Legge regionale n. 22 del 15 dicembre 2022  ( Versione vigente )
Iniziative finalizzate al benessere sociale attraverso l'esercizio fisico strutturato e adattato. Istituzione dei Percorsi e delle Palestre della salute.
(B.U. 16 dicembre 2022, 4° suppl. al n. 50)

Le competenti Commissioni Consiliari in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto , hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione, in attuazione degli articoli 1 e 3 della legge regionale 1° ottobre 2020 n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva), nonché della legge regionale 9 aprile 2019, n. 17 (Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo) riconosce e promuove l'attività motorio-sportiva quale strumento di realizzazione del diritto alla salute, di promozione e prevenzione del benessere psico-fisico e sociale di tutte le fasce di età della popolazione.
2. 
Le azioni di riconoscimento e promozione di cui al comma 1 sono volte all'inclusione di tutti i soggetti interessati, ivi comprese le persone con disabilità o affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili, o a rischio di patologie per le quali è clinicamente dimostrato il beneficio prodotto dalla pratica di esercizio fisico strutturato e adattato sotto la supervisione di professionisti dotati di specifiche competenze ai sensi dell' articolo 41, comma 8 bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell' articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo).
3. 
Le finalità di cui al comma 1 sono, attuate nell'ambito degli strumenti di programmazione e di intervento di cui alla legge regionale 23/2020 attraverso:
a) 
idonei programmi denominati Percorsi e Palestre salute di cui all'articolo 2;
b) 
la costituzione di apposite sedi istituzionali di confronto e approfondimento di carattere tecnico e scientifico in tema di salute e benessere sociale con i soggetti rappresentativi della collettività piemontese nell'ambito delle scienze motorie e sportive.
Art. 2. 
(Percorsi e Palestre della salute)
1. 
I programmi di esercizio fisico strutturato e adattato di cui all'articolo 1, comma 2, si svolgono in strutture di natura non sanitaria, pubbliche o private, denominate "Palestre della Salute", riconosciute dalla Regione attraverso le procedure di certificazione di cui all'articolo 3.
2. 
I programmi di cui al comma 1 possono essere svolti anche in parchi e giardini pubblici e privati in cui sono collocati specifici percorsi, previa comunicazione all'amministrazione comunale competente e sotto la supervisione di personale qualificato in base alle disposizioni nazionali che regolano le figure professionali operanti nell'ambito delle discipline fisico motorie.
Art. 3. 
(Certificazione di Percorso e Palestra della salute)
1. 
La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, disciplina il procedimento e i requisiti necessari per ottenere la certificazione di Percorso e Palestra della salute, i casi di revoca della medesima e la cancellazione dall'elenco di cui al comma 2. Definisce altresì gli indirizzi per la somministrazione dei programmi di cui al comma 1 dell'articolo 2.
2. 
È istituito e pubblicato sul sito della Regione l'elenco a carattere meramente ricognitivo dei Percorsi e delle Palestre della salute riconosciute ai sensi del comma 1.
Art. 4. 
(Istituzione della Cabina di regia)
1. 
Presso la Giunta regionale è istituita, quale suo organo consultivo, una Cabina di regia, per la definizione dei programmi di promozione dell'attività motorio-sportiva e del benessere psico-fisico e sociale di tutte le fasce di età della popolazione.
2. 
La Cabina di regia è composta:
[1]
a) 
dall'assessore alla sanità o suo delegato con funzione di presidente;
b) 
dall'assessore alle politiche sociali o suo delegato;
c) 
dal direttore regionale competente in materia di sanità o suo delegato;
d) 
dal direttore regionale competente in materia di welfare o suo delegato;
e) 
dal responsabile in materia sanitaria dell'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte (IRES Piemonte);
f) 
da due direttori generali delle aziende sanitarie locali del Piemonte o loro delegati nominati dall'assessore alla sanità.
3. 
La Cabina di regia si riunisce periodicamente con il compito di:
a) 
monitorare le attività svolte nell'ambito dei Percorsi e delle Palestre della Salute;
b) 
diffondere le diverse azioni poste in essere sul territorio per valorizzare le buone pratiche connesse all'attività di cui all'articolo 1;
c) 
promuovere e coordinare il programma delle azioni di cui alla lettera b).
4. 
La Cabina di Regia trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sulle attività svolte.
5. 
La partecipazione alla Cabina di regia avviene a titolo gratuito e ai componenti non competono compensi, gettoni di presenza o altre indennità comunque denominate.
6. 
La Giunta regionale, con proprio provvedimento definisce le modalità organizzative e di funzionamento della Cabina di regia.
Art. 5. 
(Attività di monitoraggio)
1. 
La Regione, allo scopo di acquisire gli elementi conoscitivi e le migliori pratiche per assicurare la più efficace attuazione della legge, realizza un sistema di monitoraggio sulle procedure di accreditamento e sulle modalità di realizzazione e di svolgimento dei Percorsi e delle Palestre salute.
2. 
Il sistema di monitoraggio è gestito da apposita struttura presso l'assessorato competente per materia.
Art. 6. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 dicembre 2022
Alberto Cirio

Note:

[1] Il comma 2 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 10 del 2024.