Legge regionale n. 23 del 15 dicembre 2022  ( Versione vigente )
Disposizioni sulle commissioni giudicatrici per l'accesso all'impiego regionale.
(B.U. 16 dicembre 2022, 4° suppl. al n. 50)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto , ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Oggetto e finalità)
1. 
La presente legge disciplina la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale regionale e per l'accesso alle qualifiche dirigenziali di cui agli articoli 32 (Modalità di assunzione del personale) e 21 (Accesso alla qualifica dirigenziale) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, parità di genere, economicità, efficienza e pubblicità nonché di quanto stabilito dall' articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione.
Art. 2. 
(Composizione delle commissioni giudicatrici)
1. 
Le commissioni sono composte da esperti nelle materie oggetto del concorso nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 nonché della disciplina statale e regionale sulle cause di incompatibilità. Uno dei componenti della commissione deve essere esperto in materia giuridico-amministrativa.
2. 
Le commissioni sono nominate con provvedimento del responsabile della direzione competente in materia di personale che individua altresì il componente con funzioni di presidente e sono composte:
a) 
da tre componenti per la selezione del personale regionale di cui all' articolo 32, l.r. 23/2008 ;
b) 
da cinque componenti per l'accesso alla qualifica dirigenziale di cui all' articolo 21, l.r. 23/2008 .
3. 
La commissione giudicatrice, se non individuabili tra gli esperti di materia, ha facoltà di avvalersi di componenti aggiunti per la verifica, durante il colloquio, della conoscenza della lingua inglese nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere e della conoscenza delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni più diffuse.
4. 
Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo regionale, di qualifica non inferiore alla D, designato dal responsabile della direzione competente in materia di personale.
Art. 3. 
(Sostituzione di uno o più componenti)
1. 
Il responsabile della direzione competente in materia di personale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con le modalità previste dal comma 3 dello stesso articolo, provvede alla sostituzione di uno o più componenti della commissione nei seguenti casi:
a) 
sopravvenuto conflitto di interesse, anche potenziale;
b) 
incompatibilità sopravvenuta;
c) 
assenza o impedimento che ha determinato il rinvio di tre sedute consecutive;
d) 
impedimento permanente.
2. 
La sostituzione di uno o più componenti della commissione non comporta la rinnovazione delle operazioni concorsuali già svolte.
Art. 4. 
(Compensi)
1. 
Ai componenti ed ai segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi, istituite a norma dell'articolo 1, sono attribuiti i compensi lordi nella misura forfettaria e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
2. 
Ai componenti ed ai segretari delle commissioni, quando ne ricorrono le condizioni, in aggiunta ai compensi stabiliti dalla presente legge è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento sulla base della disciplina delle trasferte del personale regionale.
Art. 5. 
(Disposizioni applicabili alle commissioni giudicatrici delle aziende e degli enti regionali)
1. 
Le aziende e gli enti strumentali, ausiliari e dipendenti dalla Regione, salve diverse disposizioni contenute nelle relative leggi istitutive, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui alla presente legge.
2. 
I compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici delle aziende e degli enti, di cui al comma 1, non possono superare quelli previsti all'articolo 4.
Art. 6. 
(Abrogazione della legge regionale 26/1994 )
1. 
La legge regionale 25 luglio 1994, n. 26 (Norme sulle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali regionali), è abrogata.
Art. 7. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto:
a) 
all'attuazione delle procedure di cui alla presente legge relative alla Giunta regionale, si fa fronte mediante risorse già allocate all'interno della missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.10 (risorse umane), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024;
b) 
all'attuazione delle procedure di cui alla presente legge relative al Consiglio regionale, si fa fronte mediante risorse già allocate all'interno della missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (organi istituzionali), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024.
Art. 8. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 dicembre 2022
Alberto Cirio