Legge regionale n. 12 del 27 luglio 2022  ( Versione vigente )
Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo).
(B.U. 28 luglio 2022, 3° suppl. al n. 30)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' articolo 8 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo) è sostituito dal seguente: "
Art. 8.
(Abilitazione e requisiti del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo)
1.
La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico la cui abilitazione all'esercizio è rilasciata dalla Regione mediante accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021, n. 1432 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo).
2.
In caso di mancanza dei requisiti di cui al comma 1 da parte del titolare dell'agenzia, è richiesto il possesso dei medesimi a favore di altra persona, collaboratore o dipendente dell'agenzia, il quale assume la funzione e la responsabilità di direttore tecnico.
3.
In caso di sopravvenuta indisponibilità del direttore tecnico a svolgere le proprie funzioni, il titolare dell'agenzia propone un nuovo direttore tecnico, entro novanta giorni, pena la sospensione dell'attività fino al ripristino della conduzione tecnica.
4.
Con apposito provvedimento della Giunta regionale è stabilita la disciplina di dettaglio per il percorso professionale, formativo e per l'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo.
5.
La Giunta regionale tiene ed aggiorna un elenco di soggetti idonei ad assumere le funzioni e le responsabilità di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi del presente articolo.
".
Art. 2. 
1. 
L' articolo 9 della l.r. 15/1988 è sostituito dal seguente: "
Art. 9.
(Requisiti tecnico-strutturali delle agenzie di viaggio e turismo)
1.
L'agenzia di viaggio e turismo, ai fini della presentazione dell'istanza di avvio dell'attività, possiede i seguenti requisiti tecnico-strutturali:
a)
disposizione di strutture e attrezzature tecnologiche idonee allo svolgimento dell'attività;
b)
in caso di vendita diretta al pubblico, disposizione di appositi locali facilmente accessibili e distinti da quelli di altri esercizi commerciali, anche interconnessi, al fine di favorire l'integrazione di varie forme di attività economica nell'interesse generale degli scambi e del turismo;
c)
disposizione di apposita insegna resa visibile all'esterno denominante in modo chiaro l'esercizio d'impresa.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) non si applicano alle agenzie che effettuano la vendita al pubblico esclusivamente mediante mezzi telematici o altre forme di vendita a distanza; in tal caso, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell' articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229 ).
".
Art. 3. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Data a Torino, addì 27 luglio 2022
Alberto Cirio