Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo).
(B.U. 22 dicembre 2022, 4° suppl. al n. 51)
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche all'
articolo 36 della legge regionale 4/1973
)
1.
Il
comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) è sostituito dal seguente: "
Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto in caso di raggiungimento, in ogni comune interessato dal referendum, della maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi; in caso contrario il quesito sottoposto a referendum si intende respinto. ".
3.
Art. 2.
(Modifiche all'
articolo 38 della legge regionale 4/1973
)
1.
Il
secondo comma dell'articolo 38 della legge regionale 4/1973 è sostituito dal seguente: "
Il procedimento legislativo si conclude quando l'esito è sfavorevole in almeno uno dei comuni interessati ai sensi dell'articolo 36, comma 3. ".
2.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 20 dicembre 2022
Alberto Cirio