Legge regionale n. 8 del 05 luglio 2022  ( Versione vigente )
Istituzione della giornata regionale del valore alpino.
(B.U. 07 luglio 2022, 1° suppl. al n. 27)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione riconosce l'attività sul territorio, i valori di solidarietà e l'impegno degli alpini al fine di:
a) 
promuoverne le attività solidaristiche e di volontariato;
b) 
diffonderne i valori storici, sociali e culturali, in particolare tra le giovani generazioni;
c) 
favorire azioni finalizzate alla promozione dei valori di una cultura di pace e solidarietà.
Art. 2. 
(Istituzione della giornata regionale del valore alpino)
1. 
La Regione istituisce la giornata regionale del valore alpino, da celebrarsi ogni anno il 16 gennaio, in ricordo del tragico sacrificio degli alpini caduti in terra di Russia.
2. 
In occasione della giornata di cui al comma 1, la Regione promuove iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui temi oggetto della presente legge, in collaborazione con le sezioni territoriali e i gruppi dell'Associazione nazionale alpini (ANA) del Piemonte, nonché con la partecipazione volontaria di altri enti o associazioni, anche a livello locale.
Art. 3. 
(Iniziative e attività finalizzate alla promozione della cultura del corpo degli alpini)
1. 
Al fine di promuovere iniziative di informazione e di sensibilizzazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, l'Ufficio di Presidenza, avvalendosi della collaborazione degli organismi consultivi del Consiglio regionale, in particolare:
a) 
valorizza l'attività delle sezioni territoriali dell'ANA del Piemonte nella realizzazione di interventi di recupero o miglioramento qualitativo dei rifugi alpini e dei bivacchi;
b) 
promuove e sostiene attività legate alle esperienze formative, ai campi scuola rivolti ai bambini della scuola primaria e agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado e dell'università, alla protezione civile, al soccorso alpino e alla cultura della solidarietà in genere, organizzati dalle sezioni territoriali o dai gruppi dell'ANA del Piemonte;
c) 
incentiva l'organizzazione di corsi di formazione e di addestramento, con particolare attenzione agli interventi di tutela dell'ambiente e di salvaguardia del territorio, nonché le opere di volontariato a favore della collettività;
d) 
previa intesa, promuove e sostiene iniziative e attività in collaborazione con l'Esercito italiano, in particolare con i reparti delle truppe alpine con sede nel territorio regionale, l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, l'università, gli enti locali, comprese le unioni montane, i gruppi di azione locali (GAL), il Club alpino italiano-Gruppo regionale Piemonte e le relative sezioni sul territorio, l'Azienda Zero e le aziende sanitarie locali.
Art. 4. 
(Iniziative per incentivare la conoscenza della cultura legata al corpo degli alpini)
1. 
La Regione, attraverso il Centro Gianni Oberto di cui alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 24 (Istituzione del Centro Gianni Oberto), al fine di incentivare e diffondere la conoscenza della cultura letteraria, storica e musicale legata al corpo degli alpini:
a) 
istituisce una borsa di studio a favore di studenti universitari e di giovani neolaureati o ricercatori di età inferiore ai 30 anni, residenti in Piemonte oppure frequentanti sedi universitarie situate nel territorio della Regione per studi, ricerche, saggi o raccolta di testimonianze relativi all'attività del corpo degli alpini;
b) 
promuove la conoscenza dei luoghi storici e culturali legati agli alpini, anche attraverso viaggi di istruzione;
c) 
organizza eventi informativi e culturali rivolti alla collettività con particolare riferimento ai giovani.
Art. 5. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse già iscritte all'interno della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 luglio 2022
Alberto Cirio