La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 4 dell'articolo 1 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 113 della legge regionale 3 del 2023.
[2] Il comma 5 dell'articolo 1 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 113 della legge regionale 3 del 2023.
[3] Nel comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole "inadeguatezza genitoriale" sono state inserite le seguenti "salva diversa prescrizione dell'autorità giudiziaria" e dopo la parola "praticato" sono state inserite le seguenti "da parte dei servizi" ad opera del comma 1 dell'articolo 114 della legge regionale 3 del 2023.
[4] Nel comma 3 dell'articolo 2 dopo le parole "della legge 184/1983" è soppressa la virgola e inserita la seguente parola "e" ad opera del comma 2 dell'articolo 114 della legge regionale 3 del 2023.
[5] Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 le parole "da associazioni e organizzazioni di volontariato iscritte" sono sostituite dalle parole "dagli enti del terzo settore iscritti" ad opera del comma 1 dell'articolo 115 della legge regionale 3 del 2023.
[6] Nel comma 1 dell'articolo le parole "viene privilegiato" sono state sostituite dalle parole "i servizi stessi devono privilegiare" ad opera del comma 1 dell'articolo 116 della legge regionale 3 del 2023.