La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il Governo ai sensi dell’art. 127 della Costituzione, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022, ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale per illegittimità costituzionale gli articoli 3 comma 2, 5, 7, 8 commi 1 6 e 9, 10, 11, 13 comma 6, 14 commi 3 e 5, 16, 18, 19 comma 1, 20, 21 commi 1 e 3, 34, 36, 40, 41, 42, 47 e 48, della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2022, n. 7.
[2] Nel comma 1 dell'articolo 17 le parole "è consentita, per i locali destinati ad uso abitativo, un'altezza utile netta interna di 2,20 metri per i fabbricati ubicati oltre i 1.000 metri sul livello del mare e 2,40 metri per i fabbricati ubicati al di sotto dei 1000 metri sul livello del mare anche in caso di mutamento della destinazione d'uso" sono state sostituite dalle parole "si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti ai sensi dell' articolo 10, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120" ad opera del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 3 del 2023.
[3] Il comma 2 dell'articolo 17 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 110 della legge regionale 3 del 2023.
[4] Nel comma 3 dell'articolo 19 le parole "dal regolamento edilizio comunale o, in difetto dalle linee guida emanate ai sensi dell' articolo 11, comma 4 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 (Norme sulla protezione dai rischi da esposizione e radiazioni ionizzanti)" sono sostituite dalle parole "ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom , che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell' articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ) " ad opera del comma 1 dell'articolo 111 della legge regionale 3 del 2023.
[5] L'articolo 44 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 112 della legge regionale 3 del 2023.
[6] L'articolo 45 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 112 della legge regionale 3 del 2023.