Legge regionale n. 9 del 21 luglio 2022  ( Versione vigente )
Modifiche all alegge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ) e alla legge regionale 23 giugno 2021, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti).
(B.U. 21 luglio 2022, 1° suppl. al n. 29)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 giugno 2021, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti), dopo le parole "
per l'anno 2021
" sono inserite le seguenti: "
e per l'anno 2022
".
Art. 2. 
1. 
Al comma 2 bis dell'articolo 19 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ), le parole "
1° luglio 2022
" sono sostituite dalle seguenti: "
1° gennaio 2023
".
Art. 3. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano oneri diretti o indiretti a carico del bilancio regionale.
Art. 4. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 luglio 2022
Alberto Cirio