Legge regionale n. 26 del 20 dicembre 2022  ( Versione vigente )
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo).
(B.U. 22 dicembre 2022, 4° suppl. al n. 51)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) è sostituito dal seguente: "
3.
Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto in caso di raggiungimento, in ogni comune interessato dal referendum, della maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi; in caso contrario il quesito sottoposto a referendum si intende respinto.
".
Art. 2. 
1. 
Il secondo comma dell'articolo 38 della legge regionale 4/1973 è sostituito dal seguente: "
2.
Il procedimento legislativo si conclude quando l'esito è sfavorevole in almeno uno dei comuni interessati ai sensi dell'articolo 36, comma 3.
".
Art. 3. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 20 dicembre 2022
Alberto Cirio