Legge regionale n. 25 del 20 dicembre 2022  ( Versione vigente )
Disposizioni concernenti l'odontoiatria solidale.
(B.U. 22 dicembre 2022, 4° suppl. al n. 51)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Oggetto e finalità)
1. 
La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 11 dello Statuto e nell'ambito delle proprie competenze in materia di servizi sanitari e sociali, favorisce la realizzazione di progetti di odontoiatria solidale a favore delle fasce più deboli della popolazione con particolare riferimento ai soggetti in condizione di vulnerabilità sociale, definita ai sensi dell'allegato 4C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ).
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, gli enti del terzo settore di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), iscritti al registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 45 del medesimo decreto, con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione e le aziende sanitarie regionali attivano reti di collaborazione, attraverso il coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 3, per la coprogettazione di azioni finalizzate a fornire prestazioni di odontoiatria solidale presso le strutture sanitarie e ospedaliere regionali.
3. 
Gli odontoiatri e gli igienisti dentali che intendono mettere a disposizione della collettività, con esclusivo spirito di solidarietà sociale e senza fine di lucro né diretto né indiretto, le proprie competenze professionali, nonché il proprio tempo a favore delle persone in condizioni di vulnerabilità sociale, partecipano, su base volontaria e su propria iniziativa, alla realizzazione dei progetti di odontoiatria solidale di cui al comma 2.
Art. 2. 
(Prestazioni di odontoiatria solidale)
1. 
Ai sensi della presente legge costituiscono prestazioni di odontoiatria solidale rivolte ai soggetti riconosciuti in condizioni di vulnerabilità sociale:
a) 
le prestazioni di cui all'allegato 4C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 ;
b) 
gli ulteriori interventi individuati nei progetti di cui all'articolo 1, comma 3.
2. 
Le prestazioni di cui al comma 1, lettera b), sono svolte a titolo gratuito, senza fine di lucro né diretto, né indiretto.
3. 
Lo svolgimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, delle prestazioni di odontoiatria solidale non comporta l'instaurazione di rapporto d'impiego, di prestazioni d'opera professionale o di collaborazione coordinata e continuativa con le aziende del servizio sanitario regionale presso cui viene svolta l'attività solidaristica.
4. 
I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere impiegati come sostituzione di personale dipendente o risorsa aggiuntiva, né possono sottoscrivere alcun atto ufficiale dell'azienda sanitaria regionale presso cui prestano l'attività di odontoiatria solidale.
Art. 3. 
(Elenco dei soggetti coinvolti in progetti di odontoiatria solidale)
1. 
Le aziende sanitarie regionali interessate alla coprogettazione di cui all'articolo 1 istituiscono, in collaborazione con gli enti del terzo settore, un elenco degli odontoiatri e degli igienisti dentali solidali che si rendono disponibili a partecipare ai progetti di odontoiatria solidale, e ne curano l'aggiornamento.
2. 
L'elenco di cui al comma 1 ha carattere meramente ricognitivo e non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività di odontoiatra o di igienista dentale, restando a tal fine ferma l'applicazione delle normative statali vigenti riguardo al riconoscimento della qualifica professionale, alla validità degli attestati e all'esercizio dell'attività.
3. 
L'iscrizione nell'elenco avviene su base volontaria, previa presentazione di domanda a cura dell'interessato, nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali in materia di dati personali e di libera circolazione delle certificazioni professionali.
4. 
La domanda di iscrizione costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell' articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e contiene:
a) 
nominativo dell'interessato;
b) 
data e luogo di nascita;
c) 
residenza;
d) 
iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
e) 
appartenenza a ordini professionali;
f) 
titolo di studio accademico in possesso dell'interessato;
g) 
qualifica professionale posseduta o titolo di specializzazione o di abilitazione;
h) 
possesso di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra o di igienista dentale;
i) 
nominativo del titolare o direttore sanitario dello studio odontoiatrico presso cui l'interessato svolge la propria attività professionale.
5. 
Gli odontoiatri e gli igienisti dentali che svolgono attività solidaristiche indicano, altresì, i giorni e gli orari nei quali si rendono disponibili a svolgere l'attività solidale.
6. 
Sono in capo alle aziende sanitarie regionali l'individuazione delle modalità di redazione, gestione e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, nonché le modalità di controllo e le cause di cancellazione.
Art. 4 
(Tavolo tecnico di coordinamento)
1. 
In attuazione dell'articolo 1 è istituito presso la direzione regionale competente della Giunta regionale il tavolo tecnico di coordinamento al fine di assicurare l'omogeneità di erogazione delle prestazioni solidali.
2. 
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità di costituzione e funzionamento del tavolo di cui al comma 1.
Art. 5 
(Convenzioni)
1. 
Gli enti del terzo settore e le aziende sanitarie regionali, nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 1, stipulano convenzioni finalizzate a individuare contenuti e modalità di erogazione delle prestazioni di odontoiatria solidale.
2. 
Gli enti del terzo settore si fanno carico dei costi necessari all'erogazione delle prestazioni, salvo il materiale strumentale necessario all'attività ambulatoriale.
3. 
La Regione favorisce il riconoscimento da parte delle aziende sanitarie regionali delle attività di odontoiatria solidale che si svolgono presso ambulatori di enti del terzo settore o presso ambulatori privati collegati agli stessi e incoraggia la definizione di accordi di collaborazione tra aziende sanitarie ed enti del terzo settore, che contemplano la possibilità di segnalare i bisogni di cure speciali dei pazienti.
Art. 6. 
(Prevenzione ed educazione alla salute)
1. 
Nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 5, gli enti del terzo settore e le aziende sanitarie regionali, possono prevedere, previo accordo con l'Ufficio scolastico regionale, campagne di informazione nelle scuole indirizzate prioritariamente a soggetti in età infantile ed evolutiva finalizzate alla prevenzione e alla cura precoce delle malattie odontostomatologiche, nonché per far conoscere le iniziative solidaristiche dirette alle persone in condizione di vulnerabilità sociale.
2. 
Le campagne informative e di sensibilizzazione sull'igiene e la cura orale da svolgere nelle istituzioni scolastiche possono essere realizzate, previa intesa con l'Ufficio scolastico regionale, anche con il supporto e la partecipazione volontaria di odontoiatri e igienisti dentali.
Art. 7. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 20 dicembre 2022
Alberto Cirio