Legge regionale n. 19 del 01 dicembre 2022  ( Versione vigente )
Intervento economico a favore dei Comuni con alta incidenza di alloggi sociali.
(B.U. 07 dicembre 2022, 2° suppl. al n. 49)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto , ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La presente legge è finalizzata all'erogazione di contributi economici ai comuni con alta incidenza di alloggi sociali, di cui all' articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), rispetto alla popolazione residente.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono considerati ad alta incidenza di alloggi sociali i comuni sul cui territorio il rapporto tra gli alloggi sociali, indipendentemente dalla proprietà e dalla gestione, e la popolazione residente sia pari o superiore al 5 per cento.
[1]
Art. 3. 
(Misura del contributo)
1. 
Le risorse disponibili sono ripartite tra i comuni ad alta incidenza di alloggi sociali, come definiti all'articolo 2, in misura proporzionale al numero di alloggi sociali presenti sul territorio comunale.
Art. 4. 
(Norma finanziaria)
1. 
Alla copertura degli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge, quantificati in euro 250.000,00 per l'esercizio 2022, si fa fronte con incremento di risorse di pari importo stanziate all'interno della missione 08 (assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 08.02 (edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), titolo 1 (spese correnti) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20 (fondi accantonamenti), programma 20.03 (altri fondi), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024.
Art. 5. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1 dicembre 2022
p. Alberto Cirio il Vice Presidente Fabio Carosso

Allegato A 
(...)[2]

Note:

[1] Nel comma 1 dell'articolo 2 le parole "come ricavabile dall'allegato A" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 3 del 2023.

[2] L'allegato A è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 3 del 2023.