La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il Governo ai sensi dell’art. 127 della Costituzione, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022, ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale per illegittimità costituzionale gli articoli 3 comma 2, 5, 7, 8 commi 1 6 e 9, 10, 11, 13 comma 6, 14 commi 3 e 5, 16, 18, 19 comma 1, 20, 21 commi 1 e 3, 34, 36, 40, 41, 42, 47 e 48, della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2022, n. 7.
[2] Al comma 2 dell'articolo 3 la parola "edifici" è stata sostituita dalla parola "immobile" e le parole "parti di edifici legittimi" sono state sostituite dalle seguenti "unità immobiliare ", ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 20 del 2023.. Al comma 2 dell'articolo 3 la parola ", della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 . Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale la legge non imponeva, per l'attività edilizia nella porzione di territorio interessata, l'acquisizione di titolo abilitativo edilizio, ancorché in presenza di disposizioni locali diverse, lo stato legittimo è desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti di archivio o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo dell'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi abilitanti interventi parziali." sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 20 del 2023.. Alla fine del comma 2 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente periodo "Per l'accertamento dello stato legittimo degli immobili si applica l' articolo 9 bis del d.p.r. 380/2001." ad opera del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 20 del 2023.
[3] Nel comma 1 dell'articolo 11 che inserisce l'articolo 8 bis nella legge regionale 16/2018, il comma 2 dell'articolo 8 bis è abrogato, la lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 bis è abrogata e il comma 6 dell'articolo 8 bis è sostituito dal seguente. "6. La delocalizzazione di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle norme di attuazione e delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici individuati dal PPR, previo parere obbligatorio e vincolante ai sensi della normativa vigente." ad opera a opera dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale 20 del 2023.
[4] Nel comma 6 dell art. 13 che aggiunge i commi da 3 bis a 3 novies all'art. 11 della l.r.16/2018 il comma 3 sexies è stato abrogato, nel comma 3 octies sono state soppresse le parole ", previa deliberazione del consiglio comunale assunta ai sensi dell' articolo 5, comma 9, del decreto-legge 70/2011 , con facoltà di attribuire una premialità sino a tre volte la dotazione non ricostruita. Il relativo titolo è rilasciato senza l'applicazione del contributo straordinario di cui all' articolo 16, comma 4, lettera d ter), del d.p.r. 380/2001 , mediante corresponsione degli oneri di urbanizzazione solo relativamente al nuovo volume edificato e con la riduzione del 90 per cento del costo di costruzione." e il comma 3 novies è stato abrogato ad opera dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 20 del 2023.
[5] Il comma 3 dell'articolo 14 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 20 del 2023.
[6] Il comma 5 dell'articolo 14 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 20 del 2023.
[7] Nel comma 1 dell'articolo 16 la parola "edifici" è stata sostituita dalle seguenti parole "immobili o unità immobiliari" e dopo le parole "titolo edilizio in sanatoria" sono state inserite le parole "ai sensi del d.p.r. 380/2001" ad opera dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge regionale 20 del 2023.
[8] Nel comma 1 dell'articolo 17 le parole "è consentita, per i locali destinati ad uso abitativo, un'altezza utile netta interna di 2,20 metri per i fabbricati ubicati oltre i 1.000 metri sul livello del mare e 2,40 metri per i fabbricati ubicati al di sotto dei 1000 metri sul livello del mare anche in caso di mutamento della destinazione d'uso" sono state sostituite dalle parole "si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti ai sensi dell' articolo 10, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120" ad opera del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 3 del 2023.
[9] Il comma 2 dell'articolo 17 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 110 della legge regionale 3 del 2023.
[10] Nel comma 3 dell'articolo 18 dopo le parole "Se conseguito senza opere edilizie," sono state inserite le parole "fatte salve le disposizioni statali in materia per gli immobili posti nelle zone territoriali omogenee A di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968, " ad opera del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 20 del 2023.
[11] Il comma 1 dell'articolo 19 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20 del 2023.
[12] Nel comma 3 dell'articolo 19 le parole "dal regolamento edilizio comunale o, in difetto dalle linee guida emanate ai sensi dell' articolo 11, comma 4 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 (Norme sulla protezione dai rischi da esposizione e radiazioni ionizzanti)" sono sostituite dalle parole "ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom , che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell' articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ) " ad opera del comma 1 dell'articolo 111 della legge regionale 3 del 2023.
[13] Nel comma 1 dell'articolo 20 le parole "di tutela paesaggistica o " sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 20 del 2023.
[14] Nel comma 2 dell'articolo 20 le parole "alla data di approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 1. Agli immobili realizzati successivamente, le disposizioni di cui al presente capo si applicano decorsi cinque anni dall'ultimazione dei lavori." sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 20 del 2023.
[15] Nel comma 1 dell'articolo 21 le parole ", con le specificazioni previste dalla normativa regionale" sono state soppresse ad opera del comm< 1 dell'articolo 9 della legge regionale 20 del 2023.
[16] Il comma 3 dell'articolo 21 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 20 del 2023.
[17] Nel comma 1 dell'articolo 34 le parole " al PPR, " e le parole " , nonché degli organi ministeriali secondo quanto disposto dal d.lgs. 42/2004 , con riferimento al PPR, " sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20 del 2023.
[18] L'articolo 36 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 20 del 2023.
[19] L'articolo 40 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 20 del 2023.
[20] Alla fine del periodo del comma 1 dell'articolo 42 le parole " nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 34 bis del d.p.r. 380/2001" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 20 del 2023.
[21] L'articolo 44 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 112 della legge regionale 3 del 2023.
[22] L'articolo 45 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 112 della legge regionale 3 del 2023.