La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il Governo ai sensi dell’art. 127 della Costituzione, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022, ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale per illegittimità costituzionale gli articoli 3 comma 2, 5, 7, 8 commi 1 6 e 9, 10, 11, 13 comma 6, 14 commi 3 e 5, 16, 18, 19 comma 1, 20, 21 commi 1 e 3, 34, 36, 40, 41, 42, 47 e 48, della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2022, n. 7.
[2] La Corte costituzionale, con la sentenza 4 luglio 2024, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 28 del 10-7-2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia): - dell’articolo 5, nella parte in cui, novellando i commi 1 e 2, lettera b), dell’art. 3 della legge della Regione Piemonte 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana), ha reso applicabile la disciplina di cui all’articolo 5, comma 9 e seguenti, del decreto-legge 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2011, anche agli edifici per i quali è stato rilasciato titolo abilitativo in sanatoria ai sensi della legge 47/1985, della legge 724/1994, del decreto-legge 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003; - dell’articolo 7, nella parte in cui ha novellato l’articolo 5, comma 9, della LR n. 16 del 2018; - dell’articolo 8, comma 1, sostitutivo dell’art. 6, comma 1, della LR n. 16 del 2018, limitatamente alle parole «per gli edifici realizzati dopo tale data, il sottotetto è recuperabile decorsi tre anni dalla realizzazione o ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimazione»; - dell’articolo 8, comma 6; - dell’articolo 41, comma 1, nella parte in cui ha sostituito l’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della LR n. 19 del 1999, recante «Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)» - dell’articolo 47, nella parte in cui prevede gli incisi: «anche se non previsto dai vigenti strumenti urbanistici generali ed esecutivi» (comma 2); «senza che ciò comporti incidenza sui valori di SL e sulla conseguente necessità di standard urbanistici, nel solo rispetto dei parametri riferiti ai limiti delle superfici coperte» (comma 2, lettera a); «senza che ciò comporti incidenza sui valori di SL e sulla conseguente necessità di standard urbanistici» (comma 2, lettere b e c); «in deroga alla densità fondiaria di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 1444/1968 e alle norme del PRG» (comma 4).
[3] La Corte costituzionale, con la sentenza 4 luglio 2024, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 28 del 10-7-2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia), nella parte in cui ha reso applicabile la disciplina di cui all’articolo 5, comma 9 e seguenti, del decreto-legge 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2011, anche agli edifici per i quali è stato rilasciato titolo abilitativo in sanatoria ai sensi della legge 47/1985, della legge 724/1994, del decreto-legge 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003.
[4] La Corte costituzionale, con la sentenza 4 luglio 2024, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 28 del 10-7-2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7 della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha novellato l’art. 5, comma 9, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018.
[5] La Corte costituzionale, con la sentenza 4 luglio 2024, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 28 del 10-7-2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7 della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha novellato l’art. 5, comma 9, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018.
[6] La Corte costituzionale, con la sentenza 4 luglio 2024, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 28 del 10-7-2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2022, sostitutivo dell’art. 6, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 16 del 2018, limitatamente alle parole «per gli edifici realizzati dopo tale data, il sottotetto è recuperabile decorsi tre anni dalla realizzazione o ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimazione».
[7] La Corte costituzionale, con la sentenza 4 luglio 2024, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 28 del 10-7-2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 6, della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2022.
[8] Nel comma 1 dell'articolo 17 le parole "è consentita, per i locali destinati ad uso abitativo, un'altezza utile netta interna di 2,20 metri per i fabbricati ubicati oltre i 1.000 metri sul livello del mare e 2,40 metri per i fabbricati ubicati al di sotto dei 1000 metri sul livello del mare anche in caso di mutamento della destinazione d'uso" sono state sostituite dalle parole "si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti ai sensi dell' articolo 10, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120" ad opera del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 3 del 2023.
[9] Il comma 2 dell'articolo 17 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 110 della legge regionale 3 del 2023.
[10] Nel comma 3 dell'articolo 19 le parole "dal regolamento edilizio comunale o, in difetto dalle linee guida emanate ai sensi dell' articolo 11, comma 4 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 (Norme sulla protezione dai rischi da esposizione e radiazioni ionizzanti)" sono sostituite dalle parole "ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom , che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell' articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ) " ad opera del comma 1 dell'articolo 111 della legge regionale 3 del 2023.
[11] La Corte costituzionale, con la sentenza 4 luglio 2024, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 28 del 10-7-2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 41, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha sostituito l’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, recante «Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)».
[12] L'articolo 44 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 112 della legge regionale 3 del 2023.
[13] L'articolo 45 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 112 della legge regionale 3 del 2023.
[14] La Corte costituzionale, con la sentenza 4 luglio 2024, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 28 del 10-7-2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 47 della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui prevede gli incisi: «anche se non previsto dai vigenti strumenti urbanistici generali ed esecutivi» (comma 2); «senza che ciò comporti incidenza sui valori di SL e sulla conseguente necessità di standard urbanistici, nel solo rispetto dei parametri riferiti ai limiti delle superfici coperte» (comma 2, lettera a); «senza che ciò comporti incidenza sui valori di SL e sulla conseguente necessità di standard urbanistici» (comma 2, lettere b e c); «in deroga alla densità fondiaria di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 1444/1968 e alle norme del PRG» (comma 4).
[15] La Corte costituzionale, con la sentenza 4 luglio 2024, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 28 del 10-7-2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 47 della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui prevede gli incisi: «anche se non previsto dai vigenti strumenti urbanistici generali ed esecutivi» (comma 2); «senza che ciò comporti incidenza sui valori di SL e sulla conseguente necessità di standard urbanistici, nel solo rispetto dei parametri riferiti ai limiti delle superfici coperte» (comma 2, lettera a); «senza che ciò comporti incidenza sui valori di SL e sulla conseguente necessità di standard urbanistici» (comma 2, lettere b e c); «in deroga alla densità fondiaria di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 1444/1968 e alle norme del PRG» (comma 4).