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, nonché le modalità di informazione alla clientela, ai sensi dell'articolo 5;
h) 
i requisiti e i criteri di priorità per l'accesso ai contributi per la pigmentazione del complesso areola capezzolo, previsti dall'articolo 9.
Art. 11. 
(Vigilanza e controllo)
1. 
Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività previste dalla presente legge, fatta salva la competenza dell'ASL territorialmente competente che verifica il rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei locali.
2. 
In caso di carenza dei requisiti igienico-sanitari, l'ASL indica gli adeguamenti necessari fornendo un congruo termine per adempiere. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, il comune dispone la chiusura dell'attività.
3. 
In caso di gravi carenze igienico-sanitarie, l'ASL propone al comune di sospendere l'attività.
4. 
Il comune sospende l'attività nei casi previsti al comma 3 e se vengono meno gli altri requisiti di cui alla presente legge e al regolamento attuativo di cui all'articolo 10.
5. 
Nei casi di cui al comma 4, il comune diffida, altresì, gli interessati ad adeguarsi secondo le procedure e i termini stabiliti dalla normativa regionale e comunale. In difetto di ottemperanza alla diffida, il comune dispone la chiusura dell'attività.
6. 
In difetto di ottemperanza al provvedimento di chiusura dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva del provvedimento.
Art. 12. 
(Sanzioni)
1. 
Ove il fatto non costituisca reato, chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing senza aver effettuato i percorsi formativi di cui all'articolo 3 o in assenza della SCIA di cui all'articolo 6, anche se svolte durante le manifestazioni pubbliche, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.
2. 
Ove il fatto non costituisca reato, chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing in difetto dell'aggiornamento di cui all'articolo 3, comma 8, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 10.000,00.
3. 
Ove il fatto non costituisca reato, chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing senza il possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnici, gestionali ed igienico-sanitari previsti dal regolamento attuativo di cui all'articolo 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.
4. 
Ove il fatto non costituisca reato, chiunque non rispetta gli obblighi e i divieti di cui all'articolo 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.
5. 
Ai fini delle procedure relative all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni trova applicazione la normativa statale e regionale vigente.
Art. 13. 
(Campagne informative)
1. 
La Regione promuove e organizza specifiche campagne informative, rivolte in particolare ai giovani, alle scuole secondarie di primo e secondo grado e alle agenzie formative accreditate della Regione per la formazione professionale e l'orientamento, finalizzate alla conoscenza, in particolare, dei rischi connessi ai trattamenti effettuati senza il rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento attuativo di cui all'articolo 10, alle pratiche non corrette di tatuaggio o piercing, nonché alle precauzioni da adottare nei giorni successivi al trattamento.
Art. 14. 
(Monitoraggio)
1. 
La Giunta regionale, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente un monitoraggio sull'attuazione della legge che contiene, in particolare:
a) 
il numero di partecipanti ai corsi formativi e di aggiornamento di cui all'articolo 3;
b) 
il numero di persone che hanno avuto accesso ai contributi per la realizzazione di tatuaggi, volti a riparare gli esiti di interventi chirurgici delle persone che si sono sottoposte a intervento di asportazione e ricostruzione dell'areola mammaria.
Articolo 15. 
(Disposizioni transitorie e finali)
1. 
Ferma restando l'immediata applicazione dell'articolo 4, chi già esercita le attività di tatuaggio o piercing si adegua ai requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'articolo 10, nonché agli obblighi di aggiornamento professionale, di cui all'articolo 3, comma 8, ivi compresi i lavoratori dipendenti, secondo le modalità e i termini stabiliti nel suddetto regolamento.
2. 
I soggetti di cui all'articolo 3, comma 7, nonché i soggetti che eseguono il piercing al lobo dell'orecchio, possono continuare le attività già in corso secondo le modalità e i termini stabiliti dalla presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'articolo 10, compresi gli obblighi di aggiornamento professionale.
3. 
I comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge e al regolamento attuativo di cui all'articolo 10 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.
3 bis. 
Fino all'entrata in vigore del regolamento attuativo di cui all'articolo 10, possono essere avviate edizioni corsuali sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2016, n. 20-3738, sino al rilascio delle attestazioni finali, valide per lo svolgimento dell'attività.
[2]
Art. 16. 
(Norma finanziaria)
1. 
In fase di prima applicazione, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 60.000,00 per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025, si fa fronte mediante incremento di risorse di pari importo da stanziare all'interno della missione 13 (Tutela della salute), programma 13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo 1 (spese correnti) e contestuale riduzione di risorse di medesimo importo già presenti nella missione 20 (Fondi accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.
2. 
Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 gennaio 2023
Alberto Cirio

Note:

[1] Il comma 7 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 93 della legge regionale 3 del 2023.

[2] Il comma 3 bis dell'articolo 15 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 94 della legge regionale 3 del 2023.