La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il Governo ai sensi dell’art. 127 della Costituzione, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022, ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale per illegittimità costituzionale gli articoli 3 comma 2, 5, 7, 8 commi 1 6 e 9, 10, 11, 13 comma 6, 14 commi 3 e 5, 16, 18, 19 comma 1, 20, 21 commi 1 e 3, 34, 36, 40, 41, 42, 47 e 48, della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2022, n. 7.
[2] La Corte costituzionale, con la sentenza 4 luglio 2024, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 28 del 10-7-2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia): - dell’articolo 5, nella parte in cui, novellando i commi 1 e 2, lettera b), dell’art. 3 della legge della Regione Piemonte 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana), ha reso applicabile la disciplina di cui all’articolo 5, comma 9 e seguenti, del decreto-legge 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2011, anche agli edifici per i quali è stato rilasciato titolo abilitativo in sanatoria ai sensi della legge 47/1985, della legge 724/1994, del decreto-legge 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003; - dell’articolo 7, nella parte in cui ha novellato l’articolo 5, comma 9, della LR n. 16 del 2018; - dell’articolo 8, comma 1, sostitutivo dell’art. 6, comma 1, della LR n. 16 del 2018, limitatamente alle parole «per gli edifici realizzati dopo tale data, il sottotetto è recuperabile decorsi tre anni dalla realizzazione o ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimazione»; - dell’articolo 8, comma 6; - dell’articolo 41, comma 1, nella parte in cui ha sostituito l’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della LR n. 19 del 1999, recante «Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)» - dell’articolo 47, nella parte in cui prevede gli incisi: «anche se non previsto dai vigenti strumenti urbanistici generali ed esecutivi» (comma 2); «senza che ciò comporti incidenza sui valori di SL e sulla conseguente necessità di standard urbanistici, nel solo rispetto dei parametri riferiti ai limiti delle superfici coperte» (comma 2, lettera a); «senza che ciò comporti incidenza sui valori di SL e sulla conseguente necessità di standard urbanistici» (comma 2, lettere b e c); «in deroga alla densità fondiaria di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 1444/1968 e alle norme del PRG» (comma 4).
[3] Al comma 2 dell'articolo 3 la parola "edifici" è stata sostituita dalla parola "immobile" e le parole "parti di edifici legittimi" sono state sostituite dalle seguenti "unità immobiliare ", ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 20 del 2023.. Al comma 2 dell'articolo 3 la parola ", della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 . Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale la legge non imponeva, per l'attività edilizia nella porzione di territorio interessata, l'acquisizione di titolo abilitativo edilizio, ancorché in presenza di disposizioni locali diverse, lo stato legittimo è desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti di archivio o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo dell'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi abilitanti interventi parziali." sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 20 del 2023.. Alla fine del comma 2 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente periodo "Per l'accertamento dello stato legittimo degli immobili si applica l' articolo 9 bis del d.p.r. 380/2001." ad opera del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 20 del 2023.
[4] La Corte costituzionale, con la sentenza 4 luglio 2024, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 28 del 10-7-2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia), nella parte in cui ha reso applicabile la disciplina di cui all’articolo 5, comma 9 e seguenti, del decreto-legge 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2011, anche agli edifici per i quali è stato rilasciato titolo abilitativo in sanatoria ai sensi della legge 47/1985, della legge 724/1994, del decreto-legge 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003.
[5] La Corte costituzionale, con la sentenza 4 luglio 2024, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 28 del 10-7-2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7 della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha novellato l’art. 5, comma 9, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018.
[6] La Corte costituzionale, con la sentenza 4 luglio 2024, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 28 del 10-7-2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7 della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha novellato l’art. 5, comma 9, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018.
[7] La Corte costituzionale, con la sentenza 4 luglio 2024, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 28 del 10-7-2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2022, sostitutivo dell’art. 6, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 16 del 2018, limitatamente alle parole «per gli edifici realizzati dopo tale data, il sottotetto è recuperabile decorsi tre anni dalla realizzazione o ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimazione».
[8] La Corte costituzionale, con la sentenza 4 luglio 2024, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 28 del 10-7-2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 6, della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2022.
[9] Nel comma 1 dell'articolo 11 che inserisce l'articolo 8 bis nella legge regionale 16/2018, il comma 2 dell'articolo 8 bis è abrogato, la lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 bis è abrogata e il comma 6 dell'articolo 8 bis è sostituito dal seguente. "6. La delocalizzazione di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle norme di attuazione e delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici individuati dal PPR, previo parere obbligatorio e vincolante ai sensi della normativa vigente." ad opera a opera dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale 20 del 2023.
[10] Nel comma 6 dell art. 13 che aggiunge i commi da 3 bis a 3 novies all'art. 11 della l.r.16/2018 il comma 3 sexies è stato abrogato, nel comma 3 octies sono state soppresse le parole ", previa deliberazione del consiglio comunale assunta ai sensi dell' articolo 5, comma 9, del decreto-legge 70/2011 , con facoltà di attribuire una premialità sino a tre volte la dotazione non ricostruita. Il relativo titolo è rilasciato senza l'applicazione del contributo straordinario di cui all' articolo 16, comma 4, lettera d ter), del d.p.r. 380/2001 , mediante corresponsione degli oneri di urbanizzazione solo relativamente al nuovo volume edificato e con la riduzione del 90 per cento del costo di costruzione." e il comma 3 novies è stato abrogato ad opera dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 20 del 2023.
[11] Il comma 3 dell'articolo 14 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 20 del 2023.
[12] Il comma 5 dell'articolo 14 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 20 del 2023.
[13] Nel comma 1 dell'articolo 16 la parola "edifici" è stata sostituita dalle seguenti parole "immobili o unità immobiliari" e dopo le parole "titolo edilizio in sanatoria" sono state inserite le parole "ai sensi del d.p.r. 380/2001" ad opera dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge regionale 20 del 2023.
[14] Nel comma 1 dell'articolo 17 le parole "è consentita, per i locali destinati ad uso abitativo, un'altezza utile netta interna di 2,20 metri per i fabbricati ubicati oltre i 1.000 metri sul livello del mare e 2,40 metri per i fabbricati ubicati al di sotto dei 1000 metri sul livello del mare anche in caso di mutamento della destinazione d'uso" sono state sostituite dalle parole "si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti ai sensi dell' articolo 10, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120" ad opera del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 3 del 2023.
[15] Il comma 2 dell'articolo 17 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 110 della legge regionale 3 del 2023.
[16] Nel comma 3 dell'articolo 18 dopo le parole "Se conseguito senza opere edilizie," sono state inserite le parole "fatte salve le disposizioni statali in materia per gli immobili posti nelle zone territoriali omogenee A di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968, " ad opera del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 20 del 2023.
[17] Il comma 1 dell'articolo 19 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20 del 2023.
[18] Nel comma 3 dell'articolo 19 le parole "dal regolamento edilizio comunale o, in difetto dalle linee guida emanate ai sensi dell' articolo 11, comma 4 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 (Norme sulla protezione dai rischi da esposizione e radiazioni ionizzanti)" sono sostituite dalle parole "ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom , che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell' articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ) " ad opera del comma 1 dell'articolo 111 della legge regionale 3 del 2023.
[19] Nel comma 1 dell'articolo 20 le parole "di tutela paesaggistica o " sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 20 del 2023.
[20] Nel comma 2 dell'articolo 20 le parole "alla data di approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 1. Agli immobili realizzati successivamente, le disposizioni di cui al presente capo si applicano decorsi cinque anni dall'ultimazione dei lavori." sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 20 del 2023.
[21] Nel comma 1 dell'articolo 21 le parole ", con le specificazioni previste dalla normativa regionale" sono state soppresse ad opera del comm< 1 dell'articolo 9 della legge regionale 20 del 2023.
[22] Il comma 3 dell'articolo 21 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 20 del 2023.
[23] Nel comma 1 dell'articolo 34 le parole " al PPR, " e le parole " , nonché degli organi ministeriali secondo quanto disposto dal d.lgs. 42/2004 , con riferimento al PPR, " sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20 del 2023.
[24] Nel comma 1 dell'articolo 35 le parole "costituiscono riferimento per le nuove previsioni" sono state sostituite dalle parole "si applicano esclusivamente alle nuove previsioni", le parole "esternamente alle aree già previste dalla" sono state sostituite dalle parole "in zona con destinazione agricola ai sensi della" e le parole ", ad esclusione delle" sono state sostituite dalle parole ". Sono comunque escluse dal conteggio di cui all'articolo 31 delle norme di attuazione del piano territoriale regionale (PTR) le previsioni o ampliamenti di ambiti urbanistici generati da rilocalizzazioni o stralci di previsioni vigenti, in aree libere localizzate in zone con destinazione agricola ai sensi della pianificazione vigente. Sono comunque escluse dal conteggio di cui sopra le" ad opera del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 10 del 2024.
[25] Nel comma 2 dell'articolo 35 le parole "Le nuove previsioni di occupazione di superficie libera ammesse" sono state sostituite dalle parole "Per le sole nuove previsioni di occupazione di superficie libera localizzate in zone con destinazione agricola ai sensi della pianificazione previgente" ad opera del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 10 del 2024.
[26] L'articolo 36 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 20 del 2023.
[27] L'articolo 40 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 20 del 2023.
[28] La Corte costituzionale, con la sentenza 4 luglio 2024, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 28 del 10-7-2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 41, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha sostituito l’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, recante «Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)».
[29] Alla fine del periodo del comma 1 dell'articolo 42 le parole " nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 34 bis del d.p.r. 380/2001" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 20 del 2023.
[30] L'articolo 44 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 112 della legge regionale 3 del 2023.
[31] L'articolo 45 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 112 della legge regionale 3 del 2023.
[32] La Corte costituzionale, con la sentenza 4 luglio 2024, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 28 del 10-7-2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 47 della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui prevede gli incisi: «anche se non previsto dai vigenti strumenti urbanistici generali ed esecutivi» (comma 2); «senza che ciò comporti incidenza sui valori di SL e sulla conseguente necessità di standard urbanistici, nel solo rispetto dei parametri riferiti ai limiti delle superfici coperte» (comma 2, lettera a); «senza che ciò comporti incidenza sui valori di SL e sulla conseguente necessità di standard urbanistici» (comma 2, lettere b e c); «in deroga alla densità fondiaria di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 1444/1968 e alle norme del PRG» (comma 4).
[33] La Corte costituzionale, con la sentenza 4 luglio 2024, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 28 del 10-7-2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 47 della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui prevede gli incisi: «anche se non previsto dai vigenti strumenti urbanistici generali ed esecutivi» (comma 2); «senza che ciò comporti incidenza sui valori di SL e sulla conseguente necessità di standard urbanistici, nel solo rispetto dei parametri riferiti ai limiti delle superfici coperte» (comma 2, lettera a); «senza che ciò comporti incidenza sui valori di SL e sulla conseguente necessità di standard urbanistici» (comma 2, lettere b e c); «in deroga alla densità fondiaria di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 1444/1968 e alle norme del PRG» (comma 4).