Legge regionale n. 20 del 15 dicembre 2022  ( Versione vigente )
Promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare brassicola regionale.
(B.U. 16 dicembre 2022, 4° suppl. al n. 50)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Oggetto e finalità)
1. 
La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, nell'ambito delle politiche a sostegno delle attività produttive artigianali e della qualità del patrimonio agro-alimentare:
a) 
valorizza la produzione birraia artigianale e le sue tradizionali metodologie di lavorazione;
b) 
incentiva lo sviluppo della coltivazione e la qualità della lavorazione delle materie prime, con particolare riferimento alla produzione di luppolo, di orzo e delle altre coltivazioni necessarie per la produzione birraia artigianale, anche sostenendo la creazione e lo sviluppo della filiera locale;
c) 
promuove la qualificazione delle competenze professionali degli operatori del settore.
2. 
Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione:
a) 
istituisce, a fini conoscitivi e promozionali, il registro dei birrifici artigianali;
b) 
salvaguarda e valorizza le imprese di settore;
c) 
incentiva la creazione di nuove imprese nel settore della produzione di birra artigianale, in particolare di imprese a conduzione femminile e giovanile;
d) 
promuove la formazione professionale degli operatori del settore;
e) 
incentiva l'introduzione di processi innovativi nelle lavorazioni;
f) 
favorisce la divulgazione delle tecniche applicate, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni;
g) 
promuove lo sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione tra imprese del comparto e, in particolare, tra imprese dell'eccellenza artigiana;
h) 
promuove l'acquisizione della documentazione concernente le origini, lo sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni;
i) 
favorisce la corretta informazione al consumatore anche attraverso attività finalizzate a promuovere la giusta consapevolezza delle caratteristiche qualitative del prodotto;
l) 
favorisce la ricerca e il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione dell'orzo, del luppolo, del malto e dei loro derivati.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende:
a) 
per birra artigianale: la birra che, ai sensi dell' articolo 2, comma 4 bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra), viene prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non è sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;
b) 
per piccolo birrificio agricolo: l'impresa agricola che produce birra artigianale di cui alla lettera a), quando l'attività rientra in quelle previste dall' articolo 2135, comma 3, del codice civile ;
c) 
per microbirrificio: l'attività che produce meno di 10.000 ettolitri/anno;
d) 
per titolari dei birrifici: i soggetti produttori che hanno facoltà di svolgere anche attività di vendita diretta dei prodotti di propria produzione e per il consumo sul posto, utilizzando locali e arredi dell'azienda e con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.
Art. 3. 
(Vendita e somministrazione da parte dei microbirrifici agricoli)
1. 
I microbirrifici agricoli hanno facoltà di svolgere attività di vendita e somministrazione diretta per il consumo sul posto dei prodotti di propria produzione, utilizzando locali e arredi dell'azienda, con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57 ).
2. 
Per i microbirrifici agricoli l'attività di vendita e somministrazione è considerata attività agricola connessa, ai sensi dell' articolo 2135, comma 3, del codice civile .
Art. 4. 
(Valorizzazione della birra artigianale di filiera agroalimentare regionale)
1. 
La Regione, sentite le organizzazioni più rappresentative dei settori agroalimentari e dell'artigianato, promuove la formazione, l'aggiornamento professionale e la riqualificazione degli operatori dell'intera filiera.
2. 
Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale:
a) 
definisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i requisiti e le modalità di iscrizione al registro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), e ne disciplina la tenuta e l'aggiornamento;
b) 
sostiene interventi di ristrutturazione e ammodernamento dei siti e degli impianti di produzione;
c) 
incentiva l'acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione, in funzione delle innovazioni tecnologiche, sia in ambito organizzativo che di processo produttivo compresi i processi di certificazione di qualità;
d) 
promuove ed incentiva lo sviluppo della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra.
3. 
La Giunta regionale stabilisce le modalità di attuazione della presente legge e definisce, in particolare, le tipologie di spese ammissibili per i diversi interventi e per le eventuali variazioni, la disciplina delle modalità di erogazione, i termini di esecuzione degli interventi, l'attività di istruttoria, i controlli e i presupposti per la revoca dei contributi.
Art.5. 
(Logo di filiera brassicola regionale)
1. 
E' costituito, per le finalità di cui all'articolo 4, un logo relativo alle birre artigianali di filiera brassicola regionale, eventualmente declinato in una o più varianti.
2. 
La Giunta regionale stabilisce la regolamentazione del logo, previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei microbirrifici aventi sede legale e produttiva nella Regione, in coerenza con le disposizioni di cui all'allegato A alla presente legge.
3. 
Il logo è concesso alle birre artigianali realizzate da microbirrifici o birrifici agricoli aventi sede nella Regione, che rispettano gli istituti della filiera brassicola regionale, il Progetto di filiera brassicola e l'Accordo di filiera brassicola, di cui all'allegato A alla presente legge.
Art. 6. 
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 7. 
(Norma finanziaria)
1. 
Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024, si fa fronte:
a) 
per ciascuno degli esercizi finanziari con euro 20.000,00, con incremento di risorse di pari importo stanziate all'interno della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
b) 
per ciascuno degli esercizi finanziari con euro 130.000,00, con incremento di risorse di pari importo stanziate all'interno della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
2. 
Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 dicembre 2022
Alberto Cirio